Il nuovo DGR delibera di affidare alle ATS (Agenzie di Tutela della Salute) il controllo della corretta applicazione dell’Accordo da parte dei soggetti formatori mediante il documento “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Lombardia” allegato al DGR 4515.
Il documento “fornisce regole ai soggetti formatori operanti in Regione Lombardia al fine di garantire la corretta applicazione sul territorio regionale delle disposizioni” di cui al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Le disposizioni sono “vincolanti per i soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia”: il “loro mancato rispetto compromette la validità degli attestati di formazione emessi e può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalle regole dell’accreditamento nelle forme e nei modi previsti”.
Si indica poi che con riferimento “agli ulteriori soggetti formatori previsti dall’Accordo”, le regole previste dalla presente “non sono vincolanti, seppur si ritenga che la loro applicazione sia fortemente consigliata”.
Vediamo il campo di applicazione (Punto 1) del documento di indirizzi.
Si indica che le disposizioni contenute “si applicano ai corsi di cui all’Accordo Stato Regioni 59/2025:
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Corso per Datore di Lavoro previsto al punto 3 della parte II
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Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008 – previsto dal punto 4 della parte II
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Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 – previsto al punto 5 della parte II
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Corso per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (allegato XIV del d.lgs. 81/08) – previsto al punto 6 parte II
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Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR n. 177/2011) – previsto al punto 7 della parte II
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Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 – previsti dal punto 8 parte II
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Corsi di aggiornamento previsti dalla parte III, punti 1.4; 2; 3; 4; 5; 6
E si applicano anche ai “seguenti corsi di formazione o di aggiornamento:
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Corsi di formazione/aggiornamento teorico pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi – allegato XXI del d.lgs. 81/2008
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Corsi di formazione/aggiornamento teorico pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – allegato XXI del d.lgs. 81/2008
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Modulo di formazione/aggiornamento specifico teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – allegato XXI del d.lgs. 81/2008
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Corsi di formazione/aggiornamento per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare – D.I. 22 gennaio 2019


