Aggiornamento protocollo Covid-19 su salute e sicurezza sul lavoro. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende noto l’accordo sull’aggiornamento del protocollo salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il picco di contagi registrati con l’apertura della stagione estiva ha reso necessario un nuovo confronto all’interno della maggioranza. Infatti il nuovo accordo è il frutto di un’intesa raggiunta con il Ministero della Salute, il Mise, l’Inail e le parti sociali. Il documento elaborato si pone come strumento di contrasto alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Aggiornamento protocollo Covid-19
Il comunicato diffuso dal Ministero cita testualmente che “l’attuale Protocollo è più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell’evoluzione della situazione pandemica”. Ma tiene conto dei precedenti Protocolli siglati il 14 marzo e il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL. Infatti gli aggiornamenti contemplati riguardano
- la comunicazione delle informazioni a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19;
- le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro;
- la gestione degli appalti;
- la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria;
- le precauzioni igieniche personali;
- i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- la gestione degli spazi comuni;
- la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti;
- la gestione di una persona sintomatica in azienda;
- la sorveglianza sanitaria;
- il lavoro agile;
- la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.
Si conferma l’uso delle mascherine in ambienti chiusi
L’accordo siglato tra gli addetti ai lavori conferma una serie di misure già adottate in precedenza e che si ritengono di fondamentale importanza per proteggere la salute e garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare, il testo contiene:
- l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 quale presidio importante per la tutela della salute, soprattutto in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di un metro;
- alla luce di questo, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2.
Su indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il datore di lavoro dovrà individuare particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2). Che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.


