O.P.N. Italform

Sicurezza sul lavoro, violazioni punite con la sospensione dell’attività e sanzioni severe

Condividi su:

Sicurezza sul lavoro, violazioni punite con la sospensione dell’attività e sanzioni severe. E’ il caso di impiego di personale in nero o in presenza di gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza. Il Decreto Fiscale approvato lo scorso ottobre introduce misure sanzionatorie per il lavoro nero. Ma anche per le omissioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Infatti si prevede la automatica sospensione dell’attività e sanzioni pecuniarie più incisive per le Aziende non in regola.

L’articolo 14 del nuovo Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs n. 81/2008) inasprisce la vigilanza. Infatti la sospensione non è più un fatto discrezionale, ma scatta automaticamente in presenza di gravi violazioni. Non è necessario che ci sia la reiterazione del reato. Le violazioni per cui è prevista la sospensione non costituiscono ipotesi remote o eccezionali. Ma è pur vero che molte aziende che ancora non hanno provveduto a questi adempimenti.

Infatti la sospensione scatta anche in caso di mancata redazione o adozione del DVR. Del Piano operativo di sicurezza (Pos) o del Piano di emergenza ed evacuazione. Oltre che per la mancata formazione e addestramento o aggiornamento del personale in materia di salute e sicurezza. La mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) e nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). Infine per la omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. Oltre a queste sono previsti casi più specifici. Ovvero l’impiego di operai in situazioni di pericolo in mancanza delle dovute cautele. Ad esempio come l’omessa adozione delle protezioni contro la caduta dall’alto, contro il seppellimento, contro la folgorazione.

In caso di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro la sospensione colpisce solo la parte interessata dell’azienda. Se le irregolarità sono generalizzate sarà colpita l’azienda intera. Le regolari condizioni di lavoro saranno ripristinate solo a seguito di accertamento da parte di organi di vigilanza. Oltre che del pagamento delle sanzioni che vanno dai 2.500 ai 3 mila euro a seconda della irregolarità riscontrata. Inoltre per l’intera durata di sospensione resta l’obbligo di retribuzione per i lavoratori. Quindi si conferma la contribuzione fugurativa ai lavoratori in quanto l’impedimento al lavoro non è a loro imputabile.

Altra questione riguarda il lavoro nero. La sospensione dell’attività scatta automaticamente se il personale senza un ufficiale rapporto di lavoro pari o superiore al 10% risulta presente in azienda al momento dell’ispezione. In tal caso oltre alla sospensione dell’attività sono previste maxi sanzioni. Da 1.800 a 10.800 euro se il rapporto di lavoro in nero è in essere da non più di 30 gg. Da 3.600 a 21.600 euro se il rapporto di lavoro in nero è in essere da un periodo compreso tra 31 e 60 gg. Da 7.200 a 43.200 euro se il rapporto di lavoro in nero è in essere da un periodo superiore a 60 gg.

La sospensione comporta non pochi disagi per un’azienda anche di piccole dimensioni. Per questo la nuova normativa  impone alle aziende una attenta analisi della propria situazione. La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere trascurata. Grazie al supporto di un consulente del lavoro o responsabile della sicurezza è possibile individuare le debolezze e rimediare in tempo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *