Obbligo di vigilanza del datore di lavoro e compiti del preposto. La vigilanza sull’attività dei lavoratori imposta al datore di lavoro dal Testo Unico comporta diverse declinazioni dell’obbligo e diversi livelli. Il D.Lgs. 81/08 prevedeva in prima stesura all’art. 19 che il datore di lavoro e il dirigente devono individuare il preposto per l’effettuazione dell’attività di vigilanza. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 1955 prevedeva addirittura che il datore di lavoro doveva disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservassero le norme di sicurezza ed usassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
Obbligo di vigilanza del datore di lavoro
A seguire il D.Lsg. 626/94 disponeva che il datore di lavoro richiedesse l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti. Nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Pena la sanzione di arresto o ammenda. Quest’obbligo è tutt’ora presente nell’attuale D.Lsg. 81/08 che prevede che il datore di lavoro e il dirigente “secondo le attribuzioni e competenze ad esso conferite” devono richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti.
Oggi il Testo Unico dispone inoltre che il datore di lavoro e il dirigente debbano vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Ma occorre verificare in che modo il datore di lavoro possa garantire l’adempimento dell’obbligo di vigilanza considerato nella sua globalità.
La pronuncia della Cassazione sull’obbligo di vigilanza del datore di lavoro
Sull’obbligo di vilanza del datore di lavoro è possibile fare riferimento alla giurisprudenza fornita dalla Cassazione. Già nel 2020 con sentenza della Cassazione Penale è stato stabilito che il datore di lavoro può assolvere all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti deputati. Può inoltre mettere in campo la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive. In modo da garantire l’efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi.
La Suprema Corte chiarisce che è indiscutibile che il datore di lavoro abbia l’obbligo di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative, per prevenire i rischi e assicurare l’osservanza delle misure. Ma è anche evidente che il datore dei lavoro debba avvalersi del coadiuvo dei preposti per sopperire alla complessità dei processi aziendali. Infatti le figure dei preposti sono inquadrati come “figure che coadiuvano il datore di lavoro”. Questo significa che è interesse del datore di lavoro di incaricare soggetti che organizzano l’attività lavorativa e sovrintendano alla corretta esecuzione delle attività dei lavoratori.
Il ruolo del preposto
Le concrete modalità di adempimento dell’obbligo di vigilanza del datore di lavoro prevedono che non potranno essere le stesse riferibili al preposto. Ma avranno un contenuto procedurale tanto più complesso quanto più è elevata la complessità dell’organizzazione aziendale. L’obbligo del datore di lavoro di vigilare sull’osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti. Quindi il datore di lavoro vigila sulla previsione delle procedure che assicurino la conoscenza delle attività lavorative, mentre preposto deve essere individuato e opportunamente formato. Lo ha chiarito la circolare dell’INL del 16 febbraio 2022.
Il datore di lavoro è responsabile della scelta del preposto in caso si riveli inadeguato sotto il profilo delle competenze. Sulla scorta di quanto riportato dagli articoli del D.Lgs. 81/08 “tale soggetto garantisce l’attuazione delle direttive ricevute in ragione delle competenze professionali”. Inoltre spetta al datore di lavoro di controllare il preposto nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli. Infatti deve attenersi alle disposizioni di legge e a quelle che gli sono state impartite.
La sentenza della Suprema Corte de 28 marzo 2022
La recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione ha attribuito ad una datrice di lavoro la responsabilità per l’infortunio ad un lavoratore. In premessa il testo licenziato sottolinea che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore. Ovvero sia quando omette di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerta e vigila che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso.
Questo significa che è compito del datore di lavoro vigilare anche attraverso la nomina di un preposto, le modalità di svolgimento del lavoro stesso. Tale da garantire la corretta osservanza delle disposizioni tese a prevenire infortuni. Inoltre spetta al datore di lavoro di impedire l’instaurazione di prassi illegali che possano fomentare pericoli per i lavoratori. Il datore di lavoro deve prevenire che in caso di infortunio del dipendente venga accusato di omessa sorveglianza sulla prassi operativa. Infatti in tal caso si apre il rischio di integrare il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
In sintesi l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro implica che si debba prevedere la presenza di un preposto o di un caposquadra che impedisca modifiche imprudenti al cantiere. Soprattutto se queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori.


