Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche: la sentenza della Cassazione
Si è espressa la Corte di Cassazione sulla configurabilità del reato di rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Questa è stata chiamata a decidere su di un ricorso presentato dal gestore di un’area di distribuzione carburanti il quale è stato condannato dalla Corte di Appello per avere rimosso un estintore a servizio dell’area stessa.
La suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso in quanto l’estintore è un presidio indispensabile alla sicurezza del luogo sotto il profilo della prevenzione incendi. E’ idoneo, quanto meno in via astratta, a pregiudicare l’integrità fisica dei lavoratori e di tutte le persone gravitanti nell’area di servizio, trattandosi di un luogo caratterizzato da una elevatissima concentrazione di sostanze infiammabili. L’azione di rimuovere l’estintore ha assunto un carattere di potenziale pericolo per la sicurezza sul lavoro.
La Cassazione sottolinea che rimuovere o danneggiare impianti, apparecchi o segnali per le prevenzioni di infortuni può pregiudicare l’integrità dei lavoratori. Assume centrale rilevanza il carattere di diffusività del pericolo derivante dalla rimozione\omissione di apparecchi destinati a prevenire infortuni.
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha assolto il gestore di un’area di distribuzione carburanti dal reato di cui all’art. 432 c.p. e lo ha invece ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 1 del D. Lgs. n. 66 del 1948 e 437 c.p. condannandolo conseguentemente alla pena di cinque mesi e sedici giorni di reclusione.


