Sollevamento carichi sospesi, il volume Inail sulla sicurezza. In particolare la pubblicazione realizzata dall’Inail nel 2020 affronta la questione della sicurezza nel sollevamento carichi sospesi. Lo studio è stato condotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici. E riporta indicazioni sulla normativa che regola i carrelli semimoventi, ovvero i carrelli industriali destinati al sollevamento dei carichi oscillanti. Qui viene affrontata la questione relativa al sistema di sollevamento, la sicurezza dell’operatore e i dispositivi di protezione.
Il volume “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprirle 2011” argomenta anche su altri temi. Ad esempio sull’attività tecnica di prima verifica periodica e di diverse attrezzature come le macchine movimento terra e i caricatori per la movimentazione di materiali.
Sollevamento carichi, la normativa di riferimento
La pubblicazione Inail riporta le norme specifiche per il sollevamento carichi industriali con portata fino a 10 mila kg. Ovvero la EN 1726-1 “Sicurezza dei carrelli industriali: Carrelli semoventi con portata fino a 10000 kg compresi e trattori con forza di trazione fino a 20000 N compresi. Parte 1: Requisiti generali” (cessazione validità a fine 2009). A seguire la EN 1726-2 “Sicurezza dei carrelli industriali – Carrelli semoventi con portata fino a 10000 kg compresi e trattori con forza di trazione fino a 20000 N compresi. Parte 2: Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile e carrelli specificatamente progettati per circolare con carichi elevati” (cessazione validità a fine 2009). E infine la ISO EN 3691-1: 2015 (attualmente in vigore) che richiama poi anche la norma EN 16307-1:2015.
Nessuna delle norme indicate “ricomprende nello scopo carrelli industriali destinati al sollevamento carichi oscillanti”. Infatti la loro applicazione non conferisce la conformità alla direttiva macchine per questa specifica destinazione d’uso. La conformità si ottiene con il soddisfacimento di requisiti essenziali di sicurezza. Ovvero contenuti nella parte 4 dell’allegato I alla direttiva, ovvero i “Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute. Per prevenire i pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento”.
La valutazione è in capo al fabbricante dell’attrezzatura stessa. Che valuterà se la funzione di sollevamento carichi oscillanti sia conferita al carrello dall’applicazione di un’attrezzatura intercambiabile. sarà il fabbricante ad indicare nelle istruzioni le caratteristiche del carrello per realizzare un accoppiamento conforme alla direttiva macchine.
Sollevamento carichi, le attività di verifica
La pubblicazione si pronuncia anche sulle norme utili all’attività di verifica. “In quanto riferiti ai principali dispositivi di sicurezza previsti per il carrello industriale, propedeutici ad un uso sicuro di un assemblaggio. Con dispositivi inforcabili per sollevamento carichi sospesi la specifica attrezzatura”. Si riportano inoltre indicazioni per il sistema di sollevamento idraulico, la limitazione della velocità di discesa, la limitazione della corsa.
La sicurezza dell’operatore
L’operatore, così come riportato dalle indicazioni della EN ISO 3691-1:2015 deve essere protetto dalle ruote e dagli oggetti sollevati dalle ruote. Per i carrelli con operatore seduto si indica che “nella normale posizione operativa, l’operatore deve essere protetto dal contatto con le ruote del carrello. E dagli oggetti sollevati dalle ruote (fango, ghiaia, detriti). Mentre il dispositivo di protezione delle ruote sterzanti deve coprire le ruote in posizione rettilinea”.
I dispositivi di protezione
Per la protezione da schiacciamento, taglio e intrappolamento le parti a portata dell’operatore devono essere adeguatamente protette. Le protezioni fisse e i loro sistemi di montaggio sono soggetti ai requisiti regionali, aggiuntivi ai requisiti di questa parte della ISO 3691. Quando viene rimossa una protezione fissa, il suo sistema di fissaggio deve rimanere sulla protezione o sul carrello. Questo requisito si applica a tutte le protezioni fisse che possono essere rimosse dall’utente con un rischio di perdita dei fissaggi.
Le distanze minime prevedono il rispetto dei requisiti di protezione adeguati. Si riferiscono a luoghi in cui solo le dita dell’operatore possono essere intrappolate: min. 25 mm. A luoghi in cui solo le mani o i piedi dell’operatore possono essere intrappolati: min. 50 mm. Oppure a luoghi in cui le braccia o le gambe dell’operatore possono essere intrappolate: min. 100 mm. Infine le parti mobili che sono correlate e che devono essere in contatto o che si muovono in stretta vicinanza l’una con l’altra devono essere protette.
Per la protezione dei piedi i carrelli semimoventi devono essere costruiti in modo tale che durante la marcia l’operatore non possa posizionare involontariamente i piedi fuori dalla sagoma del carrello. Il dispositivo di trattenuta dell’operatore prevede che i carrelli devono avere un dispositivo di ritenuta. Ovvero un sistema o una custodia destinati a ridurre il rischio di intrappolamento della testa dell’operatore e/o busto tra carrello e terreno in caso di ribaltamento.
Ulteriori dispositivi di protezione
Il sollevamento carichi dei carrelli semimoventi con operatore a bordo. Ovvero “Con un’altezza massima di sollevamento superiore a 1800 mm dal pavimento devono essere dotati di una protezione superiore. E conforme alla norma ISO 6055 per proteggere l’operatore dalla caduta di oggetti. E i carrelli con una postazione elevata fino a 1200 mm con un’altezza di sollevamento del carico superiore a 1800 mm devono essere muniti di una protezione aerea conforme alla norma ISO 6055. Per proteggere l’operatore dalla caduta di oggetti.
Poi troviamo i dispositivi di protezione per la spalliera di appoggio del carico. I carrelli muniti di bracci forche con un’altezza di sollevamento superiore a 1800 mm devono essere progettati per avere una spalliera di appoggio del carico. Queste ultime devono avere aperture di altezza, larghezza e dimensioni sufficienti per ridurre al minimo la possibilità che il carico cada verso il carrello. Ovvero quando il carrello si trova in una posizione di massima inclinazione all’indietro. La dimensione delle aperture delle spalliere di appoggio del carico se prevista, non deve superare 150 mm in una delle due dimensioni. E infine il dispositivo di segnalazione, per cui i carrelli semomoventi devono essere dotati di un dispositivo di segnalazione acustica azionato dall’operatore.


