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	<title>lavoratori Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<title>lavoratori Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Le parole del Presidente per la giornata mondiale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 06:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-26-at-11.48.42-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Le parole del Presidente per la Giornata mondiale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro istituita dall&#8217;Organizzazione Internazionale del Lavoro. “La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro impone al mondo del lavoro una riflessione profonda sulle modalità per affrontare la sfida di colmare la distanza che ci separa dall’obiettivo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-26-at-11.48.42-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Le<strong> parole del Presidente</strong> per la Giornata mondiale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro istituita dall&#8217;Organizzazione Internazionale del Lavoro.</p>
<p>“La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro impone al mondo del lavoro una riflessione profonda sulle modalità per affrontare la sfida di colmare la distanza che ci separa dall’obiettivo “zero morti sul lavoro.“</p>
<p>L’obiettivo è ambizioso e importante ed è doveroso per tutti prendersi le dovute responsabilità ed operare per un miglioramento continuo normativo, operativo e comportamentale, dando rilievo soprattutto ad una svolta culturale che porti la sicurezza sul lavoro ad un livello di attenzione più alto, profondo e incisivo”.<br />
Sono state intraprese alcune iniziative ma la svolta sembra ancora lontana, per cui l’impegno deve essere ancora più grande, continuo e allargato a componenti che magari possano offrire soluzioni, anche tecniche, più efficaci e innovative.</p>
<p>L’augurio è che si possa intraprendere al più presto un percorso virtuoso quotidiano e costante che porti i risultati che tutti ci auspichiamo”.</p>
<p>Così il <strong>Presidente dell’Organismo paritetico Nazionale Italform Sandro Vestita</strong>.</p>
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		<title>L’Ats chiude un laboratorio tessile di Viadana.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 09:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/11/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Impianti elettrici e uscite di sicurezza non a norma, macchinari non idonei e mancanza di documentazione le motivazioni dei tecnici. Chiuso per gravi irregolarità un laboratorio tessile di Viadana che lavora per conto terzi. Impianti elettrici e uscite di sicurezza non norma, macchinari non idonei, mancanza di documentazione e altre situazioni generiche di rischio le [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/11/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-1-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p style="text-align: left"><strong>Impianti elettrici e uscite di sicurezza non a norma</strong>,<strong> macchinari non idonei</strong> e <strong>mancanza di documentazione le motivazioni dei tecnici.</strong></p>
<p>Chiuso per <strong>gravi irregolarità</strong> un laboratorio tessile di<strong> Viadana</strong> che lavora per conto terzi.</p>
<p>Impianti elettrici e uscite di sicurezza non norma, macchinari non idonei, mancanza di documentazione e altre situazioni generiche di rischio le motivazioni che hanno spinto i tecnici del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro di <strong>Ats Valpadana</strong> a prendere provvedimenti.</p>
<p>Il sopralluogo all’azienda, un piccolo laboratorio gestito da<strong> imprenditori di origini cinesi</strong> che lavorano per altre aziende del territorio attive nel settore dell’abbigliamento e degli accessori, <strong>è avvenuto sabato 21 ottobre</strong>, al mattino.</p>
<p>Al setaccio imprese <strong>agricole, cantieri, aziende tessili e residenze per anziani</strong> in tutta la provincia.</p>
<p><strong>I tecnici Ats</strong> hanno trovato al lavoro cinque persone, di diverse <strong>nazionalità.</strong><br />
Viste le gravi irregolarità,<strong> l’azienda è stata temporaneamente chiusa</strong>, affinché siano presentati tutti i documenti mancanti e siano sistemate le criticità.</p>
<p><strong> Ats</strong> nei prossimi giorni farà ulteriori verifiche e per i titolari potrebbero esserci anche <strong>contestazioni penali.</strong></p>
<p>Verifiche in arrivo anche sulla<strong> filiera.</strong></p>
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		<title>Cassazione condanna per omicidio colposo un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 07:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Incidente sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-5-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />La Filctem Cgil ha espresso il suo punto di vista sulla sentenza della Cassazione Penale, Sez.4., del 25.09.23 n.38914 che ha riconosciuto, per la prima volta, una responsabilità di omicidio colposo anche per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. “In particolare – si legge in una nota &#8211; si tratta di un incidente, con [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-5-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>La <strong>Filctem Cgil</strong> ha espresso il suo punto di vista sulla sentenza della <strong>Cassazione Penale</strong>, Sez.4., del 25.09.23 n.38914 che ha riconosciuto, per la prima volta, una responsabilità di omicidio colposo anche per il <strong>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</strong></p>
<p>“In particolare – si legge in una nota &#8211; si tratta di un incidente, con esito mortale, di un lavoratore investito da un carico di tubolari. La sentenza (ricordando<strong> l’art.50 del D.Lgs. 81/08</strong>) rammenta le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza definendo, in breve, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come attore che ha “un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.</p>
<p>In particolare la <strong>Cassazione Penale</strong>, nel caso specifico, ha messo l’accento sul fatto che il rappresentante della sicurezza, con la sua condotta, abbia contribuito causalmente all’accadimento dell’evento sostenendo la cooperazione colposa.</p>
<p>Nella fattispecie, la <strong>Cassazione Penale</strong> ha sostenuto che il rappresentante per la sicurezza non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti di legge, consentendo che il lavoratore deceduto fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l&#8217;adozione da parte del responsabile dell&#8217;azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP.</p>
<h4><strong style="font-size: 16px">Circolare del Ministero del lavoro del 16 giugno 2000, n. 40</strong></h4>
<p>È interesse e dovere del datore di lavoro agevolare l&#8217;esercizio di tale funzione del rappresentante, senza irragionevoli limitazioni di spazio o di tempo, fornendo luoghi idonei e concordando orari di consultazione.</p>
<p>Tenuto conto della circostanza che il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, si ritiene che la consegna del documento di valutazione dei rischi costituisca _ ove obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza non la rendano praticabile _ la migliore espressione del principio di collaborazione tra le parti, cui è impostato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.</p>
<p>Il concetto di rappresentanza non è mai stato confuso con un concetto di sorveglianza circa il rispetto delle norme rispetto ad un ruolo senza potere di spesa.</p>
<p>Motivo per il quale il <strong>D.Lgs.81/08</strong> non pone sanzioni penali a carico del<strong> RLS</strong> (anche per non scoraggiare l&#8217;incarico).</p>
<p>Tutto questo naturalmente se non esiste corresponsabilità con altri soggetti per colpa o per dolo per il quale il rappresentante per la sicurezza risponderebbe al pari di qualsiasi attore nel luogo di lavoro.</p>
<p>Accadeva così che, durante le operazioni di stoccaggio il lavoratore dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, venisse schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli rovinavano addosso.</p>
<p>Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare <strong>l’infortunio mortale</strong> di cui sopra, attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui la <strong>vittima</strong>) per l’uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del lavoratore vittima dell’incidente, del carrello elevatore.</p>
<p>Come è noto,<strong> l’art. 50 D.Lgs. n. 81 del 2008</strong>, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<p>Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo non se l’imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) – ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 c.p. E, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa del <strong>RLS</strong> nel delitto di cui trattasi.</p>
<p>Richiamati i compiti attribuiti dall’<strong>art. 50</strong> al <strong>Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza</strong>, ha osservato come l’imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Stress da lavoro correlato: cos&#8217;è e in che modo gestirlo.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 07:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-4-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />In questo articolo parleremo dello stress lavoro correlato, uno stress dovuto al lavoro che, se non gestito correttamente, può portare a manifestazioni di disturbi psichici di diversa entità. Insieme vedremo nel dettaglio: come si può definire lo stress lavoro correlato quali conseguenze comporta il rischio da stress lavoro correlato come curare lo stress da lavoro. Cos’è lo stress [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/stress-da-lavoro-correlato-cose-e-in-che-modo-gestirlo/">Stress da lavoro correlato: cos&#8217;è e in che modo gestirlo.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-4-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3858" class="elementor elementor-3858">
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									<p>In questo articolo parleremo dello&nbsp;<strong>stress lavoro correlato</strong>, uno stress dovuto al lavoro che, se non gestito correttamente, può portare a manifestazioni di&nbsp;<a class="link-ub" href="https://www.unobravo.com/focus/disturbi-psichici">disturbi psichici</a>&nbsp;di diversa entità.</p>
<p>Insieme vedremo nel dettaglio:</p>
<ul role="list">
<li>come si può definire lo stress lavoro correlato</li>
<li>quali conseguenze comporta il rischio da stress lavoro correlato</li>
<li>come curare lo stress da lavoro.</li>
</ul>
<h4 id="strongcos’è-lo-stress-lavoro-correlatostrong"><strong>Cos’è lo stress lavoro correlato</strong></h4>
<p>Cosa si intende per stress lavoro correlato? Il&nbsp;<a class="link-ub" href="https://www.cdc.gov/niosh/index.htm" target="_blank" rel="noopener"><em>National Institute for Occupational Safety and Health</em></a>&nbsp;(NIOSH) lo definisce come “<strong>un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore</strong>”.</p>
<p>Lo stress lavorativo viene anche definito dall’<a class="link-ub" href="https://www.inail.it/cs/internet/docs/stress-lavoro-accordo-interconfederale_6443111488618.pdf?section=attivita" target="_blank" rel="noopener">accordo quadro europeo</a>&nbsp;sullo stress lavoro correlato, come &#8220;una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.&#8221;</p>
<p>Da questa definizione appare evidente come lo stress dovuto al lavoro può essere descritto come<strong>&nbsp;un rischio per la salute psicofisica</strong>&nbsp;dell’individuo che può causare diverse patologie da stress lavoro correlato.</p><p><br></p>
<p></p>
<h4 id="strongstress-da-lavoro-i-sintomi-principalistrong"><strong>Stress da lavoro: i sintomi principali</strong></h4>
<p><strong>Quali sono i principali sintomi da stress lavoro correlato?</strong></p>
<p>I sintomi da stress da lavoro possono essere sia fisici che psicologici. Partiamo dai principali: si percepisce una grande stanchezza, sia fisica che mentale, non direttamente collegata all&#8217;attività appena svolta.</p>
<p>Spesso infatti, nei casi di stress da lavoro ci si sente stanchi ancora prima di iniziare le attività.</p>
<p>Tra gli altri sintomi da stress da lavoro può poi esserci una forte demotivazione, che può iniziare già dal mattino o subentrare nel corso della giornata.</p>
<p>Può emergere il&nbsp;<a class="link-ub" href="https://www.unobravo.com/post/la-sindrome-dellimpostore-e-il-mondo-del-lavoro-quando-un-bugiardo-fa-carriera">sentirsi incapaci sul lavoro</a>&nbsp;o il&nbsp;<a class="link-ub" href="https://www.unobravo.com/post/non-sentirsi-all-altezza">non sentirsi all’altezza</a> del proprio compito, pensieri di irrilevanza del lavoro svolto, oppure di non riuscire mai a fare abbastanza per portare a termine un progetto.</p>
<p>Inoltre, possono esserci casi in cui il clima organizzativo dell’azienda può aumentare il rischio di&nbsp;<em>workaholism</em>, ovvero la&nbsp;<a class="link-ub" href="https://www.unobravo.com/post/non-riesci-a-staccare-mai-dal-lavoro-potrebbe-trattarsi-di-dipendenza-da-lavoro">dipendenza dal lavoro</a>.</p>
<h4 id="strongi-rischi-da-stress-lavoro-correlatostrong"><strong>I rischi da stress lavoro correlato</strong></h4>
<p><strong>Che rischi può correre un lavoratore stressato</strong>:</p>
<p>I principali rischi legati allo stress da lavoro vanno in <strong>2 direzioni</strong>: innanzitutto&nbsp;<strong>sulla persona</strong>&nbsp;che direttamente lo sperimenta, comportando nella forma più lieve uno stato di malessere, stanchezza, difficoltà cognitive fino ad arrivare all’emergere di veri e propri disturbi come disturbi del sonno,&nbsp;<a class="link-ub" href="https://www.unobravo.com/focus/disturbi-alimentari">disturbi alimentari</a>&nbsp;e&nbsp;<a class="link-ub" href="https://www.unobravo.com/focus/ansia">disturbi d’ansia</a>.</p>
<p>Dall’altro lato, gli effetti dello stress lavoro correlato ricadono anche&nbsp;<strong>sul contesto e sull’azienda</strong>: uno o più dipendenti esposti a stress lavoro correlato, porteranno nel tempo a maggiori difficoltà di comunicazione, di relazione, di gestione dei progetti, andando a innescare un circolo che continua ad alimentare lo stress.</p>
<p>Conseguenza di ciò è ovviamente un calo della produttività generale dell’azienda.</p>
<h4 id="strongcome-gestire-lo-stress-da-lavorostrong"><strong>Come gestire lo stress da lavoro</strong></h4>
<p>Affrontare e combattere lo stress lavorativo può non essere semplice.</p>
<p>Ci sono diverse possibilità e fronti su cui poter lavorare perchè, come già accennato, <strong>gli effetti dello stress lavorativo</strong>&nbsp;non ricadono solo sulla persona, ma&nbsp;<strong>riguardano tutto il contesto aziendale</strong>.</p>
<p>Un&nbsp;<strong>lavoro di rete</strong>&nbsp;risulta fondamentale per ridurre il carico generato dallo stress. Si potrà infatti:</p>
<ul role="list">
<li>lavorare sulle&nbsp;<strong>risorse personali</strong>&nbsp;di ogni individuo per conoscere i segnali di stress e trovare le risorse interne per fronteggiarlo</li>
<li>creare una&nbsp;<strong>rete esterna</strong>, tra i colleghi innanzitutto ma anche una extra-lavorativa, come supporto ulteriore</li>
<li>l’azienda stessa può intervenire monitorando il&nbsp;<strong>clima lavorativo</strong>, supportando i propri dipendenti non solo nelle fasi più critiche, ma anche in maniera preventiva, così da fornire gli strumenti necessari prima che lo stress infici il benessere della persona.</li>
</ul>
<h4 id="strongperché-uno-psicologo-a-servizio-delle-aziende-può-fare-la-differenzastrong"><strong>Perché uno psicologo a servizio delle aziende può fare la differenza?</strong></h4>
<p>Avere un professionista che monitora il clima organizzativo, progetta piani formativi così come <strong>interventi mirati sulle esigenze emergenti</strong>&nbsp;è un elevato valore aggiunto a tutela e cura del benessere aziendale.</p>
<p>Le attività lavorative quotidiane, le fasi intensive di progetto o sviluppo possono assorbire quasi completamente l’attenzione e celare a un occhio meno attento quei segnali di malessere, stress e disagio che possono inficiare con il tempo la qualità dell’ambiente aziendale.</p>								</div>
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		<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/stress-da-lavoro-correlato-cose-e-in-che-modo-gestirlo/">Stress da lavoro correlato: cos&#8217;è e in che modo gestirlo.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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		<title>Salute e sicurezza, sanzioni e ammende aumentano del 15,9%</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 07:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/O-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Notizia" decoding="async" />Dal 1° luglio scorso ammende e sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono aumentate del 15,90% per effetto della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo registratisi nel periodo 2019-2023. Un primo aumento, del 9,60%, si era avuto con decorrenza dal 1° luglio 2013, mentre per il successivo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/O-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Notizia" decoding="async" /><p class="atext">Dal <strong>1° luglio scorso</strong> ammende e sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono aumentate del <strong>15,90%</strong> per effetto della variazione dell’indice <strong>Istat</strong> dei prezzi al consumo registratisi nel periodo 2019-2023.</p>
<p class="atext">Un primo aumento, del <strong>9,60%</strong>, si era avuto con decorrenza dal 1° luglio 2013, mentre per il successivo quinquennio 2018-2023, con decorrenza dal 1° luglio 2019, l’aumento è stato di un più modesto e pari all’1,90 per cento.</p>
<p class="atext">L’aumento è previsto dall’articolo 306, comma 4-bis, del Dlgs 81/2008 <strong>(testo unico salute e sicurezza sul lavoro)</strong> il quale stabilisce che vengono rivalutate, ogni cinque anni in misura pari all’indice Istat per il corrispondente periodo, le ammende in riferimento alle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative previste dal testo unico nonché atti aventi forza di legge <strong>(per esempio il Dlgs 230/1995 per la parte riguardante l’esposizione dei lavoratori alle sostanze radioattive o ad apparecchi radiogeni medici ed industriali)</strong>.</p>
<p class="atext">Gli aumenti in questione valgono soltanto alle pene pecuniarie e non a quelle eventuali detentive che restano pertanto inalterate.</p>
<p class="atext">Da considerare che l’attuale incremento si applica agli importi delle sanzioni vigenti al 30 giugno 2023 e non a quelle originarie del testo unico del 2008. Ne deriva, quindi, che le sanzioni subiscono un aumento complessivo che va oltre la sommatoria delle percentuali precedenti.</p>
<p class="atext">Inoltre, poiché l’aumento trova applicazione dal 1° luglio scorso, i nuovi importi sono conteggiati per le irregolarità accertate da tale data in poi, con la conseguenza che per le violazioni accertate entro il 30 giugno, e non ancora sanzionate, si applicano i valori vigenti a tale ultima data.</p>
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		<title>Omissione cautele antinfortunistiche: la sentenza della Cassazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 07:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/Schermata-2023-10-03-alle-12.28.18-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche: la sentenza della Cassazione" decoding="async" />Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche: la sentenza della Cassazione Si è espressa la Corte di Cassazione sulla configurabilità del reato di rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Questa è stata chiamata a decidere su di un ricorso presentato dal gestore di un&#8217;area di distribuzione carburanti il quale è stato condannato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/omissione-dolosa-di-cautele-antinfortunistiche-la-sentenza-della-cassazione/">Omissione cautele antinfortunistiche: la sentenza della Cassazione</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/Schermata-2023-10-03-alle-12.28.18-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche: la sentenza della Cassazione" decoding="async" /><p style="font-weight: 400"><strong>Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche: la sentenza della Cassazione</strong></p>
<p style="font-weight: 400">Si è espressa la Corte di Cassazione sulla configurabilità del reato di rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Questa è stata chiamata a decidere su di un ricorso presentato dal gestore di un&#8217;area di distribuzione carburanti il quale è stato condannato dalla Corte di Appello per avere rimosso un estintore a servizio dell&#8217;area stessa.</p>
<p style="font-weight: 400">La suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso in quanto l&#8217;estintore è un presidio indispensabile alla sicurezza del luogo sotto il profilo della prevenzione incendi. E&#8217; idoneo, quanto meno in via astratta, a pregiudicare l&#8217;integrità fisica dei lavoratori e di tutte le persone gravitanti nell’area di servizio, trattandosi di un luogo caratterizzato da una elevatissima concentrazione di sostanze infiammabili. L’azione di rimuovere l&#8217;estintore ha assunto un carattere di potenziale pericolo per la sicurezza sul lavoro.</p>
<p style="font-weight: 400">La Cassazione sottolinea che rimuovere o danneggiare impianti, apparecchi o segnali per le prevenzioni di infortuni può pregiudicare l’integrità dei lavoratori. Assume centrale rilevanza il carattere di diffusività del pericolo derivante dalla rimozione\omissione di apparecchi destinati a prevenire infortuni.</p>
<p style="font-weight: 400">La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha assolto il gestore di un’area di distribuzione carburanti dal reato di cui all&#8217;art. 432 c.p. e lo ha invece ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 1 del D. Lgs. n. 66 del 1948 e 437 c.p. condannandolo conseguentemente alla pena di cinque mesi e sedici giorni di reclusione.</p>
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		<title>Statistiche infortuni sul lavoro nell&#8217;area Apuana</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 07:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni mortali sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Infortuni sul lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[luogo di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[posto di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/09/Schermata-2023-09-26-alle-17.17.26-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Statistiche infortuni sul lavoro nell&#039;area Apuana" decoding="async" />Statistiche infortuni sul lavoro nell&#8217;area Apuana I dati sugli infortuni sul lavoro nella zona Apuana con un focus sulle cave analizzati in biblioteca a Carrara. Migliora l’andamento delle statistiche rispetto allo scorso anno. Nei primi 6 mesi 737 episodi. Lo scorso anno gli infortuni totali in 12 mesi sono stati 1563 con 185 referti oltre 30 giorni e [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/09/Schermata-2023-09-26-alle-17.17.26-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Statistiche infortuni sul lavoro nell&#039;area Apuana" decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Statistiche infortuni sul lavoro nell&#8217;area Apuana</p>
<p><strong><span style="font-weight: 400">I dati sugli infortuni sul </span>lavoro<span style="font-weight: 400"> nella zona Apuana con un focus sulle cave analizzati in biblioteca a Carrara. Migliora l’andamento delle statistiche rispetto allo scorso anno. Nei primi 6 mesi 737 episodi. </span></strong>Lo scorso anno gli infortuni totali in 12 mesi sono stati 1563 con 185 referti oltre 30 giorni e un decesso. Un aumento rispetto al 2021 dove si sono registrati 1347 infortuni cioè 216 in meno dello scorso anno.</p>
<h6>Domenico Gullì, responsabile del Pisll dell’Usl Toscana nord ovest</h6>
<p>L’ingegnere Gulli ha parlato di &#8220;<em>una serie di azioni che prevedono dei tavoli di confronto per stimolare l’azione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e delle altre figure tecniche, cercando di determinare le migliori prassi in modo da stimolarne l’applicazione</em>&#8220;.</p>
<h6>Focus sui comparti cave</h6>
<p style="font-weight: 400">Nei primi 6 mesi ci sono stati 22 incidenti con 10 referti superiori ai 30 giorni. Nel 2022 sono stati registrati 45 incidenti con 22 referti superiori ai 30 giorni. Anche in questo caso nel 2021 si sono registrati 3 incidenti in meno rispetto allo scorso anno ma il numero maggiore è stato registrato nel 2018 con 59 infortuni di cui 19 superiori ai 30 giorni e un decesso.</p>
<p style="font-weight: 400">La formazione sulla sicurezza è ancora lontana dall’essere radicata, tra gli imprenditori come tra i lavoratori &#8220;le nuove generazioni appaiono come più preparate e attente all’aspetto sicurezza. Non la vedono come una lavorazione che fatalmente può portare a un infortunio ma da questo punto di vista c’è un miglioramento dell’approccio. Il vecchio cavatore ragionava in un modo, il nuovo è più autotutelante. Per le cave e il lapideo si tratta di comparti a rischio, il numero di infortuni nell’ottica decennale segna una diminuzione e quindi un miglioramento seppur lento, anche attraverso azioni mirate, questi piani straordinari che stiamo portando avanti&#8221;.</p>
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		<title>Forum della prevenzione Made in Inail: Valle d’Aosta tappa 19 </title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 07:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
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		<category><![CDATA[Forum della prevenzione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/09/Schermata-2023-09-22-alle-14.46.23-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Forum della prevenzione “Made in Inail”: Valle d’Aosta tappa numero 19 " decoding="async" />Forum della prevenzione “Made in Inail”: Valle d’Aosta tappa numero 19 Aosta, 27 settembre 2023. Prosegue la roadmap degli eventi realizzati dall&#8217;Istituto sul territorio con l’obiettivo di promuovere il confronto sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro  È l’Aula magna dell’Università della Valle d’Aosta ad ospitare, mercoledì 27 settembre, il Forum della prevenzione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/09/Schermata-2023-09-22-alle-14.46.23-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Forum della prevenzione “Made in Inail”: Valle d’Aosta tappa numero 19 " decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Forum della prevenzione “Made in Inail”: Valle d’Aosta tappa numero 19</p>
<p style="font-weight: 400"><em>Aosta, 27 settembre 2023. Prosegue la roadmap degli eventi realizzati dall&#8217;Istituto sul territorio con l’obiettivo di promuovere il confronto sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro </em></p>
<p style="font-weight: 400">È l’Aula magna dell’Università della Valle d’Aosta ad ospitare, mercoledì 27 settembre, il Forum della prevenzione “Made in Inail” promosso dalla Sede regionale di Aosta, il diciannovesimo appuntamento della serie di iniziative organizzate su tutto il territorio nazionale, fruibile in diretta streaming su questo sito.</p>
<p>A partire dalle considerazioni relative alla realtà socio-economica della regione, i temi principali al centro del confronto fra le autorità e gli stakeholder territoriali dell’Istituto sono la prevenzione nel settore pubblico e, in particolare, in quello socio-sanitario.</p>
<p>All’evento partecipano, tra gli altri, il presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, la rettrice dell’Università della Valle d’Aosta, Maria Grazia Monaci, il commissario straordinario dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, il direttore generale, Andrea Tardiola, il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza, Guglielmo Loy, il vicario del direttore centrale prevenzione, Tommaso De Nicola, e il direttore della Sede regionale, Giuseppe Villani.</p>
<p>L’iniziativa è accreditata Ecm per i medici chirurghi, gli infermieri, i tecnici della prevenzione e i consulenti del lavoro, ma è necessario iscriversi al link indicato in basso. Per seguire la diretta streaming cliccare sull’apposito link, attivo durante l’evento.</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Data Inizio:</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">27/09/2023</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Sede Evento:</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">Università della Valle d’Aosta, Aula magna Sant’Anselmo, Strada Cappuccini</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Orario:</strong></h6>
<p style="font-weight: 400">8.45</p>
<h6 style="font-weight: 400"><strong>Info Email Evento:</strong></h6>
<p style="font-weight: 400"><a href="mailto:info@enjoyevents.it">info@enjoyevents.it</a></p>
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		<title>Droni e sicurezza sul lavoro: il futuro del lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 07:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[droni]]></category>
		<category><![CDATA[EU-OSHA]]></category>
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		<category><![CDATA[rischi sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sicurezza sul lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[SSL]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/09/Schermata-2023-09-18-alle-12.56.27-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Droni e sicurezza sul lavoro: il futuro del lavoro" decoding="async" />Droni e sicurezza sul lavoro: il futuro del lavoro &#160; Il futuro del lavoro: l’opinione degli esperti in merito alle conseguenze per la SSL derivanti dall’uso di droni. L’EU-OSHA lavora ad individuare i rischi emergenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL). Ha presentato un nuovo documento di discussione sugli aeromobili senza equipaggio (droni) nei luoghi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/droni-e-sicurezza-sul-lavoro-il-futuro-del-lavoro/">Droni e sicurezza sul lavoro: il futuro del lavoro</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/09/Schermata-2023-09-18-alle-12.56.27-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Droni e sicurezza sul lavoro: il futuro del lavoro" decoding="async" /><p>Droni e sicurezza sul lavoro: il futuro del lavoro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400">Il futuro del lavoro: l’opinione degli esperti in merito alle conseguenze per la SSL derivanti dall’uso di droni.</p>
<p style="font-weight: 400">L’EU-OSHA lavora ad individuare i rischi emergenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL). Ha presentato un <u>nuovo documento di discussione </u>sugli aeromobili senza equipaggio (droni) nei luoghi di lavoro unitamente alle relative implicazioni per la sicurezza, la salute, la vita privata e le responsabilità, oltre che ad affrontare i rischi emergenti.</p>
<p style="font-weight: 400">Il documento analizza i problemi nel campo della SSL correlati al lavoro con i droni, individua le lacune nella ricerca e formula raccomandazioni pratiche per le parti interessate al fine di risolvere i problemi sul posto di lavoro e favorire durevolmente i progressi in questo campo.</p>
<p style="font-weight: 400">Questo documento di discussione esplora le questioni correlate e identifica le lacune di ricerca al fine di far progredire la letteratura sulle preoccupazioni e le implicazioni sulla SSL per i lavoratori che interagiscono con gli UAV. Vengono fornite raccomandazioni per le parti interessate che mirano alla risoluzione dei problemi sul posto di lavoro e possono anche proteggersi dal rallentamento degli sviluppi sul campo.</p>
<p style="font-weight: 400">L&#8217;uso di veicoli aerei senza equipaggio (UAV) sta crescendo in tutti i settori. Questo avviene grazie alle loro caratteristiche distintive e alla promessa di processi di lavoro più efficienti. Tuttavia, la loro integrazione nei luoghi di lavoro presenta anche sfide per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL).</p>
<p style="font-weight: 400">
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		<title>Analisi Novità Bozza ASR 2023</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 07:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Accordi Stato Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Aspp]]></category>
		<category><![CDATA[Bozza ASR 2023]]></category>
		<category><![CDATA[dirigenti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[preposti]]></category>
		<category><![CDATA[RSPP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/09/D2886303-5DAA-4A6D-A572-275B79DF0C97-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Analisi Novità Bozza ASR 2023 &#160; Analisi Novità Bozza ASD 2023 rispetto Accordi Stato Regioni ad oggi in vigore ovvero Lavoratori/dirigenti/Preposti/RSPP/ASPP: Accordo 21/12/2011 n. 221/CSR, Accordo n. 158/CSR del 25 luglio 2012 e Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016 Analisi delle novità Soggetti Formatori L&#8217;articolo 1 recita che ai sensi del presente Accordo, salvo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/09/D2886303-5DAA-4A6D-A572-275B79DF0C97-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p class="p1"><span class="s1">Analisi Novità Bozza ASR 2023 </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="p1"><span class="s1">Analisi Novità Bozza ASD 2023 rispetto Accordi Stato Regioni ad oggi in vigore ovvero Lavoratori/dirigenti/Preposti/RSPP/ASPP: Accordo 21/12/2011 n. 221/CSR, Accordo n. 158/CSR del 25 luglio 2012 e Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016 </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Analisi delle novità </span></p>
<h6 class="p1"><span class="s1">Soggetti Formatori</span></h6>
<p class="p1"><span class="s1">L&#8217;articolo 1 recita che ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall&#8217;articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono: </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">1.1 i soggetti &#8220;istituzionali&#8221;; (ministeri, università, ASL, &#8230;) </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">1.2 i soggetti &#8220;accreditati&#8221;; (gli enti di formazione accreditati alle regioni)</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">1.3 gli Organismi Paritetici così come individuati dall&#8217;art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">La novità di particolare rilevanza è rintracciabile al terzo comma. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1">1.3 Sono soggetti formatori gli Organismi Paritetici, inseriti nel repertorio nazionale degli organismi paritetici istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del DM 171/2022.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Inoltre, aspetto importante riguardata i sono soggetti formatori le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori che compongono gli organismi paritetici inseriti nel suddetto repertorio.</span></p>
<h6 class="p1"><span class="s1">Organizzazione dei corsi</span></h6>
<p class="p1"><span class="s1">Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:</span></p>
<ul>
<li class="p1"><span class="s1">predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;</span></li>
<li class="p1"><span class="s1" style="font-size: 16px">ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità </span><span style="font-size: 16px">e-learning;</span></li>
<li class="p1"><span style="font-size: 16px">attenersi per le attività formative pratiche al rapporto istruttore/allievi non superiore di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi);</span></li>
<li class="p1"><span style="font-size: 16px">tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico; </span></li>
<li class="p1"><span style="font-size: 16px">verificare, ai fini dell&#8217;ammissione alla verifica </span><span style="font-size: 16px">dell&#8217;apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento.</span></li>
</ul>
<h6 class="p1"><span class="s1">Fascicolo del corso</span></h6>
<p class="p1"><span class="s1">Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:</span></p>
<ul>
<li class="p1"><span class="s1">dati anagrafici dei partecipanti;</span></li>
<li class="p1"><span style="font-size: 16px">registro presenze dei partecipanti con firme;</span></li>
<li class="p1"><span style="font-size: 16px">elenco dei docenti con firme;</span></li>
<li class="p1"><span style="font-size: 16px">progetto formativo e programma del corso;</span></li>
<li class="p1"><span style="font-size: 16px">verbale di verifica finale di cui al paragrafo 4, parte I.</span></li>
</ul>
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