Maxisanzione lavoro nero, il vademecum dell’INL. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota pubblicata il 20 aprile scorso ha aggiornato il vademecum sull’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro irregolare. Ovvero sanzioni che possono essere applicate da tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di previdenza, lavoro e fisco. La maxisanzione sanzione lavoro nero si applica in caso di utilizzo di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva di assunzione, che deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno precedente. Ma anche al lavoro occasionale con libretto famiglia.
Maxisanzione lavoro nero, a chi si applica
Con la nota 856/2022 del 20 aprile 2022 l’INL fornisce un vademecum aggiornato sull’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro irregolare. L’Ispettorato chiarisce anche l’applicazione nei casi di prestazioni autonome occasionali soggette al nuovo obbligo di comunicazione preventiva previsto dal DL 146 2021. La maxisanzione lavoro nero o sommerso si applica a tutti i datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa e agli enti pubblici economici. Ovvero alle persone fisiche in caso di utilizzo di lavoratori impiegati con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle previste dall’articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Decreto Legge n. 50/2017. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Maxisanzione lavoro nero, gli importi previsti
L’importo della sanzione varia a seconda dei casi. Il datore che occupa personale “in nero” è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria variabile:
- Da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- 3.600 / 24.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
- 7.200 / 43.2000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Inoltre sono previste maggiorazioni del 20% in caso di recidiva per le stesse irregolarità nei tre anni precedenti. E in caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Per minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni). E infine per i percettori del reddito di cittadinanza. La sanzione non si applica se il datore di lavoro regolarizza spontaneamente il rapporto senza la preventiva comunicazione obbligatoria. Ciò può accadere prima dell’ispezione, dell’accertamento o di un’eventuale convocazione per un tentativo di conciliazione. Inoltre si può accedere alla diffida obbligatoria ed avere la sanzione in misura minima.
I codici da utilizzare
A seguito dell’introduzione delle maggiorazioni è stato istituito il nuovo codice tributo “VAET”. Per il versamento tramite F23 dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative previsto dalla citata norma è da utilizzare il codice “VAET”. Denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1,comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
Mentre per effettuare l’iscrizione a ruolo delle sole somme dovute ai sensi dell’art. 1, comma 445 lett. d) ed e) e contraddistinte dal codice tributo VAET si utilizzano i codici:
– 3U56 “Sanzione in materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”;
– 3U57 “Maggiorazione materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”.
Per le altre quote relative alle medesime sanzioni si utilizzano rispettivamente i codici:
– per il 741T: 5030 e 5031 per le maggiorazioni;
– per il 79AT: 2Y25 e 2Y26 per le maggiorazioni.
I casi di esclusione
La maxisanzione lavoro nero si applica per l’utilizzo di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva di assunzione. E’ necessario il requisito della subordinazione previsto dall’art.2094 c.c. Sono escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare. E in particolare la maxisanzione non può trovare diretta applicazione per la sola omissione di detta comunicazione.
L’Ispettorato chiarisce la novità della comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale. La maxisanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali “che non siano state oggetto di preventiva comunicazione. Sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale. E dove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione”. In caso di impiego irregolare di personale solitamente retribuito in contanti, sono applicabili sia la maxi sanzione per lavoro nero. E sia quella per non aver usato sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 913, della legge 205/2017).
Maxisanzione e diffida
La novella del 2015 ha reintrodotto la diffidabilità della maxisanzione al fine di promuovere la regolarizzazione dei rapporti sommersi. Al riguardo, si prevedono 3 ipotesi per cui assolvendo alla diffida si evita la maxisanzione. Ovvero in caso di regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, e a certe condizioni. Tra cui l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con
- contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%;
- contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi.
- mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale periodo va computato “al netto” del periodo di lavoro prestato in “nero” che dovrà essere regolarizzato. Il contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro “nero” mentre il periodo di 3 mesi utile a configurare l’adempimento alla diffida andrà “conteggiato” dalla data dell’accesso ispettivo.
Altri casi per evitare la maxisanzione
Inoltre è possibile evitare la maxisanzione attraverso la regolarizzazione del rapporto per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in nero. In tal caso il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla diffida, dovrà rettificare la data di inizio del rapporto di lavoro, pagare contributi e premi e le sanzioni in misura minima.
E infine attraverso la regolarizzazione dei lavoratori in nero non in forza all’atto dell’accesso ispettivo. Non trova applicazione l’obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi.


