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Valutazione del rischio di incendio e formazione antincendio, aggiornamenti

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Valutazione del rischio di incendio e formazione antincendio, aggiornamenti. I Decreti Ministeriali del 2 e 3 settembre 2021 sostituiscono il D.M. del ’98. Sia per la gestione dell’emergenza che per la formazione antincendio e valutazione del rischio di incendio. Ma l’adeguamento comporta dei tempi che consentono di lavorare per raggiungere questi obiettivi. Infatti i decreti del 2021 non sono ancora entrati in vigore in quanto bisognerà attendere un anno a partire dalla data di pubblicazione.

Valutazione del rischio di incendio, l’entrata in vigore dei Decreti

Il D.M. 02/09/2021 contiene “modifiche ai contenuti del piano di emergenza, prove di evacuazione anche per luoghi aperti al pubblico con affollamento superiore a 50 persone. Oltre all’ aggiornamento formazione antincendio, prova pratica per rischio basso, requisiti dei docenti. Questo decreto è stato pubblicato il 4/10/2021 e quindi entrerà in vigore il 4/10/2022.  Mentre il D.M. 03/09/2021 aggiorna la “valutazione dei rischi e prescrizioni antincendio in attività non soggette al D.P.R. 151/11. Questo decreto è stato pubblicato il 29/10/2021 e quindi entrerà in vigore il 29/10/2022.

Valutazione del rischio di incendio, il periodo transitorio

Il Decreto Ministeriale 2/09/2021 per la formazione antincendio prevede un periodo transitorio. Ovvero tutti i corsi pianificati prima del 4/10/2022- e programmati con i contenuti del Decreto del ’98 con docenti qualificati- possono essere svolti anche dopo il 4/10/2022. Ma non oltre il 4/04/2023. E’ sempre utile pianificare con traccia oggettiva la pianificazione antecedente il 4/10/2022. Inoltre per gli incaricati antincendio che alla data del 04/10/2022 hanno il corso scaduto in base alla nuova norma hanno un anno di tempo per partecipare all’aggiornamento. Invece i corsi che scadranno dopo il 04/10/2022 dovranno provvedere all’aggiornamento pena una potenziale sanzione.

L’aggiornamento

L’aggiornamento della valutazione dei rischi di incendio e l’allineamento alle prescrizioni secondo il minicodice (allegato I D.M. 03/09/2021) si dovrà applicare solo in caso di modifiche come previsto dall’art.29 del D.Lgsl. 81/08. E ciò vale per le attività a rischio basso, o codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) e per il resto delle attività non soggette al D.P.R. 151/11. Inoltre sono previste modifiche del processo produttivo, con l’implementazione di impianti, la creazione di nuovi reparti ed altre che andranno a modificare le condizioni antincendio dell’edificio.

A questo si aggiunge un aggiornamento dell’organizzazione del lavoro. Ovvero attivazione di turni notturni e modifiche sostanziali che possano impattare sull’organizzazione della sicurezza antincendio. Oltre al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione. Infatti sarà possibile valutare in base alle disponibilità del mercato, i dispositivi e i mezzi opportuni per la gestione antincendio nell’azienda. La scelta ovviamente sarà condizionata dalle nuove prescrizioni. Altro aggiornamento concerne la verifica di infortuni significativi. Ovvero in caso di incendi o principi di incendio quando risulti necessario capire se le misure attualmente in vigore sono ancora funzionali alla nostra attività.

Le scadenze temporali

Entro il 4/10/2022 bisogna provvedere all’integrazione del piano di emergenza per le attività già soggette all’obbligo in base al D.M. 10/03/1998. Sempre entro il 4/10/2022 bisogna provvedere alla redazione del piano di emergenza e pianificazione della prova di evacuazione per le attività aperte al pubblico. Ovvero quelle con oltre 50 persone di affollamento, precedentemente non soggette. E sempre entro il 4/10/2022 si dovrà provvedere all’applicazione delle prescrizioni sui corsi di formazione antincendio, inclusi i requisiti dei docenti. E per tutti i corsi che non sono già stati pianificati prima di questa data.

Invece entro il 29/10/2022 bisognerà effettuare la valutazione del rischio antincendio con le nuove norme. Il 04/04/2023 scade il termine entro cui terminare eventuali attività di formazione antincendio secondo il D.M. 10/03/1998. A patto che siano state pianificate prima del 04/04/2022. E infine entro il 04/10/2023 sarà necessario sottoporre ad aggiornamento gli incaricati antincendio la cui formazione era stata svolta prima del 04/10/2017.

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