La Corte di cassazione – sezione quarta penale con la sentenza numero 34222/2024 – depositata in data 11/09/2024 (udienza pubblica 10/07/2024), è tornata a definire il perimetro dell’area di governo del rischio ascrivibile al coordinatore per la sicurezza in fase di programmazione ed esecuzione e la fonte della sua responsabilità in caso di incidente sul lavoro.
Nel caso di specie, i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità del professionista designato CSE di un cantiere all’interno del quale era accaduto un grave incidente sul lavoro con esito mortale.
Secondo la contestazione penale, all’imputato era stato addebitato il delitto di omicidio colposo per aver, nella qualità sopra indicata, cagionato per colpa la morte di un operaio, deceduto mentre si trovava all’interno di uno scavo per la posa di un impianto fognario, a seguito del cedimento della parete dello scavo (non puntellato), che aveva schiacciato la vittima verso la parete opposta e lo aveva sommerso di terra e pietre fino all’altezza del collo, causandone la morte immediata.
La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione, denunciando vizio di legge e di motivazione della sentenza impugnata, deducendo che il piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’imputato contemplava sia il rischio di crollo (poi avveratosi), sia le misure di sicurezza da adottare.
La condanna del prevenuto, secondo la difesa, era quindi illegittima, poiché non ricorreva la condotta colposa derivante da inadempimento rispetto agli obblighi che il Testo Unico sulla sicurezza pone a carico del CSE, né era stato dimostrato il nesso causale tra la presunta omissione e l’evento morte.


