Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08. È stato adottato il Decreto del 20 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio. E concerne adeguamenti di carattere strettamente tecnico. In particolare il provvedimento prevede la sostituzione dell’Allegato VIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008. Ovvero un aggiornamento del contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2019/1832/UE.
Dispositivi di protezione individuale, indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
L’allegato VIII prevede indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari. A partire dalla protezione dei capelli e che riguarda i lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli. Oppure presso fiamme o materiali incandescenti, e devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale. Ad esempio la cuffia di protezione, resistente e lavabile che racchiuda i capelli in modo completo. A seguire troviamo la protezione della testa e riguarda i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi pericolosi. Questi devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale per la protezione della testa. Parimenti, devono essere provvisti di appropriato dispositivo coloro che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole.
Protezione degli occhi o del viso
Gli aggiornamenti al Decreto si pronunciano sui lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi. Ma anche caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di appropriati dispositivi di protezione individuale. Come ad esempio occhiali, visiere o schermi appropriati. Inoltre troviamo la protezione degli arti superiori nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani o alle braccia. Qui i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale come guanti o altri appropriati mezzi dispositivi di protezione.
Protezione degli arti inferiori
Sono previsti dispositivi di protezione individuale per la protezione degli arti inferiori nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni. Oltre che di causticazione, di punture o di schiacciamento. L’aggiornamento prevede che i lavoratori devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuali resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente. Invece la protezione delle altre parti del corpo prevede la protezione da rischi particolari. In questo caso i lavoratori devono avere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale. Come ad esempio schermi adeguati, tute, scafandri, grembiuli, pettorali, gambali o ghette, etc.
Protezione dalle cadute dall’alto o in spazi confinati
In caso di cadute dall’alto o in spazi confinati sono previsti specifici dispositivi di protezione individuale. Ovvero per i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo. Questi devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuale adatti, quali ad esempio imbracatura di sicurezza. Infine troviamo la protezione delle vie respiratorie. Quindi quei lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione di agenti pericolosi sotto forma di gas. Ma anche vapori, polveri, fibre, nebbie, fumi che devono avere a disposizione appropriati dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie. Come ad esempio maschere intere con filtro adeguato o altri dispositivi idonei. Dispositivi di protezione individuale idonei devono essere anche indossati in caso di presenza di atmosfere sotto-ossigenate o asfissianti.
Il Decreto del 20 dicembre 2021 fornisce la specifica sullo schema indicativo per l’inventario dei rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere. Ma l’uso di dispositivi di protezione individuale viene effettuato in base alla valutazione dei rischi stessi. Sarà infatti la valutazione del rischio a disporre le caratteristiche che debbano avere tali dispositivi, conformemente alle disposizioni del presente decreto.


