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	<title>rischi Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>INAIL: rischi e problematiche centrali idroelettriche</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 07:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi dei rischi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-19-alle-12.32.21-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="INAIL: rischi e problematiche centrali idroelettriche" decoding="async" />INAIL: rischi e problematiche centrali idroelettriche Pubblicata dall&#8217;INAIL la scheda informativa “Analisi dei rischi e problematiche gestionali connesse alle apparecchiature delle centrali idroelettriche”. Questa è stata elaborata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici. Ed offre un approfondimento sulla valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori di tali centrali. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/inail-rischi-e-problematiche-centrali-idroelettriche/">INAIL: rischi e problematiche centrali idroelettriche</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-19-alle-12.32.21-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="INAIL: rischi e problematiche centrali idroelettriche" decoding="async" /><p>INAIL: rischi e problematiche centrali idroelettriche</p>
<p style="font-weight: 400">Pubblicata dall&#8217;INAIL la scheda informativa “Analisi dei rischi e problematiche gestionali connesse alle apparecchiature delle centrali idroelettriche”.</p>
<p style="font-weight: 400">Questa è stata elaborata dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici. Ed offre un approfondimento sulla valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori di tali centrali.</p>
<p style="font-weight: 400">Nell’ambito del Piano delle attività di Ricerca INAIL per il triennio 2022-2024 il laboratorio V del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti an-tropici (DIT), in collaborazione con l’Unità Operativa Territoriale di Avellino, sta sviluppando un approfondimento sulla valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori delle centrali idroelettriche.</p>
<div class="page" title="Page 1">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>In Italia si contano più di 1.500 dighe tra quelle di grandi e di piccole dimensioni. In passato ci sono stati catastrofi e pertanto sono necessari tutti i sistemi di sicurezza in grado di intervenire per evitare danni ai lavoratori o all&#8217;ambiente circostante.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="font-weight: 400">Concordemente con i dati statistici nel quinquennio 2017-2021, i primi dati emersi dal lavoro confermano la prevalenza di eventi infortunistici conseguenti ad impatti che provocano lussazioni, fratture ed altri traumi agli arti ed alla colonna vertebrale e per le malattie professionali una prevalenza di patologie a carico del sistema osteoarticolare, di malattie oncologiche e del sistema uditivo e del sistema respiratorio.</p>
<h6>Link scheda informativa:</h6>
<p style="font-weight: 400"><strong><a href="https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rischi-apparecchiature-centr-idroelett-23.pdf">ANALISI DEI RISCHI E PROBLEMATICHE GESTIONALI CONNESSE ALLE APPARECCHIATURE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE</a></strong></p>
<h6>Indice:</h6>
<p>INTRODUZIONE<br />
LA DIGA<br />
LA CENTRALE IDROELETTRICA<br />
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI<br />
AZIONI DI PREVENZIONE</p>
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		<title>Inail: nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 07:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[circolare n.18 del 19 maggio 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/2008]]></category>
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		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-30-alle-22.14.24-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Inail: nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio" decoding="async" />Inail: nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio Disponibile sul sito di INAIL uno strumento utile ad individuare le soluzioni più appropriate nella valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Questo quanto promette il nuovo ambiente di consultazione interattivo Inail, presentato dalla circolare n.18 del 19 maggio 2023. Lo scopo è rendere [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-30-alle-22.14.24-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Inail: nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio" decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Inail: nuovo applicativo per ridurre i livelli di rischio</p>
<p style="font-weight: 400">Disponibile sul sito di INAIL uno strumento utile ad individuare le soluzioni più appropriate nella valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Questo quanto promette il nuovo ambiente di consultazione interattivo Inail, presentato dalla circolare n.18 del 19 maggio 2023.</p>
<p style="font-weight: 400">Lo scopo è rendere fruibili prodotti e strumenti tecnici per la riduzione dei livelli di rischio, individuando soluzioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso uno specifico applicativo informatico.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Alla base dell’applicativo ricerche scientifiche e criteri metodologici</h6>
<p style="font-weight: 400">Predisposto in attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo 81/2008 in tema di <u>valutazione dei rischi</u>, il nuovo applicativo è basato su un impianto tecnologico mutuato da esperienze di ricerca nazionali ed internazionali e prevede la definizione di standard metodologici nella validazione degli strumenti per la riduzione dei livelli di rischio, applicati con una griglia predefinita formata da un prerequisito d’inclusione e da cinque specifici criteri di ammissibilità. In questo modo sarà possibile aggiornare l’archivio interattivo con ulteriori procedure di valutazione, sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica delle attività di ricerca e di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Indicazioni e norme di utilizzo</h6>
<p style="font-weight: 400">L’accesso all’applicativo è disponibile sul portale Inail a partire dal 22 maggio 2023 attraverso il percorso Attività&gt;Prevenzione e sicurezza&gt; Strumenti per la valutazione del rischio. Per agevolare la ricerca, l’utente ha a disposizione una serie di filtri con cui effettuare la selezione dei prodotti presenti in banca dati, come il tipo di attività economica e lavorativa da opzionare anche mediante il codice Ateco. Oppure può individuare tipologie specifiche di rischi, selezionando ad esempio da quelli ergonomici a quelli da agenti fisici, da quelli biologici e quelli elettrici, da quelli da ambienti confinati a quelli da sostanze pericolose. Da ultimo, può indicare anche il tipo di strumento da utilizzare, scegliendolo tra applicativi, banche dati, buone pratiche, linee di indirizzo e linee guida, schede informative, procedure, software.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Assistenza agli utenti online e tramite Contact center</h6>
<p style="font-weight: 400">Per informazione e\o assistenza, nell’area Supporto e Contatti del sito dell’Istituto, è disponibile il servizio Inail risponde.</p>
<p style="font-weight: 400">È possibile rivolgersi anche al Contact center al numero 066001, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Circolare Inail n. 18 del 19 maggio 2023</h6>
<p style="font-weight: 400"><em>Strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio ai sensi dell’articolo 28, comma 3-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</em></p>
<p style="font-weight: 400">[&#8230;] L’Istituto, in coerenza con le citate disposizioni normative, ha realizzato un ambiente di consultazione interattivo (repository) allo scopo di rendere fruibili al datore di lavoro e alle imprese i prodotti e gli strumenti citati, permettendo così di individuare soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. [&#8230;]</p>
<p style="font-weight: 400"><a href="https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-18-del-19-maggio-2023.pdf">-Testo integrale della circolare Inail n. 18 del 19 maggio 2023</a> (.pdf &#8211; 105 kb)</p>
<p style="font-weight: 400"><a href="https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-all1-circolare-n-18-del-19-maggio-2023.pdf">-Allegato alla circolare Inail n. 18 del 19 maggio 2023</a> (.pdf &#8211; 137 kb)</p>
<p style="font-weight: 400">
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		<title>Report dedicato alla valutazione dei rischi ergonomici in edilizia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 07:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-10-alle-16.00.07-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Report dedicato alla valutazione dei rischi ergonomici in edilizia" decoding="async" />Report dedicato alla valutazione dei rischi ergonomici in edilizia. La Movimentazione manuale dei carichi in edilizia secondo la ISO TR 7015: 2023. Ad aprile 2023 è stata pubblicata la ISO TR 7015, il Technical report finalizzato a dare indicazioni per l&#8217;applicazione delle norme in materia di ergonomia al mondo delle costruzioni. Sebbene il comparto dell&#8217;edilizia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/report-valutazione-dei-rischi-ergonomici-in-edilizia/">Report dedicato alla valutazione dei rischi ergonomici in edilizia</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/05/Schermata-2023-05-10-alle-16.00.07-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Report dedicato alla valutazione dei rischi ergonomici in edilizia" decoding="async" /><p dir="ltr">Report dedicato alla valutazione dei rischi ergonomici in edilizia.</p>
<p class="text-display-large-bold pt6" dir="ltr">La Movimentazione manuale dei carichi in edilizia secondo la ISO TR 7015: 2023.</p>
<p class="text-display-large-bold pt6" dir="ltr">Ad aprile 2023 è stata pubblicata la ISO TR 7015, il Technical report finalizzato a dare indicazioni per l&#8217;applicazione delle norme in materia di ergonomia al mondo delle costruzioni.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">Sebbene il comparto dell&#8217;edilizia rappresenti il 5-10% della forza lavoro nei Paesi del mondo e che gli effetti delle patologie muscolo scheletriche determinino condizioni di vulnerabilità, l&#8217;applicazione delle norme tecniche a questo settore non ha avuto l&#8217;estensione che ha avuto in altri settori come l&#8217;industria.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">A questo si aggiunge una variabilità delle attività svolte nel corso dell&#8217;anno.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">Al settore edile si applicano queste condizioni:</p>
<ol>
<li>sollevamento e sollevamento e trasporto (UNI ISO 11228-1);</li>
<li>movimenti ripetitivi (UNI ISO 11228-3 e ISO TR 12295);</li>
<li>posture statiche (UNI ISO 11226) e dinamiche.</li>
</ol>
<h6><span style="font-size: 1.7em;font-weight: bold">Livello 1: premappatura dei rischi</span></h6>
<p class="reader-text-block__paragraph">Sfruttando le tecniche di premappatura dei rischi, da svolgersi in maniera partecipativa con i soggetti interessati, permette di individuare i criteri e procedure per identificare le situazioni nelle quali andare ad applicare le diverse norme tecniche.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">La premappatura permette anche di intercettare i rischi non connessi all&#8217;ergonomia, grazie all&#8217;intervista dei lavoratori raccolti i gruppi omogenei.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">La premappatura avviene mediante risposte a domande semplici.</p>
<h6 class="reader-text-block__heading1">Livello 2: valutazione rapida</h6>
<p class="reader-text-block__paragraph">Applicando i criteri della ISO TR 12295 e della ISO TR 23476 si può riconoscere le attività sicuramente accettabili o quelle sicuramente a rischio grave, riducendo le attività di calcolo alle situazioni dubbie.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">Come per la premappatura, anche in questo caso, si tratta di rispondere a domande semplici che possono guidare anche le persone non esperte, ad espletare una prima valutazione dei rischi. La risposta deve avvenire grazie alla consultazione e partecipazione dei lavoratori per avere un quadro più realistico.</p>
<h6 class="reader-text-block__heading1">Livello 3: valutazione dettagliata</h6>
<p class="reader-text-block__paragraph">In base alle valutazioni fatte nel corso dei primi due livelli, possiamo procedere, dove necessario, alla valutazione di dettaglio. Come per l&#8217;agricoltura, anche in edilizia, spesso la valutazione si ferma ai primi due livelli che, da soli, permettono di individuare le attività di miglioramento da mettere in campo per contenere efficacemente il rischio.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">Questo livello, invece, richiede competenze specialistiche in possesso di personale qualificato in ergonomia.</p>
<h6 class="reader-text-block__heading1">Definizione delle fasi e dei compiti</h6>
<p class="reader-text-block__paragraph">Il documento propone l&#8217;individuazione di 9 ambiti e di una serie di sotto ambiti da valutare:</p>
<ol>
<li>logistica;</li>
<li>attrezzature;</li>
<li>scavi e fondazioni;</li>
<li>supporto alla costruzione di elementi verticali;</li>
<li>supporto alla costruzione di elementi orizzontali;</li>
<li>costruzione dei muri e installazioni elettriche;</li>
<li>livellatura di pareti e pavimenti;</li>
<li>tinteggiatura interna ed esterna;</li>
<li>montaggio del tetto.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">Per la valutazione del rischio è necessario:</p>
<ol>
<li>identificare il macro ciclo dei diversi compiti;</li>
<li>analizzare il sito per identificare i compiti da eseguire nel periodo di riferimento e definire qualitativamente la durata dei lavori nel corso di ogni mese dell&#8217;anno;</li>
<li>identificazione dei gruppi omogenei.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h6 class="reader-text-block__heading1">Durata dei macro cicli</h6>
<p class="reader-text-block__paragraph">A seconda dell&#8217;entità del cantiere, i cicli possono ripetersi mensilmente, opere di ridotta dimensione, o annualmente, per le opere più grandi. Per attività più semplici o specialistiche, possono aversi anche cicli settimanali o anche giornalieri.</p>
<p class="reader-text-block__paragraph">E&#8217; necessario applicare queste semplificazioni:</p>
<ol>
<li>se molti sotto macro cicli vengono ripetuti nell&#8217;anno, allora va usato il macro ciclo annuale;</li>
<li>se molti sotto macro cicli vengono ripetuti nel corso del mese, bisogna usare il macro ciclo mensile.</li>
</ol>
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			</item>
		<item>
		<title>Sospensione per un cantiere edile a Porto Mantovano</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 07:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-24-alle-19.33.11-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Sospensione per un cantiere edile a Porto Mantovano" decoding="async" />Sospensione per un cantiere edile a Porto Mantovano. &#160; Lavoratore in nero, gravi mancanze di misure igieniche e di sicurezza, operai all’opera senza nessuna formazione specifica. Sospensione per un cantiere edile a Porto Mantovano. Il cantiere rimarrà chiuso fino a quando verranno ripristinate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Questo quanto accaduto al termine di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sospensione-per-un-cantiere-edile-a-porto-mantovano/">Sospensione per un cantiere edile a Porto Mantovano</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-24-alle-19.33.11-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Sospensione per un cantiere edile a Porto Mantovano" decoding="async" /><p>Sospensione per un cantiere edile a Porto Mantovano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lavoratore in nero, gravi mancanze di misure igieniche e di sicurezza, operai all’opera senza nessuna formazione specifica. Sospensione per un cantiere edile a Porto Mantovano. Il cantiere rimarrà chiuso fino a quando verranno ripristinate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge.</p>
<p style="font-weight: 400">Questo quanto accaduto al termine di un sopralluogo dei tecnici dell’Ats Val Padana con i militari della guardia di Finanza, l’ispettorato dl lavoro e i carabinieri. Il tutto coordinato dal tavolo della Prefettura per la prevenzione sui luoghi di lavoro e la lotta al lavoro nero.</p>
<p style="font-weight: 400">La ditta mantovana aveva affidato i lavori a tre imprese in subappalto, che avevano prestato 5 lavoratori, tutti stranieri, uno dei quali, di nazionalità tunisina, operava in nero.</p>
<p style="font-weight: 400">In questi mesi diverse le violazioni riscontrate dagli operatori della Prefettura in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Soprattutto inerenti</p>
<ul>
<li style="font-weight: 400">la mancanza del documento di valutazione dei rischi,</li>
<li style="font-weight: 400">l’omessa sorveglianza sanitaria,</li>
<li style="font-weight: 400">l’insufficiente informazione e formazione dei lavoratori,</li>
<li style="font-weight: 400">l’inosservanza delle misure di tutela dei lavoratori all’interno dei cantieri.</li>
</ul>
<p style="font-weight: 400">È stata anche riscontrata la presenza di lavoratori in nero e sono state accertate trasgressioni di rilievo ambientale con denunce per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, anche pericolosi.</p>
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		<title>Settori dei servizi di alloggio e ristorazione: gestione della SSL </title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 07:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[indagine ESENER]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratrici]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<category><![CDATA[rischi per la salute]]></category>
		<category><![CDATA[rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[settori dei servizi di alloggio e ristorazione]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza e salute]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-04-alle-18.02.59-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro nei settori dei servizi di alloggio e ristorazione" decoding="async" />I servizi di alloggio e ristorazione rappresentano settori essenziali per l’economia dell’UE. I rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL) nel settore sono numerosi in quanto si contraddistingue per un ritmo di lavoro intenso. Tra questi figurano, i rischi ergonomici, gli inquinanti di temperatura e aria, le sostanze pericolose. Ma anche movimenti [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-04-alle-18.02.59-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro nei settori dei servizi di alloggio e ristorazione" decoding="async" /><div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>I servizi di alloggio e ristorazione rappresentano settori essenziali per l’economia dell’UE.</p>
<p>I rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL) nel settore sono numerosi in quanto si contraddistingue per un ritmo di lavoro intenso. Tra questi figurano, i rischi ergonomici, gli inquinanti di temperatura e aria, le sostanze pericolose. Ma anche movimenti ripetitivi delle mani o delle braccia, scivolate, inciampate e cadute. Oppure rischi di incidenti con macchinari oppure rischi psicosociali associati alla gestione di clienti e scadenze ravvicinate.</p>
<p>Le valutazioni periodiche dei rischi in questo settore sono leggermente inferiori alla media dell’UE, ma le cifre variano considerevolmente tra uno Stato membro e l’altro.</p>
<p>L’indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER) dell’EU-OSHA ha esaminato la questione e studiato il modo in cui le organizzazioni europee gestiscono i rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione.</p>
<p>La relazione presenta un’analisi approfondita dei risultati dell’indagine ESENER per il comparto, un’indagine della letteratura in materia e interviste con le parti sociali settoriali. Alla luce di queste informazioni, la relazione presenta misure settoriali specifiche per migliorare la gestione dei rischi in tali servizi, spunti per le politiche nonché un’analisi dell’impatto della COVID-19.</p>
<p>Consulta i risultati dell&#8217;indagine sui settori dei servizi di alloggio e ristorazione</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p><a href="https://visualisation.osha.europa.eu/esener/en/survey/detailpage-european-map/2019/emerging-risks-and-their-management/en_1/E3Q201_4/activity-sector/4/11/1">https://visualisation.osha.europa.eu/esener/en/survey/detailpage-european-map/2019/emerging-risks-and-their-management/en_1/E3Q201_4/activity-sector/4/11/1</a></p>
</div>
</div>
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		<item>
		<title>Sostanze chimiche reprotossiche in ambiente di lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 07:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva cancerogeni e mutageni]]></category>
		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[reprotossici]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
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		<category><![CDATA[sostanze chimiche]]></category>
		<category><![CDATA[Sostanze chimiche reprotossiche]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/Schermata-2023-03-30-alle-09.36.50-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="sostanze chimiche" decoding="async" />Sostanze chimiche reprotossiche in ambiente di lavoro La nuova direttiva 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, il cui recepimento è previsto entro febbraio 2024, tratta i reprotossici. Le sostanze chimiche reprotossiche saranno inserite all’interno della direttiva cancerogeni e mutageni, prevedendo in ambiente di lavoro misure di gestione del rischio più [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/Schermata-2023-03-30-alle-09.36.50-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="sostanze chimiche" decoding="async" /><div class="page" title="Page 1">
<div class="section">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Sostanze chimiche reprotossiche in ambiente di lavoro</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>La nuova direttiva 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, il cui recepimento è previsto entro febbraio 2024, tratta i reprotossici. Le sostanze chimiche reprotossiche saranno inserite all’interno della direttiva cancerogeni e mutageni, prevedendo in ambiente di lavoro misure di gestione del rischio più stringenti e tutelanti.</p>
<p>Nella normativa per la tutela dei lavoratori è stata posta molta attenzione alla tutela della donna in gravidanza. Ma finora la possibile esposizione a sostanze reprotossiche sembra sia stata ampiamente sottostimata.</p>
<h6>Cosa fare?</h6>
<p>L’approccio nell&#8217;ambiente di lavoro è certamente quello della eliminazione/sostituzione per quanto possibile di queste sostanze dai cicli produttivi.<br />
Nei casi in cui ciò non fosse tecnicamente possibile, è necessario organizzare per tempo e con attenzione una prevenzione stringente di interventi quali:</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>&#8211; lavorazioni a ciclo chiuso<br />
&#8211; isolamento<br />
&#8211; segnalazione di aree dedicate<br />
&#8211; limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti<br />
&#8211; fornitura dispositivi di protezione individuale adeguati<br />
&#8211; monitoraggio delle esposizioni<br />
&#8211; sorveglianza sanitaria<br />
&#8211; inserimento nel registro degli esposti e relativi obblighi correlati.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p><a href="https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-sostanze-chimiche-reprotossiche.pdf">Nel documento INAIL un elenco non esaustivo delle sostanze e dei settori lavorativi coinvolti.</a></p>
<ul>
<li>composti del piombo</li>
<li>solventi organici</li>
<li>glicoleteri</li>
<li><span style="font-size: 16px"><span style="font-size: 16px">n-metilpirrolidone</span></span></li>
<li><span style="font-size: 16px"><span style="font-size: 16px">Alchilfenoli, in particolare il bisfenolo A</span></span></li>
<li><span style="font-size: 16px"><span style="font-size: 16px">Gas anestetici</span></span></li>
<li><span style="font-size: 16px"><span style="font-size: 16px">Ftalati</span></span></li>
<li><span style="font-size: 16px"><span style="font-size: 16px">Composti del cadmio</span></span></li>
<li><span style="font-size: 16px">Pesticidi (organofosforici, carbammati e fenossierbicidi in particolare)</span></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Sorveglianza sanitaria e obblighi del medico competente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 07:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[ANP]]></category>
		<category><![CDATA[commissione interpelli]]></category>
		<category><![CDATA[commissione per gli interpelli]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[Interpello 2/2023]]></category>
		<category><![CDATA[medici]]></category>
		<category><![CDATA[medico competente]]></category>
		<category><![CDATA[nomina medico competente]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza e salute]]></category>
		<category><![CDATA[sorveglianza sanitaria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/donna-che-lavora-come-medico-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Sorveglianza sanitaria e obblighi del medico competente" decoding="async" />Sorveglianza sanitaria e obblighi del medico competente. Uno dei temi più trattati dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ci sono stati vari interpelli che hanno affrontato questo tema. Il nuovo interpello &#8211; Interpello n. 2/2023 del 14 marzo 2023 e approvato nella seduta della Commissione del 28 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sorveglianza-sanitaria-e-obblighi-del-medico-competente/">Sorveglianza sanitaria e obblighi del medico competente</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/donna-che-lavora-come-medico-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Sorveglianza sanitaria e obblighi del medico competente" decoding="async" /><p style="font-weight: 400"><strong>Sorveglianza sanitaria</strong> e obblighi del <strong>medico competente.</strong></p>
<p style="font-weight: 400">Uno dei temi più trattati dalla <strong>Commissione per gli interpelli</strong> in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall’art. 12 del <a href="https://www.puntosicuro.it/approfondimenti/normativa-sicurezza-sul-lavoro-81-2008/">decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</a>.</p>
<p style="font-weight: 400">Ci sono stati vari interpelli che hanno affrontato questo tema.</p>
<p style="font-weight: 400">Il nuovo interpello &#8211; <strong>Interpello n. 2/2023</strong> del <strong>14 marzo 2023</strong> e approvato nella seduta della Commissione del <strong>28 febbraio 2023 – </strong>si occupa della nomina del medico competente. Ha per oggetto “<em>Art. 25 comma 1 lettera a) &#8211; Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400"><strong> </strong></p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Il quesito dell’interpello 2/2023 sulla nomina del medico competente</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">La risposta della Commissione arriva dall’istanza di interpello inviata dall’ <a href="https://www.anp.it/">ANP</a>, l’organizzazione sindacale maggioritaria dei dirigenti delle istituzioni scolastiche.</p>
<p style="font-weight: 400">Questa associazione ha chiesto il parere della <a href="https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/normativa-C-65/il-d.lgs.-151/2015-le-modifiche-alla-commissione-interpelli-AR-15341/">Commissione Interpelli</a> in merito alla seguente <strong>problematica</strong>.</p>
<p style="font-weight: 400">“Se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) &#8211; 18, comma 1, lettera a) &#8211; 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ‘<em>determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria</em>’”.</p>
<p style="font-weight: 400">Per rispondere a questo quesito, che riguarda la nomina del <a href="https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/la-collaborazione-del-medico-competente-alle-attivita-di-valutazione-dei-rischi-AR-11569/">medico competente</a> nelle situazioni indicate dall’istanza, la Commissione fa alcune <strong>premesse</strong> <strong>normative</strong> con riferimento a quanto indicato nel decreto legislativo n. 81/2008 e agli esiti di precedenti interpelli.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Le premesse della Commissione Interpelli.</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">La Commissione premette che:</p>
<ul style="font-weight: 400">
<li>
<h6>l’<strong style="font-size: 1.1em">articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008</strong></h6>
<p>rubricato “<em>Definizioni</em>”, al comma 1, lettera m) definisce la “<em>sorveglianza sanitaria</em>” come: “<em>insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa</em>”;</li>
<li>
<h6>l’<strong>articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008</strong></h6>
<p>rubricato “<em>Obblighi del datore di lavoro non delegabili</em>” prevede che: “<em>Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall&#8217;articolo 28</em>”;</li>
<li>
<h6>l’<strong>articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008</strong></h6>
<p>rubricato “<em>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</em>”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “<em>nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo</em>”;</li>
</ul>
<ul style="font-weight: 400">
<li>
<h6>l’<strong>articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. </strong></h6>
<p>Rubricato “<em>Obblighi del medico competente</em>”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il <a href="https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/i-medici-competenti-le-conseguenze-di-industria-4.0-AR-17995/">medico competente.</a> «<em>collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale</em>».</li>
<li>
<h6>l’<strong>articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. </strong></h6>
<p>Rubricato “<em>Oggetto della valutazione dei rischi</em>”, al comma 1. stabilisce che “<em>La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta: </em></li>
<li><em>&#8211; </em><em>delle attrezzature di lavoro </em></li>
<li><em>delle sostanze</em></li>
<li><em>delle miscele chimiche impiegate </em></li>
<li><em>nella sistemazione dei luoghi di lavoro</em></li>
</ul>
<p><em>deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di              </em><em>lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo</em>”;</p>
<ul style="font-weight: 400">
<li>
<h6>l’<strong>articolo 29, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.</strong></h6>
<p>Rubricato “<em>Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</em>”, al comma 1. Prevede che: “<em>Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all&#8217;articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all&#8217;articolo 41</em>”;</li>
<li>
<h6>l’<strong>articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.</strong></h6>
<p>Rubricato “<em>Sorveglianza sanitaria</em>”, al comma 1. prevede che: “<em>La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi</em>”.</li>
</ul>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>L’interpello 2/2023: l’articolo 41 e la risposta della Commissione Interpelli</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">Nelle premesse della Commissione si fa poi riferimento all’<strong>interpello n. 2/2022</strong>.</p>
<p style="font-weight: 400">Ricordiamo che in tale interpello si rispondeva ad un quesito della <strong>Regione Lazio &#8211; Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali</strong>.<strong> </strong> Si chiedeva “(…) se l&#8217;obbligo di sorveglianza sanitaria:</p>
<ol style="font-weight: 400">
<li>fosse<em> “</em>da collegarsi rigidamente all&#8217;interno delle previsioni di cui all&#8217;articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all&#8217;articolo 18”<em> </em>fossero connessi “esclusivamente con l&#8217;applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute”,</li>
<li>ovvero se, ai sensi dell&#8217;articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro dovesse<em>, “</em>in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal <a href="https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/rspp-aspp-C-70/la-difficile-collaborazione-tra-rspp-rls-medico-competente-AR-18713/">medico competente</a> in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all&#8217;articolo 41”.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400">A questo quesito la Commissione ha risposto indicando, tra le altre cose, che “in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto <strong>articolo 41</strong>”.</p>
<p style="font-weight: 400">Fatte tutte queste premesse la Commissione Interpelli con l’<strong>Interpello n. 2/2023</strong> &#8211; rispondendo ora al quesito dell’Associazione ANP &#8211; ritiene che, “ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, <strong>la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41</strong> del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, <strong>il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi</strong> di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”.<strong><em> </em></strong></p>
<p style="font-weight: 400"><strong><em> </em></strong></p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong><em>Normativa di riferimento</em></strong></h6>
<p style="font-weight: 400"><a href="https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/sorveglianza-sanitaria-malattie-professionali-C-60/commissione-per-gli-interpelli-interpello-n.-2-2023-del-28-febbraio-2023-pubblicato-il-14-marzo-2023-nomina-del-medico-competente-art.-25-comma-1-lettera-a-art-18-comma-1-lettera-a-art.-29-comma-1-del-d.-lgs.-81-08.-DOC-57186/">Commissione per gli interpelli &#8211; Interpello n. 2/2023 del 28 febbraio 2023, pubblicato il 14 marzo 2023 e con risposta al quesito dell’ANP che ha per oggetto: Interpello ai sensi dell&#8217;articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’ “Art. 25 comma 1 lettera a) &#8211; Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08”. Seduta della Commissione del 28 febbraio 2023.</a></p>
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		<title>Rischio architettonico negli ambienti di lavoro.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 08:57:37 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/rischi-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="rischio architettonico" decoding="async" />Rischio architettonico negli ambienti di lavoro. &#160; È stato pubblicato il secondo fascicolo, relativo al rischio architettonico negli ambienti di lavoro, del progetto “Ricercare e Applicare la Sicurezza”.  Quest’ultimo è il frutto di una convenzione tra l’Inail &#8211; Dr Campania e il LEAS. &#160; Obiettivo del progetto è quello di rendere manuali operativi su tematiche [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/rischi-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="rischio architettonico" decoding="async" /><p>Rischio architettonico negli ambienti di lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È stato pubblicato il secondo fascicolo, relativo al rischio architettonico negli ambienti di lavoro, del progetto “Ricercare e Applicare la Sicurezza”.  Quest’ultimo è il frutto di una convenzione tra l’Inail &#8211; Dr Campania e il LEAS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Obiettivo del progetto è quello di rendere manuali operativi su tematiche legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>
<p>Le strutture edilizie, gli edifici e gli spazi di lavoro e le loro interconnessioni giocano un ruolo importante per la sicurezza e la salute dei lavoratori, perché condizionano le attività ed i comportamenti.</p>
<p>Edifici di lavoro insalubri ed insicuri generano rischi ed una diminuzione della produttività. Questo è quanto evidenziato ad un rapporto del WHO.</p>
<p>Il d. lgs. 81/2008 richiama alcuni elementi tecnici degli edifici ritenuti significativi per la sicurezza dei lavoratori, tuttavia fattori, parametri e modalità del loro controllo sono indicati in modo disomogeneo.</p>
<p>Il regolamento UE 305/2011 ritiene che i requisiti essenziali per le opere da costruzione debbano assicurare sicurezza, salute e comfort degli occupanti. In particolare, lega alla sicurezza, tre requisiti:</p>
<ol>
<li>la resistenza meccanica e stabilità, per evitare crolli e deformazioni;</li>
<li>la capacità portante in caso di incendio, che deve essere garantita per un periodo di tempo determinato, tale da permettere la fuga degli occupanti;</li>
<li>l’accessibilità e sicurezza nell’uso, per evitare cadute e ferimenti e permettere l’utilizzo dell’edificio ai disabili.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le opere di costruzione non devono esercitare una minaccia né un impatto eccessivo sulla qualità dell’ambiente o sul clima; altri requisiti sono correlati al risparmio energetico, alla protezione dal rumore e all’ uso sostenibile delle risorse naturali per tutto il ciclo di vita dell’opera.</p>
<p>Le diverse componenti di un edificio, e del contesto in cui si inserisce, contribuiscono a produrre stimoli positivi o dannosi sul corpo umano.</p>
<p>Per ulteriori approfondimenti: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-inail-valutare-il-rischio-negli-ambienti-lavoro.html</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Regole e norme: carrelli elevatori a forche.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 09:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/BA7F2553-B962-42F7-9F66-84D289928F73-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Regole e norme da rispettare nell&#039;uso di carrelli elevatori a forche." decoding="async" />Regole e norme da rispettare nell&#8217;uso di carrelli elevatori a forche. Il carello elevatore a forche è, tra le diverse tipologie di carrello elevatore, quella più diffusa. Il carrello elevatore a forche è un mezzo autonomo, progettato per movimentare carichi disposti al di fuori della propria base di appoggio. Il carico, normalmente, è sistemato su [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/BA7F2553-B962-42F7-9F66-84D289928F73-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Regole e norme da rispettare nell&#039;uso di carrelli elevatori a forche." decoding="async" /><p>Regole e norme da rispettare nell&#8217;uso di carrelli elevatori a forche.</p>
<p>Il carello elevatore a forche è, tra le diverse tipologie di carrello elevatore, quella più diffusa.</p>
<p>Il carrello elevatore a forche è un mezzo autonomo, progettato per movimentare carichi disposti al di fuori della propria base di appoggio. Il carico, normalmente, è sistemato su una pedana chiamata pallet, che dispone di aperture nelle quali si introducono le forche.</p>
<p>Si tratta di mezzi la cui circolazione è consentita solo lungo i percorsi stabiliti e segnalati</p>
<p>Uno dei <strong>principali rischi</strong> per l’operatore del carrello è il <strong>ribaltamento</strong>, che può dipendere da fattori come brusche frenate, velocità elevata, curve ad elevata velocità, guida non in retromarcia su percorsi in pendenza.</p>
<p>Per evitare qualsiasi problematica, i decreti legislativi 81/2008 e 304/91 e le direttive CEE/CEEA/CE n° 240 e 368 mettono in evidenza i principali <strong>requisiti normativi</strong>. Ad esempio, per quanto riguarda le protezioni del <strong>posto di guida,</strong> la normativa prescrive per tutti i carrelli con forche sollevabili ad un’altezza maggiore ad 1.80 metri, un tetto di protezione amovibile. Oppure, le parti in movimento che sono alla portata dell&#8217;operatore nella normale posizione di lavoro, devono essere adeguatamente protette o devono trovarsi ad una certa distanza minima. Ancora, la visibilità deve essere tale da poter effettuare tutte le manovre in sicurezza.</p>
<p><strong>Quali sono le regole generali</strong>.<br />
I carrelli elevatori devono essere guidati e manovrati esclusivamente da persone autorizzate e devono essere azionati solo dal posto di guida.<br />
I guidatori non devono apportare ai carrelli alcuna aggiunta o modifica a meno che non ne abbiano ricevuto l’autorizzazione.<br />
I guidatori devono impiegare i carrelli esclusivamente per gli scopi per cui sono destinati.</p>
<p>Sui carrelli non devono essere trasportati passeggeri.</p>
<p><strong>Quali sono le regole di guida</strong>.</p>
<p>la velocità di marcia deve essere mantenuta “a passo d’uomo”;<br />
dare la precedenza ai pedoni;</p>
<p>usare i dispositivi di segnalazione come clacson e faro di lavoro;<br />
durante la guida mantenere una posizione corretta e non sporgersi oltre la sagoma del carrello;<br />
evitare partenze, frenate e sterzate brusche;<br />
procedere a marcia indietro quando il carico nasconde la visuale in avanti;<br />
percorrere le rampe di discesa sempre in retromarcia guardando all’indietro;<br />
durante la marcia a vuoto mantenere le forche a 10\15 cm dal suolo;<br />
non viaggiare affiancati ad altri carrelli;<br />
quando si ferma il carrello, inserire il freno a mano ed estrarre la chiave.</p>
<p><strong>Indicazioni relative al carico</strong>.<br />
devono essere movimentati carichi stabili e non eccedenti la portata del carrello;<br />
non è possibile adoperare due carrelli per spostare carichi molto ingombranti;<br />
per aumentare la stabilità del carico occorre allargare le forche in relazione alla larghezza dello stesso;<br />
tutte le manovre devono essere effettuate lontane da persone;<br />
non può essere utilizzato il carrello per spingere carichi;<br />
prima di azionare il carrello abbassare sempre le forche;<br />
tenere il carico il più vicino possibile al montante e inclinare il montante all’indietro;<br />
non sovraccaricare mai il carrello;</p>
<p>evitare che la distanza del baricentro del carico sia troppo elevata rispetto al montante.</p>
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		<title>Quali sono i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 16:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[istruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[libretto di uso]]></category>
		<category><![CDATA[macchine]]></category>
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		<category><![CDATA[norme di sicurezza]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/BD9D6B62-0A20-495A-B95A-84673D4CB7F2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="requisiti sicurezza" decoding="async" />Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro. &#160; Definizione di attrezzatura di lavoro. Per comprendere quali sono i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro, è opportuno partire dalla definizione di “attrezzatura di lavoro”. Il testo unico sulla sicurezza del lavoro D.Lgs 81/08 la definisce: una qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/BD9D6B62-0A20-495A-B95A-84673D4CB7F2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="requisiti sicurezza" decoding="async" /><h1>Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro.</h1>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Definizione di attrezzatura di lavoro.</h2>
<p>Per comprendere quali sono i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro, è opportuno partire dalla definizione di “attrezzatura di lavoro”. Il testo unico sulla sicurezza del lavoro D.Lgs 81/08 la definisce: una <strong>qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.</strong></p>
<h2><strong>Caratteristiche essenziali macchine\attrezzature.</strong></h2>
<p>Una macchina e/o di una attrezzatura di lavoro, però, deve avere alcune caratteristiche essenziali per poter essere messa a disposizione dei lavoratori. Devono rispondere alle norme applicabili in base alla loro tipologia. Ad esempio, la maggioranza delle attrezzature sarà soggetta alla <strong>&#8220;Direttiva Macchine&#8221;, </strong>il cui rispetto comporta che una macchina\attrezzatura deve essere dotata della <strong>&#8220;marcatura CE&#8221;</strong> ed accompagnata dalla <strong>&#8220;dichiarazione di conformità&#8221;</strong> rilasciata dal produttore.</p>
<p>Per <strong>&#8220;marcatura CE&#8221;</strong> si intende l&#8217;apposizione del <strong>marchio &#8220;CE&#8221;</strong> sulla macchina/attrezzatura in modo visibile ma soprattutto indelebile. Mentre, la <strong>&#8220;dichiarazione di conformità&#8221;, </strong>che deve sempre accompagnare la macchina\attrezzatura, attesta la rispondenza di quest’ultima a tutte le disposizioni pertinenti alla &#8220;Direttiva Macchine&#8221;.</p>
<h2>Rischi e sicurezza.</h2>
<p>Il datore di lavoro, prima di consegnare una qualsiasi macchina e\o attrezzatura ad un dipendente, deve valutare i rischi e verificare se essa è &#8220;sicura&#8221;, nelle modalità di utilizzo che caratterizzano il luogo di lavoro.</p>
<p>Il testo unico, infatti, prevede che la presa in considerazione di alcuni elementi, prima di poter effettuare la scelta delle attrezzature di lavoro da adottare:</p>
<p>a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;</p>
<p>b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;</p>
<p>c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;</p>
<p>d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.</p>
<p>Da questa tipologia di analisi, ci si ritrova difronte ad una di queste tre situazioni:</p>
<p>1)la macchina / attrezzatura è conforme alla Direttiva Macchine e allo stesso tempo sufficientemente sicura ed idonea allo specifico impiego richiesto;</p>
<p>2) la macchina / attrezzatura è conforme è conforme alla Direttiva Macchine ma non sufficientemente sicura ed idonea allo specifico impiego richiesto;</p>
<p>3) la macchina / attrezzatura non è conforme alla Direttiva Macchine pur in presenza di marcatura ce e dichiarazione di conformità.</p>
<p>Ma per il datore di lavoro non è finita qui. Egli deve assicurare il <strong>mantenimento</strong> di conformità e sicurezza delle attrezzature nell’arco della loro intera vita utile, accertandosi che:</p>
<p>&#8211; siano adottate di adeguate misure tecniche ed organizzative;</p>
<p>&#8211; siano installate ed utilizzate seguendo le istruzioni d&#8217;uso;</p>
<p>&#8211; siano oggetto di idonea manutenzione;</p>
<p>&#8211; dotate del libretto di uso e manutenzione;</p>
<p>-che i requisiti minimi di sicurezza siano costantemente aggiornati allo stato delle norme;</p>
<p>-che il registro di controllo sia presente e costantemente aggiornato.</p>
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