L’Interpello n. 6/2024 riguarda un chiarimento richiesto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri sulla periodicità dell’aggiornamento formativo obbligatorio per i preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nello specifico se la cadenza debba essere biennale o quinquennale.
L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede che i preposti ricevano una formazione specifica e adeguata in tema di sicurezza, con aggiornamenti periodici. La normativa delega alla Conferenza Stato-Regioni la definizione di durata e modalità di questa formazione.
La cadenza biennale è stabilita dal comma 7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, introdotto con il D.L. 146/2021, e prevede che i preposti debbano aggiornarsi ogni due anni. Tuttavia, l’Accordo Stato-Regioni del 2011 prevede una cadenza quinquennale e rimane attualmente in vigore fino all’adozione di un nuovo accordo.
Un nuovo Accordo Stato-Regioni è necessario per ufficializzare la cadenza biennale prevista dal comma 7-ter. Questo accordo garantisce uniformità normativa a livello nazionale, assicurando che i datori di lavoro abbiano regole chiare da seguire per gli aggiornamenti formativi dei preposti.
La Commissione per gli interpelli ha chiarito che, fino alla pubblicazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni, si applica la periodicità quinquennale stabilita nell’accordo del 2011. Di conseguenza, l’obbligo di aggiornamento biennale entrerà in vigore solo con l’adozione di un nuovo testo ufficiale.
La circolare INL n. 1 del 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ribadisce che, in assenza del nuovo accordo, resta in vigore l’Accordo Stato-Regioni del 2011. Quindi, i preposti devono aggiornarsi con cadenza quinquennale fino alla formalizzazione di un nuovo accordo.
I datori di lavoro sono tenuti a seguire la periodicità quinquennale dell’aggiornamento formativo per i preposti, come stabilito nell’Accordo Stato-Regioni del 2011. Questo permette loro di rispettare gli obblighi normativi senza il rischio di incorrere in sanzioni fino alla pubblicazione di un nuovo accordo.
Se un’azienda sceglie di applicare l’aggiornamento biennale prima dell’adozione del nuovo accordo, non incorre in sanzioni. Tuttavia, il rispetto dell’Accordo del 2011 è sufficiente per la conformità normativa. Adottare la cadenza biennale potrebbe comportare maggiori costi e impegno organizzativo senza essere obbligatorio.
L’aggiornamento biennale diventerà obbligatorio solo dopo che sarà pubblicato un nuovo Accordo Stato-Regioni che includa tale cadenza, rendendo ufficiali le disposizioni del comma 7-ter.
I datori di lavoro possono monitorare gli aggiornamenti normativi attraverso le comunicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e gli eventuali nuovi interpelli o accordi della Conferenza Stato-Regioni.


