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Informazione, formazione e addestramento.

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Tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro sono da informare e da formare sui rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione da adottare. In base alle attività svolte può essere necessario anche un addestramento.

La differenza tra informazione, formazione e addestramento sono le seguenti:

  • Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nel ambiente di lavoro.
  • Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire alle lavoratrici ed ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e identificazione, riduzione e gestione dei rischi.
  • Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

La Datrice o il Datore di lavoro cura che ogni lavoratore riceva un’informazione, una formazione ed un addestramento sufficienti ed adeguati riguardante la sicurezza e la salute sul lavoro, in particolare:

  • Sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti coinvolti, organi di vigilanza, di controllo e di assistenza
  • Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale
  • Sui rischi specifici ai quali si è esposti e quindi riferiti all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
  • Sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica
  • Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate
  • Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro
  • Sui nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e antincendio (addette ed addetti alla squadra d’emergenza)
  • Sui nominativi della o del Responsabile e della Addetta o del Addetto al Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per le lavoratrici ed i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Ove l’informazione riguardi lavoratrici e lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

L’informazione, la formazione e, se necessario, l’addestramento deve essere svolto:

  • Alla costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
  • al trasferimento o cambiamento di mansioni
  • All’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

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