La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 5 del 24 ottobre 2024, con il quale ha fornito, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una risposta a quesiti in merito alla: «Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)».
In particolare è stato chiesto di chiarire “ se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate come una unica entità.
Nello specifico il parere richiesto riguarda il numero di RLS che devono essere eletti/designati: 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) ovvero 3 RLS (aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori)”.
Viene, altresì, chiesto di chiarire “ se, in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) debba essere un lavoratore appartenente alla RSU e se invece è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima”.


