L’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, il cui perimetro d’azione è definito dall’articolo 2103 codice civile, trova una particolare applicazione in caso di sopravvenuta inidoneità al lavoro registrata dal medico competente.
In questo caso, infatti, alle disposizioni ordinarie è necessario affiancare le previsioni della norma a carattere speciale, definite -nel caso di specie- dall’articolo 42 del Digs 81/2008, secondo cui, in caso di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro, «anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n.68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza».
L’accertamento dell’idoneità alla mansione può avvenire in momenti distinti, in funzione della periodicità stabilita dal medico competente nell’organizzazione delle visite mediche; pertanto, il giudizio di idoneità (o inidoneità) può derivare da visita medica preventiva (o preassuntiva, nei casi previsti dal Digs 81/2008), da visita medica periodica nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, da visita medica organizzata su richiesta del lavoratore stesso (e autorizzata dal medico competente), da visita medica prevista in caso di assenze per malattia o infortunio superiori a sessanta giorni, o, ancora, in occasione del cambio di mansione previsto dal datore di lavoro (qualora la mansione a cui sarà adibito il lavoratore sia soggetta a sorveglianza sanitaria, infatti, il cambio di mansione può perfezionarsi solo previo parere positivo espresso dal medico competente).
Il giudizio espresso dal medico del lavoro può essere di totale idoenità al lavoro, di idoneità parziale (corredata di precise prescrizioni o limitazioni), di inidoneità totale temporanea o di inidoneità totale permanente.
Avverso il giudizio del medico del lavoro datore di lavoro e lavoratore possono sempre ricorrere entro trenta giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL) che, dopo eventuali ulteriori accertamenti potrà confermarlo, modificarlo o revocarlo; in ogni caso, il giudizio espresso dalla commissione medica competente non vincola il giudice che potrà giungere a conclusioni diverse tramite il proprio consulente tecnico d’ufficio.


