Dal 1° luglio scorso ammende e sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono aumentate del 15,90% per effetto della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo registratisi nel periodo 2019-2023.
Un primo aumento, del 9,60%, si era avuto con decorrenza dal 1° luglio 2013, mentre per il successivo quinquennio 2018-2023, con decorrenza dal 1° luglio 2019, l’aumento è stato di un più modesto e pari all’1,90 per cento.
L’aumento è previsto dall’articolo 306, comma 4-bis, del Dlgs 81/2008 (testo unico salute e sicurezza sul lavoro) il quale stabilisce che vengono rivalutate, ogni cinque anni in misura pari all’indice Istat per il corrispondente periodo, le ammende in riferimento alle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative previste dal testo unico nonché atti aventi forza di legge (per esempio il Dlgs 230/1995 per la parte riguardante l’esposizione dei lavoratori alle sostanze radioattive o ad apparecchi radiogeni medici ed industriali).
Gli aumenti in questione valgono soltanto alle pene pecuniarie e non a quelle eventuali detentive che restano pertanto inalterate.
Da considerare che l’attuale incremento si applica agli importi delle sanzioni vigenti al 30 giugno 2023 e non a quelle originarie del testo unico del 2008. Ne deriva, quindi, che le sanzioni subiscono un aumento complessivo che va oltre la sommatoria delle percentuali precedenti.
Inoltre, poiché l’aumento trova applicazione dal 1° luglio scorso, i nuovi importi sono conteggiati per le irregolarità accertate da tale data in poi, con la conseguenza che per le violazioni accertate entro il 30 giugno, e non ancora sanzionate, si applicano i valori vigenti a tale ultima data.


