L’ INAIL tutela i lavoratori contro i danni fisici ed economici causati dagli infortuni di lavoro e dalle malattie professionali. Con l’assicurazione il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile per eventi dannosi subiti dal lavoratore, salvo i casi in cui, in sede penale o in sede civile (se occorre), sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
Tutti i datori di lavoro che impiegano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati per svolgere attività ritenute rischiose dalla legge sono tenuti ad avere un’assicurazione. Gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.
Vi è obbligo assicurativo se sono compresenti due requisiti:
- oggettivi, ossia le attività rischiose previste dall’art. 1 del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965);
- soggettivi, ossia i soggetti assicurati richiamati nell’art. 4 dello stesso testo unico.
Sono tutelate dall’ INAIL tutte le persone coinvolte in attività rischiose, che svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa e anche i soggetti appartenenti all’area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.
Sono tutelati anche gli artigiani e i lavoratori autonomi agricoli nonché i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell’assicurazione i componenti dell’equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di diporto.
L’evoluzione dei processi lavorativi e la continua introduzione di tecnologie sempre più avanzate hanno esteso gli obblighi assicurativi INAIL a quasi tutte le attività produttive e di servizio.
Le tipologie di attività rischiose sono suddivise in due grandi gruppi:
- le attività svolte attraverso l’utilizzo di macchine, apparecchi e impianti a pressione, elettrici e termici oppure svolte in laboratori e ambienti organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizi che comportino l’impiego di dette macchine, apparecchi o impianti. L’obbligo sussiste anche se l’uso di macchine, apparecchi o impianti avviene in via transitoria, per dimostrazione, per esperimento o non è attinente all’attività esercitata e permane indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza delle macchine stesse. Nell’assicurazione sono comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie, anche se svolte in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
- le attività elencate dall’art. 1 del testo unico che, per loro natura, presentano un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l’ausilio di macchine, apparecchi e impianti per le quali c’è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, etc..


