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Cosa indica il D.Lgs. 81/2008 riguardo agli obblighi di manutenzione?

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Un documento Inail riporta le indicazioni normative del Testo Unico per la salute e la sicurezza del lavoro in materia di manutenzione.

Gli obblighi dei datori di lavoro.

 Non è sufficiente che attrezzature, dispositivi, impianti e luoghi di lavoro siano progettati e realizzati a regola d’arte, deve essere possibile garantirne anche la conservazione nel tempo delle prestazioni e delle caratteristiche di sicurezza.

E un simile obiettivo “si realizza attraverso l’effettuazione della manutenzione” i cui scopi principali sono:

  • “conservare nel tempo prestazioni e caratteristiche di sicurezza, contrastando il degrado dovuto all’usura e l’invecchiamento, causati, a loro volta, dalle diverse sollecitazioni;
  • ridurre i costi di gestione e le perdite di produzione causate dal degrado e dall’invecchiamento precoce;
  • rispettare le disposizioni legislative”.

Riguardo poi alle disposizioni legislative il Decreto legislativo 81/2008 già nell’articolo 15 (Misure generali di tutela) “fornisce alcuni principi generali che sono indice del fatto che la manutenzione sia valutata dal legislatore come un elemento importante per la salute e la sicurezza del lavoro”.

A ricordare in questi termini l’importanza della manutenzione e a fornire alcune informazioni su cosa indica il Testo Unico per la salute e la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008) in materia di manutenzione è il documento “ La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione” prodotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail e a cura di Giovanni Luca Amicucci, Maria Teresa Settino e Fabio Pera.

La manutenzione delle attrezzature e gli obblighi dei costruttori

Anche riguardo alla manutenzione delle attrezzature di lavoro il documento riporta le parti più rilevanti del Testo Unico e sottolinea che tali attrezzature “non devono aggiungere rischi non necessari all’attività lavorativa, per tale motivo quelle messe a disposizione dei lavoratori devono essere state fabbricate seguendo opportuni requisiti di sicurezza (art. 70, d.lgs. 81/2008)”.

Si ricorda che le soluzioni adottate dai costruttori, per la progettazione e la fabbricazione delle attrezzature di lavoro, “devono tener conto dello stato di progresso tecnologico generalmente riconosciuto.

Per la scelta delle soluzioni più opportune, il fabbricante, deve applicare i seguenti principi, nell’ordine indicato:

  • eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione);
  • se del caso adottare le opportune misure di protezione nei confronti dei rischi che non possono essere ridotti o eliminati, eventualmente mediante segnali d’allarme;
  • informare gli utilizzatori dei rischi residui che permangono nonostante le misure di protezione e i segnali di allarme adottati”.

E il fabbricante, durante la progettazione, “per poter applicare i principi elencati, deve basarsi sull’analisi dei rischi che ha condotto.

I rischi da prendere in considerazione sono quelli connessi con l’uso normale delle attrezzature (inclusi gli usi difformi ragionevolmente prevedibili) e con la loro manutenzione (intesa come l’insieme delle azioni da seguire per la conservazione nel tempo delle prestazioni funzionali e di sicurezza).

Il datore di lavoro, prima di adottare un’attrezzatura di lavoro, effettua una scelta basata sulla propria valutazione del rischio, che tenga conto dell’impiego lavorativo dell’attrezzatura di lavoro (art. 71, comma 2, d.lgs. 81/2008) e, in particolare:

  • delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  • dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  • dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
  • dei rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso”.

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