La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 536/2025, chiarisce un aspetto fondamentale nella gestione della sicurezza nei cantieri edili: quando la fornitura di calcestruzzo si trasforma in posa in opera e, di conseguenza, quali sono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
Il caso
Tre legali rappresentanti di aziende fornitrici di calcestruzzo sono stati condannati per violazione dell’art. 96 del D.Lgs. 81/2008, per non aver redatto il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e per la mancata fornitura di servizi igienico-assistenziali ai lavoratori. La loro responsabilità dipendeva dalla qualificazione dell’attività svolta: si trattava di mera fornitura di calcestruzzo o di partecipazione alla posa in opera?
Cosa dice la Cassazione
La Corte ha chiarito che la fornitura di calcestruzzo non comporta automaticamente l’obbligo di redigere il POS, a meno che il fornitore partecipi attivamente alla posa in opera. Secondo le linee guida del Ministero del Lavoro (nota INL 1753/2020), il fornitore è tenuto a redigere il POS solo se:
Manovra direttamente il terminale di scarico della pompa, indirizzando e distribuendo il materiale.
Esegue attività che vanno oltre la semplice consegna (es. vibrazione del calcestruzzo).
In questo caso, i lavoratori delle aziende fornitrici hanno manovrato la pompa di scarico per direzionare il getto, ma la sentenza ha richiesto un ulteriore accertamento: si trattava di una semplice operazione di scarico o di una vera posa in opera?
Implicazioni per i professionisti del settore
- Le aziende fornitrici di calcestruzzo devono prestare particolare attenzione alle operazioni di scarico: l’uso di attrezzature avanzate (autobetonpompe) può comportare maggiori obblighi di sicurezza.
- L’interpretazione della Cassazione fornisce maggiore chiarezza, ma resta essenziale una valutazione caso per caso per evitare sanzioni.
- La gestione della sicurezza nei cantieri richiede un approccio multidisciplinare, coinvolgendo RSPP, CSE e datori di lavoro, per evitare sovrapposizioni di responsabilità.


