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Analisi Novità Bozza ASR 2023

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Analisi Novità Bozza ASR 2023

 

Analisi Novità Bozza ASD 2023 rispetto Accordi Stato Regioni ad oggi in vigore ovvero Lavoratori/dirigenti/Preposti/RSPP/ASPP: Accordo 21/12/2011 n. 221/CSR, Accordo n. 158/CSR del 25 luglio 2012 e Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016

Analisi delle novità

Soggetti Formatori

L’articolo 1 recita che ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono:

1.1 i soggetti “istituzionali”; (ministeri, università, ASL, …)

1.2 i soggetti “accreditati”; (gli enti di formazione accreditati alle regioni)

1.3 gli Organismi Paritetici così come individuati dall’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La novità di particolare rilevanza è rintracciabile al terzo comma.

1.3 Sono soggetti formatori gli Organismi Paritetici, inseriti nel repertorio nazionale degli organismi paritetici istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del DM 171/2022.

Inoltre, aspetto importante riguardata i sono soggetti formatori le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori che compongono gli organismi paritetici inseriti nel suddetto repertorio.

Organizzazione dei corsi

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

  • predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
  • ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
  • attenersi per le attività formative pratiche al rapporto istruttore/allievi non superiore di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi);
  • tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico; 
  • verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento.
Fascicolo del corso

Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:

  • dati anagrafici dei partecipanti;
  • registro presenze dei partecipanti con firme;
  • elenco dei docenti con firme;
  • progetto formativo e programma del corso;
  • verbale di verifica finale di cui al paragrafo 4, parte I.

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