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D.Lgs. 81/08 Art.15 “Misure generali di tutela”

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Misure di tutela e obblighi

Il Decreto Legislativo n. 81/2007 persegue la finalità di garantire uniformità di tutela nei luoghi di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori su tutto il territorio nazionale.

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  • la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
  • l’eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione in particolare per ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  • la riduzione dei rischi alla fonte;
  • la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o meno pericoloso;
  • la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  • l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • il controllo sanitario dei lavoratori;
  • l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  • l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti e preposti nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • le istruzioni adeguate ai lavoratori;
  • la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • l’adozione di codici di condotta e di buone prassi in materia di salute e sicurezza;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, nonché l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  • la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all’indicazione dei fabbricati.

Le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

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