Obbligo di formazione sulla sicurezza anche per i datori di lavoro. Le nuove misure introdotte nel Decreto Fiscale 2022 estendono l’obbligo di formazione su sicurezza e salute anche ai datori di lavoro. E i corsi possono essere svolti esclusivamente in presenza. Le modifiche riguardano l’obbligo di formazione su salute e sicurezza anche da parte del titolare dell’azienda. Infatti quest’ultimo dovrà seguire corsi di formazione così come sancito dalle modifiche all’art.37 comma 7 del Testo Unico.
Obbligo di formazione
Con le modifiche apportate al Testo si equiparano i datori di lavoro ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori. Ovvero a coloro che sono tenuti per legge a rispettare l’obbligo di formazione su salute e sicurezza. Sarà la Conferenza Stato-Regioni ad adottare entro il 30 giugno 2022 le specifiche sulle modalità di addestramento, durata e contenuti dei corsi. Il nuovo comma 7 all’art.37 del Decreto Legislativo 81/2008 prevede che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata e specifica formazione”.
In particolare, l’articolo del Testo Unico si riferisce al lavoratore che, in ragione delle sue competenze o dell’incarico svolto “sovrintende all’attività lavorativa. E garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Obbligo di formazione con aggiornamento periodico
La nuova norma prevede oltre alla formazione anche un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 7 specifica non solo che le attività di formazione debbano svolgersi esclusivamente in presenza. Ma anche che “devono essere ripetute con cadenza almeno biennale”, per garantire la continuità della formazione.
L’addestramento del personale
Per adempiere all’addestramento del personale si dovranno svolgere prove pratiche riguardanti gli usi corretti delle attrezzature e degli impianti aziendali. Oltre che dei materiali e dei dispositivi di protezione individuale obbligatori. Inoltre si prevedono anche esercitazioni applicate per le “procedure di lavoro in sicurezza”. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare un accordo. Ovvero un atto nel quale si provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica di quanto previsto dal Decreto Fiscale.
In particolare, nell’accordo sarà necessario individuare “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria” a carico del datore di lavoro. Stabilire come si svolgerà la verifica finale obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori. Oltre alle “modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Le possibili sanzioni per inadempienza sulla formazione
L’inadempienza sull’obbligo di formazione su salute e sicurezza espone il datore di lavoro a sanzioni. Infatti le nuove disposizioni di legge del Testo Unico prevedono un doppio regime sanzionatorio per i datori di lavoro che violano le norme. In primo luogo l’art. 55, comma 5, lettera C, prevede per i datori di lavoro ed i dirigenti inadempienti la pena dell’arresto da due a quattro mesi. Comminata insieme ad un’ammenda da un minimo di 1.474,21 euro ad un massimo di 6.388,23 euro.
Inoltre il legislatore ha previsto una possibile sospensione dell’attività imprenditoriale. E l’Ispettore che effettua il controllo può decidere di attuare un provvedimento di sospensione. Anche “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della salute del lavoro”.
L’allegato I del decreto legislativo 81/2008 contiene le “gravi violazioni” possibili. Un allegato che sarà soggetto ad aggiornamento sulla scorta delle modifiche introdotte dal Decreto Fiscale. Infatti la “mancata formazione ed addestramento” costituisce violazione, insieme alla sospensione, che comporta una pena aggiuntiva. Ovvero una multa di 300 euro per ogni lavoratore interessato. Infine, con apposita circolare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che il provvedimento di sospensione scatta solo in una circostanza. Ovvero “solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento”. Ma non specifica se sono inclusi i datori di lavoro.


