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“Il preposto è sempre responsabile per il mancato controllo”

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Il preposto è sempre responsabile per il mancato controllo. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione a seguito di un ricorso presentato da un preposto condannato dal Tribunale per non avere svolto attività di vigilanza. In particolare su un lavoratore che ha subito un infortunio durante l’orario di lavoro e a causa dell’utilizzo del malfunzionamento di un macchinario. Infatti la sentenza ha stabilito che il preposto è sempre responsabile e obbligato a segnalare al datore di lavoro le eventuali anomalie dei macchinari. Ma anche altre condizioni di pericolo che si verificano durante il lavoro. E che le stesse non devono necessariamente essere segnalate da terzi o dai lavoratori stessi.

Il preposto è sempre responsabile

L’obbligo di cui sopra è sancito dall’articolo 19 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008. Infatti l’articolo di legge impone al preposto di “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi. E delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. Sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”. Quindi la segnalazione non deve avvenire in attesa che le anomalie vengano sollevate da terzi. Dunque si fa riferimento alla tempestività di comunicazione delle anomalie di funzionamento dei macchinari utilizzati o delle modifiche operative da parte degli addetti di schemi lavorativi. Diversamente si avrebbe un autentico svuotamento del dovere di vigilanza e di sovraintendenza delle lavorazioni. E che invece rappresentano l’essenza delle sue stesse mansioni.

Il caso di esenzione di responsabilità del preposto

Per tali ragioni il ricorso presentato dal preposto viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. L’esenzione di responsabilità si può configurare solo se il problema che si verifica sul macchinario possa essere recentissimo. Oppure che il problema stesso sia causa di una incauta modalità di lavoro appena riscontrata. Tale per cui è possibile sfuggire al controllo continuativo. Intanto la fattispecie considerata esclude il caso preso in esame dalla Suprema Corte. In quanto il malfunzionamento del macchinario era noto da tempo e a tutti all’interno del reparto. Così come testimoniato anche dalle dichiarazioni dei testi ascoltati duranti il processo.

Il preposto, l’iter giudiziario della sentenza della Cassazione

Il preposto dell’azienda in questione era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art.590 comma 2 del Codice Penale. Per avere cagionato in cooperazione colposa con il responsabile della sicurezza dell’azienda, lesioni personali gravi ad una lavoratrice. Quest’ultima aveva effettuato un intervento di correzione manuale di un elevatore a causa del suo malfunzionamento. E Aveva subito lo schiacciamento di un dito della mano destra. La Corte di Appello ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale. Ma il preposto impugna il pronunciamento e propone ricorso per Cassazione.

Le ragioni del ricorrente

Dal canto suo il ricorrente solleva un vizio di motivazione e contesta alla Corte territoriale la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Ovvero non c’è stata indagine sulla prevedibilità dell’evento, facendo leva unicamente sulla posizione di garanzia da lui ricoperta. In questo modo si configura una forma di responsabilità oggettiva, derivata unicamente dall’elemento materiale del reato. Ma la responsabilità oggettiva, alla luce del dettato dell’art. 27 della Costituzione, è incompatibile con il sistema penale. E perché sia affermata la sussistenza della colpa è necessario che l’evento sia prevedibile ex ante. Inoltre lo stesso ricorrente ha rilevato di non essere al corrente del malfunzionamento del macchinario, tale da rendere impossibile un tempestivo intervento.

Lui stesso rileva che la Corte Territoriale non abbia tenuto conto degli atti esibiti durante il processo. Tra cui il verbale del sopralluogo effettuato prima dell’infortunio nelle aree di lavoro e firmato dal responsabile della sicurezza aziendale. E dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Oltre che dal medico competente. A questo aggiunge i verbali di manutenzione del macchinario elevatore, e il libro infortuni che attesta assenza di incidenti in passato. Inoltre la Corte Territoriale, a detta del ricorrente, ha omesso anche di valutare le dichiarazioni di alcuni testi che confermavano la non pericolosità del macchinario. Così come la dichiarazione della donna che confermava di non avere mai denunciato il malfunzionamento dell’apparecchiatura.

La sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Infatti ha sottolineato le mansioni di supervisione del preposto. E ha richiamato la previsione di cui all’art. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008. Il preposto è colui che “in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali sovrintende alla attività lavorativa. E garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Le competenze attribuite delineano l’area di rischio rispetto alla quale egli riveste la posizione di garante. E derivano dalla situazione di prossimità alle lavorazioni ed all’opera svolta dai dipendenti. Infatti l’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008 assegna al preposto il compito di controllo immediato e diretto sull’esecuzione dell’attività da parte dei lavoratori. Ma anche sull’eventuale instaurarsi di prassi comportamentali incaute e quello su anomalie di funzionamento di macchinari cui gli operatori siano addetti.

La segnalazione delle condizioni di pericolo

Le segnalazione delle anomalie di funzionamento dei macchinari da comunicare al datore di lavoro “non può risolversi nell’attesa di segnalazioni da parte di terzi. Quindi da parte dei lavoratori”. In quanto ciò comporterebbe uno svuotamento del dovere di vigilanza e di sovraintendenza delle lavorazioni. E che invece rappresenta il perno del ruolo stesso del preposto.

L’omissione di vigilanza attribuita dalla Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato l’omissione di vigilanza sul caso esposto. I giudici di primo e secondo grado hanno imputato al preposto la responsabilità della mancata sorveglianza. Quindi il reato di non avere verificato il malfunzionamento del macchinario ed il suo utilizzo con modalità incongrue. E che tale controllo rientra nell’esercizio dei compiti della figura di garanzia che avrebbe dovuto segnalare al datore di lavoro.  I giudici della Suprema Corte hanno inoltre rigettato il vizio sollevato dal ricorrente sulla responsabilità oggettiva. In quanto in qualità di preposto è stata acclarata la condotta colposa e non poteva essere messa in dubbio la sua natura dell’infortunio. Quindi rigettato il ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3mila euro nella cassa delle ammende.

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