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Formazione sulla sicurezza del lavoro. Accordo Stato-Regioni, nuovi obblighi e adempimenti.

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Dopo quasi 3 anni di attesa, il 17 aprile 2025 è stato siglato l’Accordo Stato-Regioni che definisce i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aggiornato alle novità del DL 146/2021. È previsto un periodo transitorio di 12 mesi dal 24 maggio 2025 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Principali novità:

  • Obblighi formativi per i datori di lavoro: formazione obbligatoria di almeno 16 ore con focus su organizzazione della prevenzione, valutazione dei rischi, gestione delle emergenze e vigilanza. Il datore di lavoro dovrà anche verificare l’efficacia della formazione svolta.

  • Ruolo del preposto: rafforzato con poteri di interruzione dell’attività lavorativa in caso di comportamenti non sicuri. Previsto un corso di 12 ore, aggiornamento biennale di almeno 6 ore, solo in presenza o videoconferenza sincrona (no e-learning).

  • Formazione per neoassunti: deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa, abolita la possibilità di completamento entro 60 giorni.

  • Modalità di erogazione: privilegiate didattiche attive, integrazione teoria-pratica, massimo 6 allievi per docente. Videoconferenza sincrona ammessa solo con interazione attiva. L’e-learning è ammesso solo per alcuni moduli e categorie (ad esempio per datori di lavoro, dirigenti e lavoratori a rischio basso).

  • Preposti: esclusa la possibilità di e-learning, anche per l’aggiornamento.

  • Formazione RSPP/ASPP: modulo A possibile in e-learning, moduli B e C solo in presenza. L’aggiornamento è ammesso anche in e-learning, esclusi i datori di lavoro RSPP.

  • Moduli speciali: introdotta formazione per spazi confinati (12 ore) e cantieri (6 ore), con docenti altamente qualificati.

  • Verifica dell’apprendimento: diventa obbligatoria per tutti i corsi, con monitoraggio post-formazione dell’effettivo cambiamento nei comportamenti.

  • Soggetti formatori: devono possedere requisiti rigorosi, tra cui esperienza documentata, docenti qualificati, e devono conservare la documentazione per 10 anni.

  • Controlli e vigilanza: rafforzati con un modello multilivello, che valuta non solo la qualità dell’offerta formativa, ma anche l’effettiva partecipazione, l’utilizzo pratico delle competenze e la coerenza con i rischi aziendali.

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