Documento di Valutazione del Rischio, qual è l’autorità competente al rilascio? Proviamo a fare chiarezza su chi lo rilascia e a cosa serve. Intanto è necessario sottolineare che il Documento di Valutazione del Rischio -DVR- valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti. All’interno di un ambiente lavorativo, compresi quelli riguardanti lavoratori esposti a rischi particolari. Tra cui quelli collegati allo stress lavoro correlato. Si tratta di un documento che deve considerare i rischi connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Stati. Ma anche a quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Inoltre si aggiungono i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili. Il documento deve valutare i rischi relativi alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro. Deve anche tenere conto delle attrezzature e delle sostanze, o delle miscele chimiche impiegate e della sistemazione nei luoghi di lavoro.
Documento di Valutazione del Rischio, come nasce
Il Documento di Valutazione del Rischio risponde ad una esigenza di garantire la sicurezza dell’ambiente lavorativo. Una prerogativa fondamentale per le politiche nazionali e per le strategie di prevenzione. Infatti l’obiettivo è sempre stato quello di contrastare le morti sul lavoro. E per questo il legislatore ha inasprito la normativa tesa a valutare ogni rischio e pericolo insiti all’interno dei locali aziendali. Da questo prende le mosse il Documento di Valutazione del Rischio.
Il DVR si elabora a seguito di un’attenta valutazione dei rischi insiti nell’ambito lavorativo di riferimento. Questo atto si realizza su supporto informatico. E si avvale dell’apposizione della data certa tramite sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Ma anche del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. E del medico competente, ove nominato. Il Documento di Valutazione del Rischio deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa. Qui dovranno essere specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. A seguire, l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati.
Cosa prevede
Il corredo prevede anche il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell’organizzazione aziendale. Questi ultimi devono essere assegnati unicamente a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. Inoltre nel Documento di Valutazione del Rischio si indica il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. E del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
Oltre all’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici. Quindi che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. L’Inail per consentire una corretta valutazione dei rischi, collabora con le Asl tramite il coordinamento tecnico delle Regioni. E rende disponibili strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.
Chi realizza il Documento di Valutazione del Rischio?
Il Documento di Valutazione del Rischio deve essere elaborato dal datore di lavoro. Si tratta di una attività che non può essere delegata ad altre persone. Sempre al datore di lavoro spetta il compito di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Quest’ultimo dovrà salvaguardare l’ambiente dai rischi indicati nel documento di valutazione. E sempre il datore di lavoro sceglie i criteri di redazione del documento, che saranno la semplicità, brevità e comprensibilità. Per garantirne la completezza e l’idoneità come strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
Inoltre il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda. Dovrà utilizzare il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica. Dovrà avere contezza della casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro. E all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il Documento di Valutazione del Rischio. Infine, al suo interno è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Le sanzioni
In caso di costituzione di una nuova impresa il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi. Infatti deve elaborare il Documento di Valutazione del Rischio entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Il datore di lavoro che non completa la realizzazione del DVR è sanzionato con un’ammenda che va da 1.096 euro ad un massimo di 4.384 euro. Ma è prevista anche la sanzione penale con l’arresto da 3 a 6 mesi. Oppure un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nel caso in cui il documento risulti completamente assente.
Invece la mancata nomina dello RSPP comporta per il datore di lavoro l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro.
Il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto da 2 a 4 mesi o con un’ammenda da 1.315,20 a 5.69920 euro per altre inadempienze. Ad esempio relative agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Inoltre il legislatore prevede delle circostanze aggravanti tali da far aumentare la sanzione penale da 4 a 8 mesi. In particolare quando a violare l’obbligo sono aziende con oltre duecento lavoratori. Oppure industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori; aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni. E strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre cinquanta lavoratori; centrali termoelettriche. Ma anche
aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici.


