O.P.N. Italform

Differenza tra formazione, informazione e addestramento

Condividi su:

Differenza tra formazione, informazione e addestramento

La differenza tra formazione, informazione e addestramento è importante da conoscere per chiunque tratti di sicurezza sul lavoro.

Tre parole che non sempre vengono utilizzate con precisione nemmeno dai professionisti, ma la differenza tra formazione, informazione e addestramento c’è ed è piuttosto chiara.

La normativa di riferimento – D.Lgs 81/08 – in diversi punti fa riferimento a uno di questi concetti, distinguendolo con chiarezza dagli altri due.

Formazione e informazione hanno un aspetto in comune, ossia che devono essere fornite obbligatoriamente dal datore di lavoro ai lavoratori, nelle modalità previste dalla normativa per le specifiche mansioni nei vari settori.

L’addestramento, invece, risulta necessario solo in alcuni casi specifici.

Formazione

L’Art.1, Comma 1 del D.Lgs 81/08 definisce la formazione come il processo educativo attraverso il quale vengono trasferite ai lavoratori nozioni e

grazie cui vengono sviluppate le competenze necessarie per lo svolgimento in sicurezza del proprio lavoro e quindi identificato, gestito e risolto ogni tipo di rischio.

Questo significa che sul datore di lavoro ricade la responsabilità di mettere nelle condizioni i lavoratori di acquisire informazioni e competenze funzionali

alla prevenzione e allo svolgimento della loro mansione in una condizione di salute e sicurezza.

La formazione in tema sicurezza si differenzia a seconda delle figure a cui è indirizzata (Es. Lavoratori, RSPP, Preposto, Datore di Lavoro, RLS…) e può essere di

carattere generale o specifica per un particolare livello di rischio. Allo stesso modo, può fare riferimento a uno specifico aspetto della sicurezza (Es. DPI, Antincendio, Attrezzature, Spazi confinati…).

Informazione

Il termine informazione indica il mero trasferimento di conoscenze funzionali all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi negli ambienti di lavoro.

Ciò prevede quindi che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori le informazioni adeguate in tema sicurezza,

riguardanti un particolare aspetto della mansione, dell’ambiente di lavoro o dell’utilizzo di attrezzature.

Comprende tutte le attività utili a fornire conoscenze rispetto all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi in un ambiente di lavoro.

Alcuni esempi?

Informazione sulla Cyber Security , sulla Privacy  o  sulla sostenibilità.

 

Addestramento

L’addestramento può essere definito come l’insieme di attività svolte con il fine di fare apprendere ai lavoratori l’utilizzo corretto di attrezzature, macchine,

impianti, sostanze, dispositivi e le procedure di lavoro adeguate da mettere in atto.

L’addestramento viene effettuato da una persona esperta, nei luoghi di lavoro e durante l’orario di lavoro.

Tra i tre termini è quello che ha una valenza più pratica e operativa, come si può evincere dalla definizione.

La formazione e l’addestramento specifico devono avvenire all’inizio o entro 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro,

quando il lavoratore cambia mansione o vengono introdotte nuove attrezzature e tecnologie.

 

La formazione, l’informazione e l’addestramento, d’accordo con la normativa devono essere svolti in tre momenti:

  • All’inizio di un rapporto di lavoro
  • Nel caso di un cambio di mansione o di un cambiamento nella mansione stessa
  • Nel caso vengano introdotte nuove attrezzature, tecnologie o materiali qualificabili come fonti di rischio.

Tutte e tre le modalità risultano egualmente a carico e responsabilità del datore di lavoro.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *