Proroga normativa antincendio scuole e asili.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stato pubblicato il Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che all’art. 5 comma 5 ha prorogato il termine di adeguamento antincendio degli edifici scolastici esistenti al decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992.
Cosa cambia?
Tale Decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198 proroga il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, mentre, per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024.
L’articolo 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito), comma 5, apporta le citate modificazioni all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
Per quanto concerne, invece, l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, non ancora adeguate, il termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2024 dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Gazzetta Ufficiale.
5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertivo, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2023”;
b. al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2024”.
Riportato di seguito il link diretto alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per maggiori approfondimenti:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00212/sg


