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L’azienda chiude se manca il DVR o altro adempimento sulla sicurezza

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L’azienda chiude se manca il DVR o altro adempimento sulla sicurezza. Lo stabilisce il Decreto Fisco e Lavoro con cui prevede la sospensione dell’attività in mancanza di anche un solo adempimento sulla sicurezza. La stretta sulla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro obbliga le aziende a rispettare pedissequamente i principali adempimenti formali. Infatti il Decreto Legge 146/2021 prevede che l’ispettore “a prescindere dal settore di intervento. E in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro “disponga la sospensione dell’attività. In attesa che le violazioni non siano superate. Inoltre il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi. Ovvero nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.

Le gravi violazioni dell’INL

In particolare anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica le “gravi violazioni” per elencare le fattispecie che rafforzano la strategia. Il concetto della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si traduce in concreta realtà. Infatti l’Ispettorato il 9 dicembre scorso con la circolare n.4 ha diffuso l’elenco. In primo luogo cita la non predisposizione del Documento di valutazione rischi (DVR). A seguire la mancata predisposizione del Piano di emergenza e di evacuazione; assenza della formazione ed addestramento del personale. La mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione (SPP) e della nomina del relativo responsabile. La mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS), la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

Oltre alla mancanza di protezioni verso il vuoto; la mancata applicazione delle armature di sostegno. L’effettuazione di lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Oltre alla presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. La mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti. E infine l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

L’azienda chiude se manca il DVR

Le violazioni citate dal Decreto Fisco Lavoro interessano sia il piano concreto che documentale. Tra queste si cita la mancata predisposizione del DVR, ovvero il principale adempimento in tema di scurezza sul lavoro. Infatti si ricorda che il Documento di Valutazione del Rischio deve essere predisposto da tutte le aziende che hanno almeno un dipendente. La sospensione dell’attività arriva quando verrà constatata la mancata predisposizione.

Nel caso in cui il Documento non sia presente in sede al momento dell’accertamento il contribuente può esibirlo agli ispettori entro 12 ore. Sebbene la normativa prevede che debba essere custodito nell’azienda, può essere esibito successivamente ma con data relativa al giorno dell’ispezione. Pertanto la contestazione della violazione può ritenersi valida. L’effettuazione degli adempimenti prescritti è un’attività complessa e che richiede tempo. Per questo motivo la sospensione dell’attività può risultare onerosa per l’attività stessa.

Infine non sono mancate critiche al nuovo impianto sanzionatorio. Prima tra tutte la non considerazione delle differenti caratteristiche delle realtà aziendali, quindi i diversi profili di rischio. Il nuovo Decreto applica sanzioni generalizzate, valide per tutte le realtà aziendali. Invece la mancata predisposizione di uno degli adempimenti comporta un diverso livello di gravità effettiva. A seconda della pericolosità dell’attività esercitata dall’impresa stessa. Mentre la sanzione è una sola ed è la stessa applicata per tutti.

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