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R.S.P.P.

Sicurezza sul lavoro: la responsabilità penale del RSPP.

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Sicurezza sul lavoro: la responsabilità penale del R.S.P.P.: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Gli adempimenti richiesti al R.S.P.P. e i “confini” della sua responsabilità penale.

Il ruolo del R.S.P.P. è un’attività di consulenza tecnica ed organizzativa. Tale soggetto non gode però di un totale esonero da ogni responsabilità circa infortuni o la malattia professionale. In quanto un suo possibile errore valutativo, potrebbe generare non solo l’insorgere di una situazione di pericolo, ma anche un evento lesivo.

I compiti principali di un Servizio di Prevenzione e Protezione.
  • individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro rispettose della normativa vigente;
  • elaborare le misure preventive e protettive del documento di valutazione dei rischi ed i relativi strumenti di controllo;
  • redigere le procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali;
  • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  • fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie.

Il R.S.P.P. è il “fulcro” del sistema sicurezza dal momento che deve favorire una politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Deve anche controllare che venga data attuazione agli interventi previsti dal documento di valutazione dei rischi predisposto. Si tratta di ruolo che deve prevedere determinate capacità e requisiti professionali adeguati ai rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività svolta dall’azienda.

Responsabilità prevenzionali e responsabilità per reati colposi di evento.
  1. Per quanto attiene alla prima tematica, è noto come, in materia di contravvenzioni, la responsabilità penale derivi anche dalla mera colpa lievissima. Ne consegue che seppure l’inosservanza del precetto da parte del datore di lavoro sia conseguita da un errore di valutazione del R.S.P.P., il datore di lavoro risulterebbe, ugualmente, unico responsabile dell’inosservanza dei precetti infortunistici prescritti, giacché unico destinatario della previsione legislativa. In altri termini, al datore di lavoro si verrebbe a rimproverare l’errore di valutazione commesso dal R.S.P.P., dal momento che tale errore non si sarebbe verificato se vi fosse stata una maggiore diligenza nella scelta o nel controllo dell’attività consulenziale.
  2. Per quanto, invece, concerne il secondo profilo, allorché l’(in)attività (o, in senso più lato, la condotta) del R.S.P.P. abbia determinato un evento lesivo, l’individuazione della responsabilità penale deve esser compiuta alla stregua dei normali criteri di imputazione penale. Pertanto, nel caso in cui un R.S.P.P. abbia violato i doveri a lui imposti dal decreto e, agendo (anche soltanto) con colpa, abbia indotto il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, lo stesso soggetto potrebbe risultare responsabile (insieme al datore di lavoro) dell’evento di danno derivato, essendo a lui (astrattamente) ascrivibile una “colpa professionale” che potrebbe assumere, in certi casi, addirittura un carattere di esclusività. In altre parole, il R.S.P.P., esercitando i propri compiti, potrebbe accollarsi, al pari di qualsiasi consulente (tecnico) privato, l’onere di riconoscere ed affrontare le situazioni e i problemi inerenti al ruolo rivestito, secondo lo standard di diligenza, capacità e conoscenze tecniche richieste per il corretto svolgimento della “delicata“ funzione. Ove si registrasse un eventuale deficit di diligenza nello svolgimento delle proprie mansioni si dovrebbe, perciò, indagare se ciò ha avuto un nesso con il (determinarsi ed il) verificarsi dell’evento.
La significatività del ruolo ricoperto connota il “carico” di responsabilità assunto. Profili critici.

Il R.S.P.P. potrebbe essere considerato penalmente responsabile “insieme” al datore di lavoro dell’evento a causa dalla violazione degli adempimento volti a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

La cooperazione colposa sussiste quando, da un lato, vi è stata la volontà di concorrere nella realizzazione della condotta colposa e, dall’altro, non vi è stata volontà dell’evento offensivo che ne consegua. In altri termini, la volontà del concorrente nella cooperazione colposa ha ad oggetto solo la condotta e non anche l’evento lesivo che ne deriva.

Punti problematici.

È notorio come la maggior parte dei reati di lesione colposa o di omicidio colposo, che interessano la disciplina della salute e della sicurezza sul lavoro, rientrino nella categoria dei cd. “reati commissivi mediante omissione”. Ovvero reati nei quali l’evento consegue ad una omissione antidoverosa: in tal senso, occorre perciò comprendere se un R.S.P.P. possa dirsi investito dell’obbligo giuridico di impedire un determinato evento e se lo stesso ricopra una particolare “posizione di garanzia” che possa giustificare una sua conseguente (eventuale) responsabilità penale.

Aderendo invece alla logica sottesa alle ipotesi di concorso nel reato proprio da parte di un soggetto privo di una peculiare qualifica soggettiva, potrebbe assumere rilievo penale anche la condotta di un soggetto che non sia “direttamente” obbligato. Il carattere “strumentale” della funzione ricoperta dal R.S.P.P. non potrebbe, dunque, erigersi quale ostacolo insormontabile rispetto all’individuazione di una responsabilità penale fondata sul meccanismo della cooperazione colposa.

Tale tesi, tuttavia, trova la ferma opposizione di coloro che giudicano l’applicazione di suddetta logica come un tentativo volto ad operare un’indebita estensione analogica in malam partem della ratio, tentativo irrimediabilmente precluso dal principio per cui nullum crimen sine lege. In tal senso, si opererebbe la più classica “truffa delle etichette”, ovvero quella tesa ad aggirare il divieto di analogia “malevola” mediante un asserito ricorso all’istituto dell’interpretazione estensiva.

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