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Sicurezza antincendio: i nuovi chiarimenti

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Nuovi chiarimenti sul DM del 15 settembre 2022

Dal 25 settembre 2022 sono scattati una serie di adempimenti e di obblighi in materia antincendio, a cui sono chiamati a rispondere tutti i datori di lavoro.

I tre decreti ministeriali di settembre 2021 hanno portato, al definitivo e graduale superamento del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.

 I tre decreti:

  • il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 rende obbligatorio il registro dei controlli antincendio per tutte le attività con almeno un lavoratore (di fatto tutte); inoltre, la manutenzione dovrà essere effettuata da un tecnico manutentore antincendio qualificato (Allegato 2);
  • il Decreto del Ministero dell’Interno  2 settembre 2021 definisce le nuove regole su piano di emergenza obbligatorio, formazione addetti antincendio, gestione della sicurezza antincendio;
  • il Decreto del Ministero dell’Interno  3 settembre 2021 introduce i nuovi criteri generali per la valutazione del rischio incendio con il nuovo “mini codice di prevenzione incendi” per le attività a basso rischio incendio prive di regola tecnica.

L’ articolo 1 del decreto 15 settembre 2022 ha disposto la proroga di un anno, quindi al 25 settembre 2023 riguardante, esclusivamente, le sole disposizioni previste all’art. 4 del dm 1° settembre 2021 ossia in riferimento alla qualificazione dei tecnici manutentori.

Il chiarimento principale è stato fornito dai Vigili del Fuoco con la circolare n. 16579/2022 del 7 novembre 2022 a seguito della pubblicazione del decreto Controlli e la proroga di parte di esso mediante decreto 15 settembre 2022.

Circolare del 7 novembre 2022 e i chiarimenti sul DM 15 settembre 2022

La circolare intende fornire i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del provvedimento di proroga, ossia il

decreto 15 settembre 2022, a seguito di alcuni dubbi avanzati in merito.

La Direzione come prima cosa chiarisce che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del dm 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori; confermata, invece, l’obbligatorietà

(a partire dal 25 settembre 2022) delle altre disposizioni stabiliti dal decreto Controlli.

Dunque, a partire dalla data 25 settembre 2022 si fa riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (stabiliti nell’Allegato I del decreto 1° settembre 2021) e quindi, dovrà essere predisposto il registro dei controlli, obbligo in capo al datore di lavoro.

Decreto 1° settembre 2021: nuovi obblighi dal 25 settembre 2022

Il decreto Controlli, decreto 1° settembre 2021, recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” attua quanto previsto dall’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico sicurezza), fornendo i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

L’art. 1 del decreto introduce le seguenti definizioni:

  • manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
  • qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
  • controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e
  • non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

L’art. 3 fa riferimento ai controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio. Nel dettaglio, il decreto prevede che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio

siano eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo le regole, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I del decreto.

Inoltre, il decreto prevede che il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione.

Dal 25 settembre 2022 il registro antincendio è obbligatorio per ogni attività lavorativa con almeno un lavoratore! Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

La qualificazione dei tecnici manutentori, trattata nell’art. 4, dispone che gli interventi di manutenzione e di controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati. 

In allegato circolare VVF del 7 novembre 2022

circolareVVF_7_11_2022

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