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Aggiornamento protocollo Covid-19 su salute e sicurezza sul lavoro

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Aggiornamento protocollo Covid-19 su salute e sicurezza sul lavoro. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende noto l’accordo sull’aggiornamento del protocollo salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il picco di contagi registrati con l’apertura della stagione estiva ha reso necessario un nuovo confronto all’interno della maggioranza. Infatti il nuovo accordo è il frutto di un’intesa raggiunta con il Ministero della Salute, il Mise, l’Inail e le parti sociali. Il documento elaborato si pone come strumento di contrasto alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Aggiornamento protocollo Covid-19

Il comunicato diffuso dal Ministero  cita testualmente che “l’attuale Protocollo è più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica”. Ma tiene conto dei precedenti Protocolli siglati il 14 marzo e il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL. Infatti gli aggiornamenti contemplati riguardano

  • la comunicazione delle informazioni a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19;
  • le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro;
  • la gestione degli appalti;
  • la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria;
  • le precauzioni igieniche personali;
  • i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • la gestione degli spazi comuni;
  • la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti;
  • la gestione di una persona sintomatica in azienda;
  • la sorveglianza sanitaria;
  • il lavoro agile;
  • la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.

Si conferma l’uso delle mascherine in ambienti chiusi

L’accordo siglato tra gli addetti ai lavori conferma una serie di misure già adottate in precedenza e che si ritengono di fondamentale importanza per proteggere la salute e garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare, il testo contiene:

  • l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 quale presidio importante per la tutela della salute, soprattutto in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di un metro;
  • alla luce di questo, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2.

Su indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il datore di lavoro dovrà individuare particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2). Che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

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