Obblighi formativi del datore di lavoro, l’I.N.L. illustra le novità del Testo Unico. Alla luce delle ultime modifiche all’art.37 del D.Lgs. 81/08 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sulle novità introdotte sulla formazione nei luoghi di lavoro. Con la circolare del 16 febbraio scorso l’Istituto chiarisce quali sono gli obblighi formativi a carico del datore di lavoro. Quindi dei dirigenti e dei preposti e sui contenuti obbligatori dell’attività di addestramento.
Obblighi formativi per il datore di lavoro
Una prima novità del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è contenuta nel nuovo comma 7 dell’art. 37. “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione. E un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Infatti la disposizione individua il datore di lavoro quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi. E unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”. Secondo quanto previsto da un accordo che dovrà essere adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Infatti la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all’accorpamento. E alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione. In modo da garantire l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. L’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi. E di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
L’accordo Stato-Regioni
Per quanto concerne il datore di lavoro, l’accordo demandato alla Conferenza costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa. Quindi la verifica sul corretto adempimento degli obblighi di legge si potrà effettuare solo una volta che sia stato adottato l’accordo.
Obblighi formativi per dirigenti e preposti
Già la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 prevedeva obblighi formativi a loro carico. E stabiliva che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro. Invece il legislatore oggi richiede anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. In relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. Ma si rimette la disciplina alla Conferenza.
Inoltre sulla figura del preposto il nuovo comma 7-ter stabilisce delle novità. Ovvero che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e, l’aggiornamento periodico dei preposti le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza E devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”. Con specifico riferimento alla figura del preposto occorre specificare che i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione attengono ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.
Obblighi formativi e prescrizione
I nuovi obblighi in capo al datore di lavoro, dirigenti e preposti non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.
Obbligo di addestramento
Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento. Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore ha specificato che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale. Inoltre l”addestramento consiste nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Infine si tratta di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato”. E che riguarderà le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021. Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”. Così come richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato. Ovvero un elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.


