Quando lavora in un appalto, il lavoratore va retribuito per ciò che fa, cioè per le prestazioni lavorative effettivamente eseguite, anche se diverse da quelle normalmente svolte nell’impresa di cui è dipendente.
È questa la nuova bussola sulla scelta del Ccnl nelle gare di appalto: non più l’attività prevalentemente esercitata dall’impresa ma, appunto, le prestazioni strettamente connesse all’oggetto dell’appalto.
L’impresa può applicare un Ccnl diverso?
Sì, a condizione di garantire ai lavoratori almeno le stesse tutele, economiche e normative, del Ccnl individuato dal bando di appalto, da dettagliare in una “dichiarazione di equivalenza”.
Come farlo, lo spiega l’Anac (autorità nazionale anti corruzione) nella delibera n. 309 del 27 giugno 2023 con cui ha illustrato la riforma del dlgs n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici).
Quali appalti.
Il Codice dei contratti pubblici (di seguito indicato Codice) incarica le stazioni appaltanti di indicare nei bandi di gara il Ccnl applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto, individuandolo tra i Ccnl in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni, stipulato da associazioni di datori di lavoro e lavorati comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


