Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) gode delle stesse tutele dei sindacalisti nelle interviste pubbliche, potendo esprimere critiche più severe verso l’azienda rispetto a quanto sarebbe consentito all’interno del rapporto di lavoro.
La Cassazione (ordinanza n. 23850/2024) chiarisce che l’RLS, quando agisce per tutelare gli interessi collettivi dei lavoratori, non è soggetto al vincolo di subordinazione verso il datore, ma opera su un piano paritetico.
Le sue dichiarazioni, purché rispettose della correttezza e veridicità, non possono essere soggette a sanzioni disciplinari.
La Corte ha confermato l’illegittimità di una sanzione a un dipendente di Trenitalia, ribadendo che l’RLS può criticare l’azienda senza subire conseguenze disciplinari.


