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	<title>sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<title>sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Controlli nei cantieri, dalle carenze nelle recinzioni alla mancanza di sicurezza.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 07:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Controlli nei cantieri]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/04/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-9-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />I carabinieri di Rovereto, nei giorni scorsi, hanno provveduto a effettuare diversi controlli nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro,con verifiche all’interno dei cantieri edili sul territorio della Vallagarina. In particolare i militari della Stazione di Aldeno, insieme ai colleghi della Stazione di Avio e agli ispettori dell&#8217;Unità operativa di Prevenzione e sicurezza negli ambienti [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/04/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-9-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>I carabinieri di Rovereto, nei giorni scorsi, hanno provveduto a effettuare <strong>diversi controlli nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro,</strong>con verifiche all’interno dei cantieri edili sul territorio della <strong>Vallagarina</strong>.</p>
<p>In particolare i militari della Stazione di Aldeno, insieme ai colleghi della Stazione di Avio e agli ispettori dell&#8217;Unità operativa di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Uopsal) e del Servizio lavoro della Provincia di Trento, hanno effettuato <strong>controlli sull&#8217;applicazione della normativa vigente in materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.</strong></p>
<p>Nel corso delle ispezioni si è proceduto alla verifica dello stato dei luoghi e della documentazione in relazione a <strong>4 cantieri edili </strong>in cui stavano operando<strong> varie ditte trentine e venete </strong>e ai titolari di alcune di queste sono state contestate <strong>violazioni </strong>alla predetta normativa di settore ed irrogate <strong>sanzioni amministrative relativamente a carenze nelle recinzioni, sicurezza piani calpestabili, uso delle attrezzature per lavori in quota e prevenzione rischio caduta dall’alto</strong>, per un totale di <strong>circa 8mila euro. </strong></p>
<p>Durante le operazioni di controllo sono state <strong>identificate complessivamente 30 persone.</strong></p>
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		<title>Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 08:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza e salute nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/01/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-45-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Il quadro normativo italiano in materia di sicurezza sul lavoro ha subito notevoli cambiamenti nel corso degli anni, con il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 come punto di partenza. Le successive modifiche legislative, comprese quelle legate all&#8217;emergenza da COVID-19 e al Decreto Legge del 2021, riflettono un costante impegno nel bilanciare la tutela dei [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/01/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-45-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Il quadro normativo italiano in<strong> materia di sicurezza sul lavoro</strong> ha subito notevoli cambiamenti nel corso degli anni, con il <strong>Decreto Legislativo n. 81 del 2008</strong> come punto di partenza.</p>
<p><strong>Le successive modifiche legislative</strong>, comprese quelle legate<strong> all&#8217;emergenza da COVID-19 e al Decreto Legge del 2021,</strong> riflettono un costante impegno nel bilanciare la <strong>tutela dei lavoratori</strong> con la semplificazione degli adempimenti aziendali.</p>
<h5><strong>Figure di Garanzia</strong></h5>
<p><strong>Il decreto del 2008</strong> ha introdotto figure cruciali per la<strong> sicurezza aziendale</strong>: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto e il lavoratore.</p>
<p>Nel tempo,<strong> le modifiche normative</strong> hanno rafforzato il ruolo del preposto, sottolineando la <strong>necessità di vigilare sull&#8217;osservanza delle norme di sicurezza</strong> e di intervenire in caso di comportamenti non conformi.</p>
<h5><strong>Posizioni Aggiuntive</strong></h5>
<p>Oltre alle figure tradizionali, il decreto ha individuato altri soggetti coinvolti nella <strong>sicurezza aziendale</strong>, come il Servizio di Prevenzione e Protezione, il <strong>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</strong>, e gli Addetti alla Gestione delle Emergenze.</p>
<p>Questi soggetti svolgono ruoli tecnici, consultivi o di intervento in situazioni di emergenza.</p>
<h5><strong>Valutazione dei Rischi e DVR</strong></h5>
<p>Il decreto stabilisce l&#8217;obbligo di valutare tutti i rischi <strong>per la sicurezza e la salute dei lavoratori</strong>, con l&#8217;elaborazione di un<strong> Documento di Valutazione dei Rischi</strong> (DVR).</p>
<p>La valutazione deve essere rielaborata in caso di modifiche significative e deve coinvolgere anche <strong>gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.</strong></p>
<h5><strong>Misure di Tutela e Obblighi</strong></h5>
<p>Il decreto mira a garantire un livello uniforme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori su tutto il territorio nazionale.</p>
<p>Tra le misure generali di tutela figurano <strong>l&#8217;eliminazione o la riduzione dei rischi,</strong> il rispetto dei principi ergonomici, <strong>l&#8217;utilizzo limitato di agenti pericolosi</strong>, e la priorità alle misure di protezione collettiva.</p>
<h5><strong>Formazione e Informazione</strong></h5>
<p>Un aspetto centrale della normativa è <strong>la formazione e l&#8217;informazione del personale.</strong></p>
<p>Tutti i lavoratori hanno diritto a <strong>un&#8217;adeguata informazione sulla prevenzione e protezione</strong>, mentre dirigenti e preposti devono ricevere formazione specifica.</p>
<p>La formazione avviene in diverse fasi, come <strong>l&#8217;inizio del rapporto di lavoro o l&#8217;introduzione di nuove attrezzature.</strong></p>
<h5><strong>Sanzioni</strong></h5>
<p>Per garantire l&#8217;efficacia delle disposizioni,<strong> il decreto prevede sanzioni amministrative</strong> e contravvenzioni in caso di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.</p>
<p>La vigilanza è affidata principalmente <strong>alle ASL e all&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro.</strong></p>
<p>In sintesi, l&#8217;evoluzione normativa evidenzia un costante impegno nel promuovere la sicurezza sul lavoro, coinvolgendo figure chiave, <strong>promuovendo la valutazione dei rischi</strong>, imponendo misure di tutela e<strong> sottolineando l&#8217;importanza della formazione e dell&#8217;informazione.</strong></p>
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		<item>
		<title>L’esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione e protezione.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 07:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[radioprotezione]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza e salute nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/01/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-36-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />La radioprotezione si pone l’obiettivo di minimizzare l’espo­sizione alle radiazioni ionizzanti a carico dei soggetti coinvolti. Sono diverse le figure che devono collaborare attraverso un approccio operativo onnicomprensivo, per poter gestire la complessità di ambienti dove possono insistere rischi di natura diversa. Oltre al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, le fi­gure tecniche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/lesperto-in-radioprotezione-e-il-servizio-di-prevenzione-e-protezione/">L’esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione e protezione.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/01/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-36-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>La radioprotezione</strong> si pone l’obiettivo di minimizzare l’espo­sizione alle <strong>radiazioni ionizzanti a carico dei soggetti coinvolti. </strong></p>
<p>Sono diverse le figure che devono collaborare attraverso un <strong>approccio operativo onnicomprensivo,</strong> per poter gestire la complessità di <strong>ambienti dove possono insistere rischi di natura diversa. </strong></p>
<p><strong>Oltre al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti</strong>, le fi­gure tecniche per la prevenzione del rischio in materia di <strong>radioprotezione</strong> sono due, ad entrambe le quali è richiesta l’iscrizione ad un elenco nazionale tenuto <strong>dal Ministero del lavoro: il medico autorizzato (MA) e l’esperto di radioprotezione (ERP).</strong></p>
<p><strong>Il medico autorizzato</strong> è la figura attraverso cui il datore di lavoro assicura la <strong>sorveglianza sanitaria</strong> sul personale esposto a radiazioni.</p>
<p><strong>L’esperto di radioprotezione</strong> è il professionista abilitato al con­trollo e alla <strong>sorveglianza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti</strong>, ai fini della protezione dei lavoratori e del­la popolazione.</p>
<p>Deve produrre al <strong>datore di lavoro</strong> una<strong> valu­tazione del rischio preventiva</strong>, parte integrante del documento di valutazione dei rischi aziendale per ciò che concerne la pratica radiologica.</p>
<p>E’ anche tenuto a  <strong>fornirgli tutte le indicazioni su procedure da adottare</strong>, modalità di sorveglianza e programmi di <strong>formazione specifici per il personale. </strong></p>
<p>Per garantire<strong> un sistema di sicurezza correttamente organizzato</strong> e che operi efficacemente è necessario che <strong>l’ERP</strong> collabori e si interfac­ci con il responsabile<strong> del servizio prevenzione e protezione</strong> (RSPP), al fine di condividere soluzioni ade­guate<strong> che garantiscano la massima sicurezza ai lavoratori del settore.</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/lesperto-in-radioprotezione-e-il-servizio-di-prevenzione-e-protezione/">L’esperto in radioprotezione e il servizio di prevenzione e protezione.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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		<title>Cosa indica il D.Lgs. 81/2008 riguardo agli obblighi di manutenzione?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 09:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza e salute nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/12/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-25-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Un documento Inail riporta le indicazioni normative del Testo Unico per la salute e la sicurezza del lavoro in materia di manutenzione. Gli obblighi dei datori di lavoro.  Non è sufficiente che attrezzature, dispositivi, impianti e luoghi di lavoro siano progettati e realizzati a regola d’arte, deve essere possibile garantirne anche la conservazione nel tempo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/cosa-indica-il-d-lgs-81-2008-riguardo-agli-obblighi-di-manutenzione/">Cosa indica il D.Lgs. 81/2008 riguardo agli obblighi di manutenzione?</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/12/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-25-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="select_article" class="articolo mb-4">
<div id="reselect_title_and_anteprima">
<p><strong>Un documento Inail</strong> riporta le indicazioni normative del Testo Unico per <strong>la salute e la sicurezza del lavoro in materia di manutenzione.</strong></p>
<p><strong> Gli obblighi dei datori di lavoro.</strong></p>
<p><span style="font-size: 16px"> Non è sufficiente che attrezzature, dispositivi, impianti e luoghi di lavoro siano progettati e realizzati a regola d’arte, deve essere possibile garantirne anche la </span><b style="font-style: inherit">conservazione nel tempo delle prestazioni e delle caratteristiche di sicurezza</b><span style="font-size: 16px">. </span></p>
<p><span style="font-size: 16px">E un simile obiettivo “si realizza attraverso l’effettuazione della </span><b style="font-style: inherit">manutenzione</b><span style="font-size: 16px">” i cui scopi principali sono:</span></p>
</div>
<div>
<ul>
<li>“conservare nel tempo prestazioni e caratteristiche di sicurezza, contrastando il degrado dovuto all’usura e l’invecchiamento, causati, a loro volta, dalle diverse sollecitazioni;</li>
<li>ridurre i costi di gestione e le perdite di produzione causate dal degrado e dall’invecchiamento precoce;</li>
<li>rispettare le disposizioni legislative”.</li>
</ul>
<p>Riguardo poi alle <strong>disposizioni legislative</strong> il <a title="Decreto legislativo 81/2008 " href="https://www.puntosicuro.it/approfondimenti/normativa-sicurezza-sul-lavoro-81-2008/">Decreto legislativo 81/2008</a> già nell’articolo 15 (Misure generali di tutela) “fornisce alcuni principi generali che sono indice del fatto che la manutenzione sia valutata<strong> dal legislatore come un elemento importante per la salute e la sicurezza del lavoro”.</strong></p>
<p>A ricordare in questi termini l’importanza della manutenzione e a fornire alcune informazioni su cosa indica <strong>il Testo Unico per la salute e la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008)</strong> in materia di manutenzione è il documento “ <a title="Inail: sicurezza nella manutenzione e manutenzione per la sicurezza" href="https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/manutenzioni-verifiche-periodiche-C-113/inail-sicurezza-nella-manutenzione-manutenzione-per-la-sicurezza-AR-19182/">La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione</a>” prodotto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ <a href="https://www.inail.it/cs/internet/home.html" target="_blank" rel="noopener">Inail</a> e a cura di Giovanni Luca Amicucci, Maria Teresa Settino e Fabio Pera.</p>
<h5><strong>La manutenzione delle attrezzature e gli obblighi dei costruttori</strong></h5>
<p>Anche riguardo <strong>alla manutenzione delle attrezzature di lavoro</strong> il documento riporta le parti più rilevanti del Testo Unico e sottolinea che tali attrezzature “<strong>non devono aggiungere rischi non necessari all’attività lavorativa</strong>, per tale motivo quelle messe a disposizione dei lavoratori devono essere state fabbricate seguendo opportuni requisiti di sicurezza (<strong>art. 70, d.lgs. 81/2008)”.</strong></p>
<p>Si ricorda che le soluzioni adottate dai costruttori,<strong> per la progettazione e la fabbricazione delle attrezzature di lavoro</strong>, “devono tener conto dello stato di progresso tecnologico generalmente riconosciuto.</p>
<p>Per la scelta delle soluzioni più opportune, <strong>il fabbricante, deve applicare i seguenti principi, nell’ordine indicato:</strong></p>
<ul>
<li>eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione);</li>
<li>se del caso adottare le opportune misure di protezione nei confronti dei rischi che non possono essere ridotti o eliminati, eventualmente mediante segnali d’allarme;</li>
<li>informare gli utilizzatori dei rischi residui che permangono nonostante le misure di protezione e i segnali di allarme adottati”.</li>
</ul>
<p><strong>E il fabbricante, durante la progettazione</strong>, “per poter applicare i principi elencati, <strong>deve basarsi sull’analisi dei rischi che ha condotto</strong>.</p>
<p><strong> I rischi da prendere in considerazione sono quelli connessi con l’uso normale delle attrezzature</strong> (inclusi gli usi difformi ragionevolmente prevedibili) e con la loro manutenzione (intesa come l’insieme delle azioni da seguire per la conservazione nel tempo delle prestazioni funzionali e di sicurezza).</p>
<p><strong>Il datore di lavoro, prima di adottare un’attrezzatura di lavoro</strong>, effettua una scelta basata sulla propria valutazione del rischio, che tenga conto dell’impiego lavorativo dell’attrezzatura di lavoro (art. 71, comma 2, d.lgs. 81/2008) e, in particolare:</p>
<ul>
<li>delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;</li>
<li>dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro;</li>
<li>dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;</li>
<li>dei rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso”.</li>
</ul>
</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/cosa-indica-il-d-lgs-81-2008-riguardo-agli-obblighi-di-manutenzione/">Cosa indica il D.Lgs. 81/2008 riguardo agli obblighi di manutenzione?</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Calano le morti bianche in Trentino</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 08:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[agroforestale]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
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		<category><![CDATA[Uopsal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/mano-dell-uomo-del-lavoratore-in-casco-arancione-di-sicurezza-vicino-ai-tubi-d-acciaio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="morti bianche" decoding="async" />Calano le morti bianche in Trentino. I settori a rischio restano edilizia e agroforestale Il quadro del 2022 emerge dallo studio sugli infortuni mortali sul lavoro condotto dall’Uopsal, Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e dall’INAIL, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Lo studio è stato condotto sugli infortuni degli anni che [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/mano-dell-uomo-del-lavoratore-in-casco-arancione-di-sicurezza-vicino-ai-tubi-d-acciaio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="morti bianche" decoding="async" /><p style="font-weight: 400"><strong>Calano le morti bianche in Trentino. I settori a rischio restano edilizia e agroforestale</strong></p>
<p style="font-weight: 400">Il quadro del 2022 emerge dallo studio sugli infortuni mortali sul lavoro condotto dall’Uopsal, Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e dall’INAIL, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Lo studio è stato condotto sugli infortuni degli anni che vanno dal 2019 al 2022.</p>
<p style="font-weight: 400">In particolare gli infortuni segnalati sono stati rispettivamente 15 nel 2019, 16 nel 2020, 18 nel 2021 e 14 nel 2022.</p>
<p style="font-weight: 400">Ciò significa che in Trentino nel <strong>2022</strong> le morti bianche sono <strong>calate del 22% rispetto all&#8217;anno precedente</strong>.</p>
<p style="font-weight: 400"><strong>Alcuni di questi casi però sono stati denunciati come morti sul lavoro ma non riconosciuti e indennizzati da Inail</strong>.</p>
<p style="font-weight: 400">I casi stradali di infortuni accaduti propriamente in ambiente di lavoro sono stati 7 nel 2019, 6 nel 2020, 8 nel 2021 (2 non denunciati ad Inail) e 6 nel 2022. Di questi la maggior parte si è verificata in due settori lavorativi: <strong>l&#8217;agroforestale e l&#8217;edilizia</strong>. Settori di per sé potenzialmente rischiosi ma dove al normale rischio si sono aggiunte in questi ultimi anni situazioni contingenti.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Edilizia</strong>.</h6>
<p style="font-weight: 400">«Nel 2021 con il superbonus il settore delle costruzioni ha avuto un boom e in alcuni casi si è lavorato in maniera frenetica e frettolosa. Elemento che senz’altro può incidere sulla sicurezza». Fa presente il direttore di Uopsal, <strong>Dario Uber</strong>. Ma a discapito della sicurezza un ulteriore fattore e cioè la compresenza nei cantieri di imprese diverse e artigiani. Questo comporta una comunicazione non adeguata, elemento che può generare grandi problematiche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Agroforestale</strong>.</h6>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400">L&#8217;agroforestale comprende sia il lavoro in agricoltura che nei boschi. Uno dei motivi principali di infortuni è il ribaltamento dei mezzi agricoli, cosa che avviene con maggiore facilità nelle zone di montagna come in Trentino.</p>
<p style="font-weight: 400">«Aziende anche organizzate e dotate di alta professionalità &#8211; spiega Uber &#8211; ma in un ambiente di lavoro dove obiettivamente il rischio esiste ed è più alto che altrove».</p>
<p style="font-weight: 400">Il calo del 2022, nonostante la ripresa delle attività lavorative post Covid, fa sperare che il fenomeno delle morti bianche sia quantomeno in attenuazione. L&#8217;obiettivo, ovviamente, è arrivare a zero!</p>
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		<title>Continuano gli incidenti mortali sul lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 08:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[datori di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti mortali]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti sul lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Morti bianche]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/un-incidente-in-un-magazzino-uomo-sul-pavimento-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Continuano gli incidenti mortali sul lavoro" decoding="async" />Continuano gli incidenti mortali sul lavoro. Un operaio elettricista di 63 anni è stato trovato morto nel cantiere di una casa di nuova costruzione a Luni (La Spezia). Secondo le prime informazioni, l&#8217;uomo sarebbe caduto da un&#8217;impalcatura, riportando un violento trauma cranico e facciale. Sempre nella stessa giornata, un uomo di 74 anni è morto [&#8230;]</p>
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<p style="font-weight: 400">Un operaio elettricista di 63 anni è stato trovato morto nel cantiere di una casa di nuova costruzione a Luni (La Spezia). Secondo le prime informazioni, l&#8217;uomo sarebbe caduto da un&#8217;impalcatura, riportando un violento trauma cranico e facciale.</p>
<p style="font-weight: 400">Sempre nella stessa giornata, un uomo di 74 anni è morto a Lucca per le ferite riportate dopo essere stato schiacciato da un ponte idraulico per alzare le auto. A lanciare l&#8217;allarme il figlio dell&#8217;anziano. Sul posto sono intervenute l’ambulanza, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco. I soccorritori hanno tentato una corsa disperata verso l&#8217;ospedale ma l&#8217;uomo è morto durante il tragitto. Ancora tutti da definire i contorni della vicenda e soprattutto cosa possa aver provocato l&#8217;incidente.</p>
<p>Questi continui incidenti mortali non fanno altro che dimostrare quanto in realtà sia importante per le imprese investire in tema di Sicurezza sul lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Bisogna investire nella sicurezza sul lavoro. Perché?</h6>
<div>
<p>Investire nella<span class="apple-converted-space"> </span><strong>sicurezza sul lavoro</strong><span class="apple-converted-space"> </span>è fondamentale non solo per ridurre i rischi di incidenti sul lavoro, ma per migliorare l’ambiente lavorativo ed il clima aziendale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>Un luogo di lavoro sicuro aiuta:</p>
<ul>
<li>a far crescere la motivazione e il senso di appartenenza;</li>
<li>ad essere più efficienti e più produttivi;</li>
<li>a ridurre la possibilità che l’azienda venga sanzionata per non aver avuto l&#8217;adeguata attenzione alla salute e alla sicurezza dei propri lavoratori.</li>
</ul>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<p>La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si adegua alla coscienza collettiva, che non è più disposta a tollerare le morti e gli infortuni.</p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Milano: grave infortunio sul lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 09:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[grave infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[gravi lesioni]]></category>
		<category><![CDATA[Incidente sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[operaio]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza e salute nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/sicurezza-sul-lavoro-dispositivi-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Operaio 59enne caduto da circa 4 metri in un cantiere in via Monti Grave infortunio sul lavoro in un cantiere edile nel centro di Milano, in via Vincenzo Monti. L&#8217;incidente è accaduto nella mattinata del 22 novembre intorno alle 11, il 59enne è caduto da un&#8217;altezza di circa 4 metri riportando traumi a torace, addome, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/sicurezza-sul-lavoro-dispositivi-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h4 class="entry-title"><strong>Operaio 59enne caduto da circa 4 metri in un cantiere in via Monti</strong></h4>
<div id="article-body" class="story__content">
<div class="story__text">
<p>Grave infortunio sul lavoro in un cantiere edile nel centro di Milano, in via Vincenzo Monti. L&#8217;incidente è accaduto nella mattinata del 22 novembre intorno alle 11, il 59enne è caduto da un&#8217;altezza di circa 4 metri riportando traumi a torace, addome, schiena, gambe e braccia.</p>
<p>Il lavoratore per la gravità delle lesioni, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda.  Sul posto automedica, ambulanza, vigili del fuoco, polizia di Stato e polizia locale.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
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		<title>Sicurezza antincendio: i nuovi chiarimenti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 08:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Ministeriale]]></category>
		<category><![CDATA[manuentenzione]]></category>
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		<category><![CDATA[sorveglianza]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico 81/08]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/normativa-antincendio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Nuovi chiarimenti sul DM del 15 settembre 2022 Dal 25 settembre 2022 sono scattati una serie di adempimenti e di obblighi in materia antincendio, a cui sono chiamati a rispondere tutti i datori di lavoro. I tre decreti ministeriali di settembre 2021 hanno portato, al definitivo e graduale superamento del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/normativa-antincendio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h4>Nuovi chiarimenti sul DM del 15 settembre 2022</h4>
<p><span style="font-weight: 400;">Dal 25 settembre 2022 sono scattati una serie di adempimenti e di obblighi in materia antincendio, a cui sono chiamati a rispondere tutti i datori di lavoro.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">I <strong>tre decreti ministeriali</strong> di settembre 2021 hanno portato, al definitivo e graduale superamento del <strong>Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.</strong></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> I tre decreti:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">il </span><b>Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021</b><span style="font-weight: 400;"> rende obbligatorio il registro dei controlli antincendio per tutte le attività con almeno un lavoratore (di fatto tutte); inoltre, la manutenzione dovrà essere effettuata da un tecnico manutentore antincendio qualificato (Allegato 2);</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">il </span><b>Decreto del Ministero dell’Interno  2 settembre 2021</b><span style="font-weight: 400;"> definisce le nuove regole su piano di emergenza obbligatorio, formazione addetti antincendio, gestione della sicurezza antincendio;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">il </span><b>Decreto del Ministero dell’Interno  3 settembre 2021</b><span style="font-weight: 400;"> introduce i nuovi criteri generali per la valutazione del rischio incendio con il nuovo “mini codice di prevenzione incendi” per le attività a basso rischio incendio prive di regola tecnica.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">L’ articolo 1 del decreto 15 settembre 2022 ha disposto </span><b>la proroga di un anno, </b><span style="font-weight: 400;">quindi al</span><b> 25 settembre 2023</b><span style="font-weight: 400;"> riguardante, esclusivamente, le sole disposizioni previste all’art. 4 del dm 1° settembre 2021 ossia in riferimento </span><span style="font-weight: 400;">alla </span><b>qualificazione </b><b style="font-style: inherit;">dei tecnici manutentori</b><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il chiarimento principale è stato fornito dai Vigili del Fuoco con la </span><b>circolare n. 16579/2022 del 7 novembre 2022 </b><span style="font-weight: 400;">a seguito della pubblicazione del decreto Controlli e la proroga di parte di esso mediante </span><b>decreto 15 settembre 2022</b><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<h4><b>Circolare del 7 novembre 2022 e i chiarimenti sul DM 15 settembre 2022</b></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">La circolare intende fornire i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del provvedimento di proroga, ossia il </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">decreto 15 settembre 2022, a seguito di alcuni dubbi avanzati in merito.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La Direzione come prima cosa chiarisce che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del dm 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori; confermata, invece, l’obbligatorietà</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> (a partire dal 25 settembre 2022) delle altre disposizioni stabiliti dal decreto Controlli.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Dunque, a partire dalla data 25 settembre 2022 si fa riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza </span><span style="font-size: 16px; font-weight: 400;">di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (stabiliti nell’Allegato I del decreto 1° settembre 2021) e quindi, </span><span style="font-size: 16px; font-weight: 400;">dovrà essere predisposto il registro dei controlli, obbligo in capo al datore di lavoro.</span></p>
<h3><b>Decreto 1° settembre 2021: nuovi obblighi dal 25 settembre 2022</b></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">Il decreto Controlli, </span><strong>decreto 1° settembre 2021</strong><span style="font-weight: 400;">, recante “</span><i><span style="font-weight: 400;">Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</span></i><span style="font-weight: 400;">” attua quanto previsto dall’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del </span><strong>decreto legislativo n. 81/2008</strong><span style="font-weight: 400;"> (Testo unico sicurezza), fornendo i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">L’art. 1 del decreto introduce le seguenti definizioni:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>manutenzione</b><span style="font-weight: 400;">: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>tecnico manutentore qualificato</b><span style="font-weight: 400;">: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>qualifica</b><span style="font-weight: 400;">: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>controllo periodico</b><span style="font-weight: 400;">: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>sorveglianza</b><span style="font-weight: 400;">: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo </span><span style="font-weight: 400;">aver ricevuto adeguate istruzioni.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">L’art. 3 fa riferimento ai </span><b>controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio</b><span style="font-weight: 400;">. Nel dettaglio, il decreto prevede che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> siano eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo le regole, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I del decreto.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Inoltre, il decreto prevede che il datore di lavoro deve predisporre</span><b> un registro dei controlli</b><span style="font-weight: 400;"> dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Dal 25 settembre 2022 il registro antincendio è obbligatorio per ogni attività lavorativa con almeno un lavoratore! Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La </span><b>qualificazione dei tecnici manutentori,</b><span style="font-weight: 400;"> trattata nell’art. 4, dispone che gli interventi di manutenzione e di controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati. </span></p>
<p><strong>In allegato circolare VVF del 7 novembre 2022</strong></p>
<p><a href="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/circolareVVF_7_11_2022.pdf">circolareVVF_7_11_2022</a></p>
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		<title>Cassazione: sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 09:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[antinfortunistica]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[Incidente sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore]]></category>
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		<category><![CDATA[salute]]></category>
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		<category><![CDATA[Suprema Corte]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/salute-e-sicurezza-sul-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Cassazione: l’esperienza del lavoratore non può sostituire la formazione in materia di sicurezza La Cassazione con la sentenza n. 39489 del 19 Ottobre 2022, dice che la mancata formazione del lavoratore in materia di antinfortunistica non potrà mai ritenersi compensata dalla professionalità acquisita negli agli dal dipendente. Si è affrontato che il titolare dell’azienda è [&#8230;]</p>
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<p>La <strong>Cassazione</strong> con la<strong> sentenza n. 39489 del 19 Ottobre 2022</strong>, dice che la <strong>mancata</strong> formazione del lavoratore in materia di <strong>antinfortunistica</strong> non potrà mai ritenersi compensata dalla professionalità acquisita negli agli dal dipendente.</p>
<p>Si è affrontato che il titolare dell’azienda è ritenuto responsabile del reato per <strong>omicidio colposo</strong> a seguito del decesso del suo lavoratore, con mansione di caposquadra, a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato dove la società operava.</p>
<p>In particolare, la<strong> Corte d’Appello</strong> ha incolpato il medesimo di omessa formazione e informazione del prestatore deceduto circa i rischi connessi alla lavorazione da eseguirsi.</p>
<p>Affermando la propria decisione nel merito, la <strong>Cassazione</strong> ha confermato che i datori di lavoro sono responsabili degli<strong> infortuni</strong> che si verificano ai lavoratori in caso di violazione degli obblighi generali relativi alla formazione dei dipendenti in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui le stesse devono essere svolte.</p>
<p>Per tale sentenza, qualora l&#8217;imprenditore non adempia a tale <strong>obbligo</strong>, sarà ritenuto responsabile dell&#8217;infortunio del lavoratore purché si possa affermare che la mancata formazione è stata causalmente correlata al verificarsi dell&#8217;incidente.</p>
<p>Infine, secondo i Giudici di legittimità,  l’ attività di formazione del lavoratore non può essere esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del medesimo, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa.</p>
<p>Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputato, confermando la condanna per violazione della normativa antinfortunistica.</p>
<p><strong> Pdf S</strong><b>entenza n. 39489 del 19/10/2022: <a href="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/Cass.-sent.-n.-39489-2022.pdf">Cass.-sent.-n.-39489-2022</a></b></p>
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		<title>Ortona: operaio colpito da un gancio di una gru</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 09:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[elisoccorso]]></category>
		<category><![CDATA[gancio di una gru]]></category>
		<category><![CDATA[incidente mortale]]></category>
		<category><![CDATA[indagini]]></category>
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		<category><![CDATA[operaio morto]]></category>
		<category><![CDATA[Ortona]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/Porto-Ortona-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Ortona &#8211; Un operaio di 41 anni nella giornata di ieri, 8 Novembre 2022, mentre stava lavorando nell’area portuale è stato colpito da un gancio di una gru durante uno scarico. L’operaio, di origini filippine, è deceduto dopo essere stato colpito e scaraventato in mare dal gancio metallico in sospensione. Secondo le prime dichiarazioni, intorno [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/Porto-Ortona-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Ortona</strong> &#8211; Un operaio di <strong>41 anni</strong> nella giornata di ieri, 8 Novembre 2022, mentre stava lavorando nell’area portuale è stato colpito da un gancio di una gru durante uno scarico.</p>
<p>L’operaio, di origini filippine, è deceduto dopo essere stato colpito e scaraventato in mare dal<strong> gancio metallico</strong> in sospensione.</p>
<p>Secondo le prime dichiarazioni, intorno alle 9 di ieri mattina, l’uomo stava lavorando a bordo di un galleggiante (solitamente usato come supporto alle piattaforme), ormeggiato nella banchina di “Riva Nuova”, mentre erano in corso le operazioni di scarico merci.</p>
<h3 id="iol-toc-c5cc92d511dfede76f2f1a4a401bf454">I soccorsi e la morte dell’operaio</h3>
<p>Secondo le dichiarazioni mentre l’operaio stava lavorando al trasbordo del carico, si sarebbe verificato il <strong>cedimento</strong> strutturale dell’imbragatura che ha portato alla caduta del materiale che era all’interno di essa.</p>
<p>L&#8217; uomo è stato <strong>colpito alla testa</strong> con violenza dal gancio della gru <strong>cadendo in acqua, </strong>i colleghi hanno assistito alla scena,</p>
<p>si sono tuffati in mare per aiutarlo e hanno recuperato il corpo dell’uomo.</p>
<p>Sono intervenuti sul posto i sanitari del <strong>118</strong> che hanno trasportato il 41enne verso l’Ospedale di Pescara con l’<strong>elisoccorso</strong> ma le condizioni</p>
<p>erano molto critiche a causa delle gravi ferite riportate,  dando la notizia del decesso poco dopo.</p>
<h4 id="iol-toc-0061d42b85f35369ab59365c3f53a391">Le indagini sull’incidente</h4>
<p>Sul posto è intervenuto il personale della<strong> Capitaneria</strong> del porto di Ortona e il servizio Spsal dell’ Asl, il <strong>magistrato</strong> di turno della Procura</p>
<p>di Chieti che ha delegato le indagini volte a <strong>ricostruire cause e responsabilità dell’incidente</strong>.</p>
<p>Infine hanno disposto anche il sequestro dell’area e delle dotazioni di bordo presenti nello spazio dell’infortunio mortale al 41enne.</p>
<p>Dell’accaduto sono state avvisate le competenti autorità filippine presenti sul territorio italiano alle quali toccherà comunicare alla famiglia dell’operaio deceduto la notizia della <strong>sua morte</strong>.</p>
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