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Le novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 37

Novità del DL lavoro 48/2023: Articolo 37

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Novità del DL lavoro 48/2023

Il Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 in materia di lavoro, entrato in vigore il 5 maggio 2023, all’articolo 14 integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008.

Sono stati modificati alcuni articoli circa temi quali formazione dei lavoratori, verifiche periodiche, obblighi dei noleggiatori e formazione del datore che fa uso di attrezzature.

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Osservazioni novità

Relazione governativa. “La lettera d) prevede di aggiungere all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b), la lettera b-bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale norma nasce anche dalla necessità di contrastare possibili inadempienze di legge da parte di alcuni formatori e anche di alcuni datori di lavoro che potrebbero simulare lo svolgimento di attività formative e quindi rilasciare certificati non autentici”.

Approfondimento novità

E’ reato produrre certificati falsi per i corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si occupa anche di diritto contrattuale dei lavoratori soggetti a formazione obbligatoria in materia di sicurezza. La nuova legge stabilisce le modalità di controllo dei “promotori e utilizzatori finali” dei certificati falsi. Tra questi, una volta individuato, verrà denunciato alla magistratura.

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