Obbligo di addestramento: sanzioni penali per gli inadempienti. Incorre in sanzioni chi non applica le regole sull’addestramento. E in attesa del prossimo accordo Stato-Regioni sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro si conferma la disciplina del 2011. Infatti l’entrata a regime dei nuovi obblighi formativi è subordinata all’adozione dell’accordo della Conferenza Stato Regioni attesa entro il prossimo 30 giugno. L’accordo dovrà accorpare, rivisitare e modificare le indicazioni attuative già previste dagli accordo del 21 dicembre 2011.
La circolare 1/2022 licenziata dall’Ispettorato del Lavoro si riferisce proprio a questa premessa per fornire le prime novità introdotte dal Decreto Legge 146/2021. Ovvero la modifica dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/08. L’accordo dovrà determinare il nuovo obbligo di formazione del datore di lavoro, la durata e la modalità, ma anche i contenuti minimi e il corretto adempimento dell’obbligo. Invece in riferimento al preposto si attendono indicazioni circa l’adeguatezza e la specificità della formazione. Che terranno conto dei compiti introdotti nel nuovo articolo 19 del Testo Unico.
Obbligo di addestramento, le modifiche all’art.37 del Testo Unico
La circolare dell’INL chiarisce che in attesa del nuovo accordo gli obblighi in capo a tali soggetti non possono costituire ipotesi di violazione di legge. E con l’applicazione delle relative sanzioni. Comprese le modalità di adempimento richieste al preposto, riferite alla formazione interamente in presenza con cadenza almeno biennale. Fino alla sottoscrizione della nuova intesa continueranno a valere le disposizioni del 2011. Invece è differente l’indicazione sull’obbligo di addestramento secondo la nuova formulazione dell’articolo 37, comma5, del Testo Unico.
Qui è stato specificato che l’addestramento deve essere impartito da persona esperta e sul luogo di lavoro. Questo consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti. Oltre che sostanze, dispositivi anche di protezione individuale nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. E che tali interventi “devono essere tracciati in appositi registro anche informatizzato”.
Invece per le attività svolte successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 37 del TU i contenuti dell’addestramento trovano immediata applicazione. Con la conseguenza che la violazione relativa all’assenza della prova pratica e/ o dell’esercitazione applicata è penalmente sanzionata. Infine può essere oggetto del provvedimento di disposizione l’eventuale mancato tracciamento delle attività addestrative.


