L’impresa che svolge i lavori in appalto ha sempre l’obbligo di individuare e comunicare alla controparte il proprio preposto, cioè il soggetto che in azienda controlla il rispetto da parte dei lavoratori delle disposizioni in materia di sicurezza.
Lo chiarisce il Ministero del lavoro con interpello 30 settembre 2024, n. 4, confermando la propria posizione già espressa nel precedente interpello 5/2023.
Il Dicastero ribadisce che in generale sussiste sempre l’obbligo per l’azienda di individuare il preposto e che tale soggetto può coincidere con il datore di lavoro solo in via eccezionale. Per esempio nel caso di realtà aziendali non complesse o se l’impresa ha solo un lavoratore.
Premesso ciò il Ministero chiarisce che i datori di lavoro che svolgono l’attività in appalto/subappalto hanno sempre l’obbligo di indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge tale funzione.
Il Ministero precisa inoltre che il ruolo di preposto deve essere svolto solo da personale che effettivamente può adempiere agli obblighi previsti dal T.u. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Non lo è, precisa il Ministero, il responsabile dei lavori (project manager) che non si reca presso il luogo delle attività.


