Prevenzione incendi per attività di autorimesse
Attività autorimesse – la normativa applicabile
Per la progettazione di un’autorimessa esistente al 19 novembre 2020, con superficie complessiva4 superiore a 300 m2 è (in alcuni casi) possibile seguire due strade, alternative fra loro:
- applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 1 febbraio 1986 nei soli casi5 di cui all’art. 2 commi 3 o 4 del d.m. 12 aprile 2019;
- applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 15 maggio 2020 (autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2).
Si segnala che, una volta individuata la norma applicabile, occorre percorrere per intero l’iter della stessa, essendole due RTV alternative e non complementari
In riferimento alle cosiddette autorimesse sottosoglia, ovvero di superficie inferiore ai 300 m2, la nuova RTV V.6 , riguardando le autorimesse con superficie superiore a 300 m2, non è applicabile.
Per tali autorimesse si può far riferimento alla Circolare emanata dal Corpo dei VV.F., DCPREV 17496 del 18 dicembre 2020, che costituisce una linea guida di riferimento, non cogente, per prevenzione incendi e la sicurezza antincendio inerenti tali autorimesse.
La Circolare rinvia per le “Definizioni” ai Capp. G.1 e V.6 del Codice, indicando i requisiti minimi per le autorimesse sottosoglia, distinguendole in:
- A1 autorimesse di superficie fino a 100 m2;
- A2 autorimesse di superficie superiore a 100 m2 e fino a 300 m2.
Si specifica, inoltre, che ove siano installati particolari attrezzature o impianti che possano comportare il deposito o il rilascio di quantitativi non trascurabili di sostanze infiammabili o pericolose, deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio conseguente per l’adozione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali.
Il d.m. 1 febbraio 1986
II d.m. 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”, entrato in vigore il 2 marzo 1986, tratta la prevenzione incendi nelle autorimesse.
Più in dettaglio, rinviando alla lettura del disposto normativo, il decreto riguarda:
- autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli;
- autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli.
Le autorimesse rientranti nel decreto in questione possono essere di tipo:
- isolato: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti a edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi;
- misto: tutte le altre.
I piani delle autorimesse, in base all’ubicazione, si classificano in:
- interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento;
- fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché l’intradosso del solaio o il piano che determina l’altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.
In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali, le autorimesse possono essere:
- aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta;
- chiuse: tutte le altre.
In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse si distinguono in:
- sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi ovvero provvisti di sistema di vigilanza continua almeno durante l’orario di apertura;
- non sorvegliate: tutte le altre.
Per via dell’organizzazione degli spazi interni le autorimesse si suddividono in:
- a box;
- a spazio aperto.


