Il Ministero del Lavoro ha chiarito, tramite l’interpello n. 4 del 2024, gli obblighi del preposto in appalti e subappalti. La figura del preposto, definita dal D.Lgs. n. 81/2008, ha il compito di sovrintendere l’attività lavorativa, garantire l’attuazione delle direttive e controllare l’esecuzione corretta da parte dei lavoratori.
Sono stati sollevati tre quesiti principali:
- Se in un appalto con due lavoratori autonomi o un solo lavoratore sia necessaria la presenza di un preposto.
- Se il preposto debba essere presente fisicamente sul luogo di lavoro o possa essere un responsabile esterno, come un project manager.
- Se il datore di lavoro possa coincidere con il preposto solo in “extrema ratio” e in casi specifici.
L’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il preposto vigili sull’osservanza delle norme di sicurezza e intervenga in caso di comportamenti non conformi. La Cassazione Penale ha stabilito che il preposto non è tenuto a una sorveglianza continua, ma deve assicurare che le disposizioni di sicurezza vengano seguite e che i DPI siano utilizzati correttamente.


