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Obbligo del preposto sugli appalti.

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Il Ministero del Lavoro ha chiarito, tramite l’interpello n. 4 del 2024, gli obblighi del preposto in appalti e subappalti. La figura del preposto, definita dal D.Lgs. n. 81/2008, ha il compito di sovrintendere l’attività lavorativa, garantire l’attuazione delle direttive e controllare l’esecuzione corretta da parte dei lavoratori.

Sono stati sollevati tre quesiti principali:

  1. Se in un appalto con due lavoratori autonomi o un solo lavoratore sia necessaria la presenza di un preposto.
  2. Se il preposto debba essere presente fisicamente sul luogo di lavoro o possa essere un responsabile esterno, come un project manager.
  3. Se il datore di lavoro possa coincidere con il preposto solo in “extrema ratio” e in casi specifici.

L’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il preposto vigili sull’osservanza delle norme di sicurezza e intervenga in caso di comportamenti non conformi. La Cassazione Penale ha stabilito che il preposto non è tenuto a una sorveglianza continua, ma deve assicurare che le disposizioni di sicurezza vengano seguite e che i DPI siano utilizzati correttamente.

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