O.P.N. Italform

Diritto di critica più ampio per il responsabile sicurezza dei lavoratori.

Condividi su:

Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) gode delle stesse tutele dei sindacalisti nelle interviste pubbliche, potendo esprimere critiche più severe verso l’azienda rispetto a quanto sarebbe consentito all’interno del rapporto di lavoro.

La Cassazione (ordinanza n. 23850/2024) chiarisce che l’RLS, quando agisce per tutelare gli interessi collettivi dei lavoratori, non è soggetto al vincolo di subordinazione verso il datore, ma opera su un piano paritetico.

Le sue dichiarazioni, purché rispettose della correttezza e veridicità, non possono essere soggette a sanzioni disciplinari.

La Corte ha confermato l’illegittimità di una sanzione a un dipendente di Trenitalia, ribadendo che l’RLS può criticare l’azienda senza subire conseguenze disciplinari.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *