Con il decreto n. 132 del 18 settembre 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce le regole per la richiesta e la validità della nuova patente a crediti introdotta al fine di aumentare la salute e la sicurezza del lavoro nei cantieri edili.
In vigore dall’1 ottobre 2024, la patente viene richiesta tramite una procedura telematica che sarà resa disponibile sul portale istituzionale. Vediamo quali sono i requisiti minimi per poter operare e i criteri per l’incremento e il decremento dei crediti.
Si conferma all’1 ottobre 2024 la decorrenza dell’obbligo, per le aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili, di possedere una patente a crediti per la sicurezza sul lavoro (art. 29, comma 19 del D.L 19/2024, convertito con Legge 56/2024).
Il decreto attuativo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 settembre 2024: si tratta del decreto n. 132 del 18 settembre 2024, con cui il Ministero del Lavoro introduce il Regolamento per la presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.
Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Lo svolgimento delle attività nei cantieri edili è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
Requisiti per il rilascio
La patente è rilasciata su domanda dell’azienda, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificabile);
- adempimento degli obblighi formativi da parte dei datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (autocertificabile);
- possesso del documento di valutazione dei rischi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF autocertificabile);
- avvenuta designazione del RSPP (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).


