Mascherine sui luoghi di lavoro e trasporti, le regole dal 1°maggio. Il DL n. 24/2022, all’esame della Camera dei deputati per la conversione in legge ha disposto le regole per il progressivo allentamento delle misure di contenimento per l’emergenza Covid. Inoltre, l’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile dispone l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie al chiuso anche dopo il 30 aprile 2022.
Mascherine sui luoghi di lavoro
La Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento alla norma, prorogando l’obbligo di indossare le mascherine per alcuni contesti al chiuso. Per assicurare l’immediata operatività della proroga, il Ministero della Salute recepisce le modifiche approvate dalla Camera. E licenzia un’ordinanza con efficacia a decorrere dal 1° maggio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 24/2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022. L’ordinanza prevede:
• L’obbligo di continuare a indossare i dispostivi di tipo FFP2 per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto e gli spettacoli aperti al pubblico. Oltre che per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Insiste l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio -assistenziali;
• la raccomandazione di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Mascherine sui luoghi di lavoro, dove non sarà più obbligatoria
Ad eccezione di casi specifici si ricorda che i locali aziendali sono luoghi privati. Pertanto essi non rientrano né nei luoghi pubblici, né in quelli aperti al pubblico. Ne consegue che, essendo l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie raccomandato nei luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico, l’ordinanza non è normalmente applicabile ai luoghi chiusi di natura privata, propri delle aziende. Con riferimento ai luoghi di lavoro dei dipendenti pubblici, il Ministro per la PA nella circolare del 29 aprile ha sottolineato l’assenza di un obbligo specifico all’utilizzo della mascherina da parte del personale pubblico. Ma anche che ciascuna amministrazione nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire indicazioni, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro. Quindi delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.
Si conferma l’applicazione dei protocolli aziendali di sicurezza anticontagio
L’andamento dell’epidemia e l’abolizione delle verifiche del green pass responsabilizzano ulteriormente il datore di lavoro in caso di infezione da COVID-19. La nota di aggiornamento del 31 marzo 2022 prevede l’opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo dell’aprile 2021. Questo consente ai datori di lavoro di continuare ad esigere dai propri lavoratori e da coloro che accedono ai locali aziendali l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Proprio sull’eventuale aggiornamento del Protocollo domani 4 maggio si terrà l’incontro tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e le parti sociali.
Le misure non più applicabili a partire dal 1° maggio 2022
A partire dal 1° maggio 2022 si conferma l’utilizzo delle mascherine sui luoghi di lavoro ma non saranno più operativi:
• L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 base (c.d. green pass base) per l’accesso ai luoghi di lavoro. Pertanto i datori di lavoro non saranno più tenuti a effettuare i controlli e cesserà anche l’efficacia delle procedure aziendali recanti le regole per lo svolgimento delle verifiche. I lavoratori assenti ingiustificati e/o sospesi per assenza di certificazione potranno essere riammessi regolarmente in servizio. L’abolizione dell’obbligo di green pass per l’accesso dei luoghi di lavoro non consente ai datori di lavoro di continuare a richiedere la certificazione verde su base volontaria. Nè ai lavoratori nè ai visitatori esterni.
• L’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense e catering continuativo su base contrattuale;
• Art. 10-quater, co. 8 del DL n. 52/2021 che, per i lavoratori, considera le mascherine chirurgiche DPI ex art. 74, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2008;
• Obbligo di green pass base per l’accesso a servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi all’aperto;
• Green pass rafforzato obbligatorio per convegni e congressi;
• Obbligo di green pass base per l’accesso ai mezzi di trasporto;
• L’obbligo di green pass rafforzato per piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, discoteche, partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi al chiuso.
Dove è necessario esibire il green pass rafforzato
Fino al 31 dicembre 2022 il green pass rafforzato è richiesto per l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. Nonché per le strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, unitamente al certificato di tampone –molecolare o antigenico– negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso.
Per gli spostamenti da e verso l’estero. Il Ministro della Salute ha adottato una nuova ordinanza che proroga al 31 maggio 2022 le misure dell’ordinanza 22 febbraio 2022 sull’utilizzo del green pass base per l’ingresso nel territorio nazionale (pena la quarantena di 5 giorni). Ma elimina a decorrere dal 1° maggio 2022 l’obbligo di presentare al vettore al momento dell’imbarco la certificazione verde COVID-19. Infatti decorrere dal 1° maggio 2022 non sarà più richiesta per l’accesso ad attività e servizi sul territorio nazionale. Resta l’uso delle mascherine sui luoghi di lavoro e trasporti.


