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A cosa obbliga il datore di lavoro l’articolo 70 del D.Lgs. 81/08?

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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

 

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: il 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli art. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche’ le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

Art. 70.

Requisiti di sicurezza

  1. Salvo quanto previsto al  comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei  lavoratori  devono  essere conformi alle specifiche  disposizioni  legislative  e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
  1. Le  attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative  e  regolamentari  di  cui  al  comma 1, e quelle messe a disposizione  dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative   e   regolamentari   di   recepimento   delle  direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
  1. Si  considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature  di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti Ministeriali   adottati   ai  sensi  dell’ articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626.
  1. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni  ispettive  in  materia  di  salute  e sicurezza sul lavoro, constatino  che  un’attrezzatura  di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori  dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente   alla  legislazione  nazionale  di  recepimento  delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle  indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile  al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di  sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di  cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di  sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso  le  procedure  previste  dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, vengono espletate:
  1. a) dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la  situazione  di  rischio,  nei  confronti  del  datore  di  lavoro utilizzatore   dell’esemplare   di  attrezzatura,  mediante  apposita prescrizione  a  rimuovere  tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
  1. b) dall’organo   di   vigilanza   territorialmente   competente rispettivamente,  nei  confronti  del fabbricante ovvero dei soggetti della   catena   della   distribuzione,   qualora,  alla  conclusione dell’accertamento  tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza    del    mercato,    risulti    la    non   conformità dell’attrezzatura ad  uno  o  più requisiti essenziali di sicurezza previsti  dalle  disposizioni  legislative  e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.

 

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