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Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 71

Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 71

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Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 71

Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 in materia di lavoro, entrato in vigore il 5 maggio 2023, all’articolo 14 integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008.

Sono state apportate modifiche ad alcune disposizioni su argomenti quali la formazione dei lavoratori, le ispezioni periodiche, gli obblighi del datore di lavoro e la formazione del datore di lavoro sull’uso delle attrezzature.

Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro

11. […] il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro […] a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza […]. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso il termine […] il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati […]. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o […] dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati […]. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche […] devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche […] sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l’effettuazione delle verifiche […] le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 

Comma abrogato e sostituito

12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

Osservazioni
Relazione governativa

La lettera e) sostituisce il comma 12 dell’articolo 72 estendendo ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro. Prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre, poiché la competenza non è più esclusiva delle ASL e dell’ISPESL (ora INAIL), è necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo 71“.

 

Approfondimento

Altra novità di buon senso nella disciplina delle ispezioni periodiche successive è l’opera di riconoscimento della titolarità diretta del potere di autorizzare i soggetti privati ​​a svolgere tali ispezioni periodiche, vista la lunga ed evidente difficoltà che Asl e Inail hanno avuto nello svolgimento di questo delicato ma critico iter di sicurezza del personale .

La novità è che ora i soggetti privati sono abilitati ope legis, direttamente e senza alcun riferimento ad ASL e INAIL.

Secondo l’art, sono “incaricati di pubblico servizio”. L’art. 358 cp è privo di questa tipica potestà se, pur agendo nell’ambito di attività svolte nella forma di pubbliche funzioni, non svolgono semplici compiti ordinati e non svolgono solo lavoro materiale.

 

Pertanto, il servizio pubblico è un’attività di natura intellettuale e, in termini di contenuto, è caratterizzata dalla mancanza di poter autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione. Il nostro ordinamento giuridico riserva speciali tutele giuridiche agli incaricati di pubblico servizio. Ad esempio se gli atti compiuti nei loro confronti sono soggetti ad autonoma rilevanza penale quali i delitti violenti o le minacce ai pubblici ufficiali di cui al codice penale funzionari di cui all’articolo 337 del codice penale.

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