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Obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il parere del Ministero

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Il Ministero del lavoro  risponde ad un quesito avanzato della Regione Lazio, con l’Interpello n. 2/2022 in materia agli obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ex art. 18, comma 1 lettera c) e ex art. 41 del D.Lgs. n. 81/08.

Il quesito della Regione Lazio

Oggetto dell’Interpello è l’obbligo di sorveglianza sanitaria che grava sul datore di lavoro e in particolare si è discusso sul contenuto di tale obbligo, cercando di capire quando si parla di sorveglianza sanitaria, se si fa riferimento esclusivamente al giudizio di idoneità emesso dal medico competente o se invece il datore di lavoro debba tenere conto delle condizioni di salute dei lavoratori e della loro effettiva capacità di svolgere compiti specifici.

La risposta del Ministero è stata a seguito di una corretta analisi degli articoli 18, 20, 25, 28 e 41 del D.Lgs. n. 81/08 che il datore di lavoro e il medico competente hanno degli obblighi ben precisi:

  • in qualità di datore di lavoro ha innanzitutto l’obbligo di tener conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • inoltre il datore di lavoro deve verificare che i lavoratori siano idonei allo svolgimento delle mansioni affidategli;
  • il datore di lavoro deve altresì aggiornare le misure di prevenzione in caso di eventuali mutamenti organizzativi;
  • il medico competente ha l’obbligo di collaborare con il datore di lavoro al fine di programmare un’ adeguata sorveglianza sanitaria a tutela della salute dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria tra l’altro comprende una visita medica preventiva e una periodica (in generale annuale) per verificare lo stato di salute del lavoratore e accertare l’idoneità alla mansione specifica.

Il Ministero afferma pertanto che la sorveglianza sanitaria fa parte degli obblighi principali a capo del datore di lavoro e del medico competente.

 

 

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