La Camera dei Deputati ha approvato la legge di conversione del Decreto 19/2024 contenente anche la c.d. Patente a crediti.
Ora tocca al Senato che, entro il 2 maggio, deve approvare la Legge di conversione, pena la decadenza dell’intero provvedimento (e in mezzo c’è il 25 aprile più un allettante ponte il 26, e il 1 maggio).
Viene nuovamente riscritto integralmente l’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 con queste novità, rispetto alla versione uscita un paio di mesi fa:
1. le ditte straniere dovranno ottenere un documento equivalente nel loro Paese (esisterà una cosa simile in ogni Paese europeo?)
2. esclusione per le mere forniture e le prestazioni di natura intellettuale;
3. per avere la patente è stato aggiunto il requisiti della designazione dell’RSPP;
4. la patente non si ottiene caricando su un portale dell’INL i documenti richiesti ma, tramite AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI DOCUMENTI. In caso di dichiarazione falsa, la patente viene revocata;
5. sparisce il portale per il caricamento dei documenti;
6. sparisce il recupero dei crediti con corsi di formazione ma si rimanda a futuri Decreti per la modalità di recupero;
7. i punti da decurtare, in base ai provvedimenti definitivi (sentenze passato in giudicato e le ordinanze-ingiunzioni definitive), sono riportati in una specifica tabella (vedi foto);
8. posto un limite di entità dei lavori in corso per finirli in caso di sospensione della patente (>30%);
9. esclusione dalle gare pubbliche per le imprese e lavoratori autonomi trovati ad operare in cantiere senza patente;
10. per le SOA, l’esonero dalla patente si applica solo per aziende in classe III o superiore


