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	<title>Testo Unico 81/08 Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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	<title>Testo Unico 81/08 Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Lavoratore autonomo: definizione e obblighi secondo il D.Lgs.81/08</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 10:24:42 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/lavoratore-autonomo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />D.Lgs. 81/08 definizione di lavoratore autonomo Nel Testo Unico 81/08 viene riportata nell’art 89 comma d la definizione di lavoratore autonomo come: “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione” Per quanto riguarda le imprese il D.Lgs. 81/08, modificato con il D.Lgs. 3/8/2009 n. 106, definisce al comma 1 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/lavoratore-autonomo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3>D.Lgs. 81/08 definizione di lavoratore autonomo</h3>
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<div class="wpb_wrapper">
<p>Nel Testo Unico 81/08 viene riportata nell’art 89 comma d la definizione di lavoratore autonomo come:</p>
<p><strong>“<em>persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione</em>”</strong></p>
<p>Per quanto riguarda le imprese il D.Lgs. 81/08, modificato con il D.Lgs. 3/8/2009 n. 106, definisce al comma 1 lettera i) definisce sia l’impresa affidataria quale <em>“impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi” e con il comma i lettera i-bis l’impresa esecutrice quale l&#8217; “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali</em>”, che l’impresa esecutrice come “<em>impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali</em>”.</p>
<p>Pertanto, dalla definizione data, il lavoratore autonomo si distingue dalla ditta individuale perché non ha dipendenti, a differenza di quella individuale che può avere dipendenti e fa capo a un solo soggetto, unico responsabile della gestione imprenditoriale dell’azienda. Si tratta di un&#8217;impresa familiare se il titolare gestisce la propria attività con la collaborazione dei familiari.</p>
<p>Inoltre se due o più lavoratori autonomi si “associano di fatto” per eseguire un lavoro, senza rispettare la reciproca autonomia nella realizzazione dell’opera, diventano &#8220;un&#8217; impresa di fatto&#8221; e pertanto hanno l’obbligo di adempiere a tutte le disposizioni del D.Lgs. 81/08 in merito alla sicurezza sul lavoro.</p>
<p>Le ditte individuali con presenza di lavoratori sono soggette a tutti gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.</p>
</div>
</div>
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<h3>Cosa prevede il decreto 81/08 per il lavoratore autonomo?</h3>
<p>L&#8217;articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli adempimenti obbligatori per la<strong> sicurezza del lavoratore autonomo </strong>che sono:</p>
<ul>
<li>l’uso delle attrezzature da lavoro conformi alle norme;</li>
<li> munirsi di DPI (dispositivi di protezione personale) da usare in conformità con quanto dice la normativa;</li>
<li>munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, quando si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
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<h5>Infine il lavoratore autonomo ha la facoltà di:</h5>
<ul>
<li>beneficiare della Sorveglianza Sanitaria secondo quanto previsto dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08;</li>
<li>partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08.</li>
</ul>
<p>Nel decreto infine il lavoratore autonomo non ha l&#8217;obbligo di redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/08, in quanto come previsto dall’art. 96 del D.Lgs. 81/08 “è obbligatorio redigere il POS per il datore di lavoro di un’impresa affidataria anche nel caso in cui questa operi da sola nel cantiere o in cui si tratti di impresa familiare o di impresa con meno di dieci addetti…”.</p>
</div>
</div>
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		<item>
		<title>Sanzioni del Testo Unico per Datori di lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 10:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ammenda]]></category>
		<category><![CDATA[arresto]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[datori di lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico 81/08]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/12/DATORE-DI-LAVORO-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Il Decreto legislativo 81/08 istituisce un regime sanzionatorio per chi viola le norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Tali misure riguardano quasi tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della sicurezza e sono proporzionali al loro livello di responsabilità. Che genere di sanzioni prevede il Testo Unico per il Datore di lavoro? [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/12/DATORE-DI-LAVORO-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Il Decreto legislativo 81/08 istituisce un regime sanzionatorio per chi viola le norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Tali misure riguardano quasi tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della sicurezza e sono proporzionali al loro livello di responsabilità.</p>
<h3>Che genere di sanzioni prevede il Testo Unico per il Datore di lavoro?</h3>
<p>Il Datore di lavoro ha due obblighi non delegabili, cioè:</p>
<ul>
<li>l a valutazione di tutti i rischi (con conseguente redazione del <strong>Documento di Valutazione dei Rischi</strong>)</li>
<li>la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).</li>
</ul>
<p>Il Datore di lavoro, che non rispetta tale obbligo ha una sanzione che va dai 1.096 ad un massimo di 4.384 euro se il Documento risulta incompleto.</p>
<p>Il datore rischia l’arresto da 3 a 6 mesi oppure una sanzione che va dai 2.500 a 6.400 euro, in caso di mancata redazione del Documento DVR (Valutazione dei Rischi).</p>
<p>Mentre  l’arresto da <strong>3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 € a 6.400</strong> € per mancata nomina del RSPP.</p>
<p>Per inadempienze relative agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei dirigenti, dei preposti nonché dei lavoratori e dei loro rappresentanti, il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.</p>
<h5><strong>Tabella: </strong></h5>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="321"><strong>Sanzione</strong></td>
<td width="321"><strong>Inadempienza</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Ammenda da 1.096 € a 4.384 €</td>
<td width="321">DVR incompleto</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 € a 6400€</td>
<td width="321">Omessa redazione del DVR</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 € a 6400€</td>
<td width="321">Mancata Nomina RSPP</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20 €</td>
<td width="321">Omessa informazione, formazione e addestramento dei lavoratori</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 € a 6.576 €</td>
<td width="321">Mancata nomina del medico competente (se previsto l&#8217;obbligo)</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 € a 6.576 €</td>
<td width="321">Mancata fornitura ai lavoratori dei DPI</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 € a 6.576 €</td>
<td width="321">Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in occasione di importanti mutamenti organizzativi e produttivi</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20 €</td>
<td width="321">Lavoratori adibiti a mansioni non adatte alle loro capacità professionali o condizioni di salute</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Ammenda da 2.192 € a 4.384 €</td>
<td width="321">Mancato invio dei lavoratori alle visite mediche entro le scadenze</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822 € a 4.384 €</td>
<td width="321">Mancata consegna di copia del DVR al RLS</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 1.800 €</td>
<td width="321">Omessa comunicazione all&#8217;INAIL di infortuni che comportino un&#8217;assenza di almeno 1 giorno</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 €</td>
<td width="321">Omessa denuncia all&#8217;INAIL di infortuni che comportino un&#8217;assenza superiore a 3 giorni</td>
</tr>
<tr>
<td width="321">Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 € a 300 €</td>
<td width="321">Omessa comunicazione all&#8217;INAIL dei nominativi del RLS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La sicurezza sul lavoro (in sintesi): Le cose che ti serve sapere!</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 10:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[addetti alle emergenze]]></category>
		<category><![CDATA[Addetto al servizio prevenzione e protezione]]></category>
		<category><![CDATA[adempimenti principali]]></category>
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		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[Responsabile del servizio prevenzione e protezione]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico Sicurezza sul Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/salute-sicurezza-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />La normativa che regola la sicurezza sul lavoro è ampia e complessa, e spesso di difficile comprensione per tutti coloro sui quali ricadono gli obblighi relativi. Facciamo riferimento ai Datori di Lavoro, in particolar modo a quelli di loro con minore esperienza che hanno numerosi dubbi e domande in materia. Cosa si intende per sicurezza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/la-sicurezza-sul-lavoro-in-sintesi-le-cose-che-ti-serve-sapere/">La sicurezza sul lavoro (in sintesi): Le cose che ti serve sapere!</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/salute-sicurezza-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>La normativa che regola la sicurezza sul lavoro è ampia e complessa, e spesso di difficile comprensione per tutti coloro sui quali ricadono gli obblighi relativi. Facciamo riferimento ai Datori di Lavoro, in particolar modo a quelli di loro con minore esperienza che hanno numerosi dubbi e domande in materia.</p>
<h3><strong>Cosa si intende per sicurezza sul lavoro?</strong></h3>
<p>Quando si parla di sicurezza sul lavoro si fa riferimento all&#8217;insieme di misure, provvedimenti, valutazioni e monitoraggi che bisogna mettere in atto all&#8217;interno dei luoghi di lavoro per tutelare la salute e l&#8217;integrità dei lavoratori, proteggendoli dai rischi presenti.<br />
Si tratta, di un tassello fondamentale nel quadro della corretta gestione aziendale che fa leva su due dimensioni in particolari:</p>
<ul>
<li>la <strong>prevenzione</strong><br />
ovvero le misure previste per evitare che si verifichi un evento dannoso;</li>
<li>la <strong>protezione</strong><br />
ovvero le misure previste per limitare le conseguenze di un evento dannoso che si verifica;</li>
</ul>
<p>Si tratta dunque di una condizione necessaria per ogni realtà lavorativa con almeno un lavoratore.</p>
<h3><strong>A cosa serve la sicurezza sul lavoro?</strong></h3>
<p>La sicurezza sul lavoro è importante perché consente di eliminare, ridurre o, comunque, controllare:</p>
<ul>
<li>fattori rischio derivanti dai processi lavorativi;</li>
<li>incidenti e infortuni per i lavoratori;</li>
<li>l&#8217;insorgere di malattie professionali;</li>
</ul>
<p>Rispettare la normativa serve a garantire e tutelare il benessere psico-fisico dei lavoratori, contribuendo a creare un ambiente di lavoro tranquillo e positivo, cosa che si riflette sulla produttività e sullo sviluppo dell&#8217;azienda stessa.</p>
<h3><strong>Qual è la normativa di riferimento per la sicurezza nei luoghi di lavoro?</strong></h3>
<p>In passato, le leggi a tutela dei lavoratori erano molto frammentarie, spesso mirando ad aree specifiche piuttosto che guardare il quadro generale. La normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ha continuato ad evolversi negli anni fino al <strong>Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n° 81</strong>, il cosiddetto <strong>Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro</strong>, che punta semplificare e razionalizzare i diversi aspetti della materia, proponendo aggiornamenti e definendo con maggiore precisione principi, parametri, obblighi, responsabilità e sanzioni.</p>
<h3><strong>Quali sono i principi fondamentali della sicurezza sul lavoro?</strong></h3>
<p>I principi fondamentali su cui si basa tutto il sistema della sicurezza sul lavoro sono:</p>
<ul>
<li>valutare i rischi per la salute e la sicurezza presenti;</li>
<li>eliminare o ridurre tali rischi sostituendoli alla fonte;</li>
<li>limitare l&#8217;utilizzo di sostanze pericolose sui luoghi di lavoro;</li>
<li>effettuare controlli sanitari periodici dei lavoratori;</li>
<li>informare e formare i lavoratori in materia di sicurezza;</li>
<li>informare e formare i rappresentanti della sicurezza aziendale;</li>
<li>consultare i rappresentanti per la sicurezza e renderli partecipi della situazione aziendale;</li>
<li>programmare e attuare misure di sicurezza adatte;</li>
<li>vigilare sull&#8217;effettiva efficacia ed applicazione di tali misure di sicurezza.</li>
</ul>
<h3><strong>Sicurezza sul lavoro: quando scatta l&#8217;obbligo?</strong></h3>
<p>Gli obblighi sanciti dal Testo Unico si applicano <strong>in tutte le aziende in cui sia presente almeno un dipendente</strong>.</p>
<p>Si applica a tutte le categorie di lavoratori o alle figure equiparabili, come:</p>
<ul>
<li>soci lavoratori di cooperativa o di società;</li>
<li>tirocinanti;</li>
<li>studenti impegnati nell&#8217;alternanza scuola-lavoro;</li>
<li>partecipanti ai corsi di formazione professionale;</li>
<li>volontari;</li>
<li>lavoratori a progetto;</li>
<li>lavoratori a chiamata;</li>
<li>apprendisti.</li>
</ul>
<h3><strong>Quali sono gli adempimenti principali a carico delle aziende in materia di sicurezza?</strong></h3>
<p>L&#8217;adempimento varia e nella maggior parte dei casi l&#8217;onere di attuarli ricade sul Datore di lavoro, in quanto  figura come maggiore responsabilità all&#8217;interno dell&#8217;impresa. L&#8217;articolo 18 del DL 81/08 stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro, i principali obblighi sono:</p>
<ul>
<li>effettuare la valutazione dei rischi e redigere l&#8217;apposito documento;</li>
<li>assicurare la presenza di un servizio di prevenzione e protezione efficace;</li>
<li>nominare le principali figure partecipi della sicurezza;</li>
<li>programmare e assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria;</li>
<li>provvedere alla fornitura dispositivi di protezione individuale e collettiva;</li>
<li>provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in base al loro ruolo e al loro grado di responsabilità.</li>
</ul>
<h3><strong>Quali sono le principali figure?</strong></h3>
<p>Le principali figure che hanno il dovere di contribuire a rendere efficace la sicurezza sul lavoro in azienda sono:</p>
<ul>
<li>Datore di lavoro;</li>
<li>Dirigente per la sicurezza;</li>
<li>Preposto per la sicurezza;</li>
<li>Responsabile del servizio prevenzione e protezione;</li>
<li>Addetto al servizio prevenzione e protezione;</li>
<li>Medico Competente;</li>
<li>Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza;</li>
<li>Lavoratore;</li>
<li>Addetti alle emergenze (lotta antincendio e primo soccorso)</li>
</ul>
<p>Si tratta di figure a cui il D.lgs 81 assegna compiti specifici proporzionati al loro grado di responsabilità e, soprattutto, al loro grado di formazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sicurezza sul lavoro: la figura degli addetti alle emergenze</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 09:32:34 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[salute e sicurezza]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico Sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/03-PS-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Secondo il Decreto Legislativo 81/08, in ogni azienda devono essere presenti dei particolari lavoratori addetti a gestire le emergenze, che si presentano in azienda, e far fronte alla situazione di pericolo derivate da essi. Addetti alle emergenze: chi sono? Gli addetti alle emergenze sono dei lavoratori a cui viene affidato il compito, ai sensi degli [&#8230;]</p>
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<h3>Addetti alle emergenze: chi sono?</h3>
<p>Gli <strong>addetti alle emergenze</strong> sono dei lavoratori a cui viene affidato il compito, ai sensi degli articoli 18 e 43 del D.Lgs n. 81/08, di occuparsi di mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie a gestire le situazioni di emergenza.</p>
<p>Addetti alle emergenze, sono:</p>
<ul>
<li>addetti antincendio ed evacuazione;</li>
<li>addetti al primo soccorso.</li>
</ul>
<h3>Perché vengono nominati gli addetti alle emergenze di primo soccorso?</h3>
<p>Gli addetti devono essere nominati perché è<strong> obbligatorio</strong> farlo, ai sensi della normativa esposta nel Testo Unico per la Sicurezza, per tutelare la salute e l&#8217;integrità dei lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni. Non si può di certo sottovalutare l&#8217;insorgere di eventuali situazioni di pericolo improvvise o emergenze che richiedono la presenza del personale dovutamente qualificato.</p>
<p>Loro <strong>vengono nominati per occuparsi di</strong>:</p>
<ul>
<li> prevenzione incendi e lotta antincendio;</li>
<li>evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave o immediato;</li>
<li>salvataggio;</li>
<li>di primo soccorso;</li>
<li>gestione dell&#8217;emergenza.</li>
</ul>
<h3>Gli addetti alle emergenze da chi sono designati?</h3>
<p>I <strong>lavoratori che vengono designati quali addetti alla gestione delle emergenze sono nominati dal datore di lavoro</strong> o dal dirigente.</p>
<p>La designazione dei lavoratori avviene tramite un atto di nomina formale che attribuisce ai soggetti scelti le responsabilità e l&#8217;autorità necessaria a svolgere al meglio il loro ruolo, tale adempimento cartaceo rientra tra i documenti che è obbligatorio conservare in azienda.<br />
Il Decreto non stabilisce un <strong>numero minimo</strong>, ma sancisce che debba essere presente una squadra emergenze composta da un numero di membri ragionevolmente proporzionato alle caratteristiche dell&#8217;azienda stessa.<br />
Una volta nominati, l&#8217;elenco degli addetti deve essere pubblicizzato mediante affissione di segnaletica apposita.<br />
<strong>La nomina tuttavia diventerà effettiva soltanto a termine del percorso di formazione obbligatorio</strong>.</p>
<h3>I lavoratori incaricati al primo soccorso o alla prevenzione incendi possono rifiutare la designazione?</h3>
<p>Gli<strong> addetti designati non possono rifiutare l&#8217;incarico</strong> assegnato e devono accettarlo obbligatoriamente tranne in presenza di giustificati motivi documentati.</p>
<p>I motivi validi di rifiuto possono essere condizioni di salute inadatte allo svolgimento dell&#8217;incarico comprovate dal medico, ma in ogni caso è possibile rifarsi all&#8217;art. 18, comma 1, lett. c, che impone al datore di lavoro di affidare tali incarichi tenendo conto &#8220;delle loro capacità e condizioni in rapporto alla salute e sicurezza&#8221; e &#8220;delle carenze nella formazione avuta&#8221;.</p>
<h3>Requisiti e Formazione</h3>
<p>La formazione  è il requisito fondamentale che questi addetti devono avere, in quanto è impensabile che personale non preparato a dovere possa affrontare un&#8217;emergenza ed essere responsabile dell&#8217;incolumità di altri individui.<br />
I percorsi formativi si differenziano in base alla tipologia di incarico a cui si viene destinati ed hanno il compito di istruire i soggetti su tutte le procedure e i comportamenti da mettere in atto.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sicurezza antincendio: i nuovi chiarimenti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 08:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/normativa-antincendio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Nuovi chiarimenti sul DM del 15 settembre 2022 Dal 25 settembre 2022 sono scattati una serie di adempimenti e di obblighi in materia antincendio, a cui sono chiamati a rispondere tutti i datori di lavoro. I tre decreti ministeriali di settembre 2021 hanno portato, al definitivo e graduale superamento del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/normativa-antincendio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h4>Nuovi chiarimenti sul DM del 15 settembre 2022</h4>
<p><span style="font-weight: 400;">Dal 25 settembre 2022 sono scattati una serie di adempimenti e di obblighi in materia antincendio, a cui sono chiamati a rispondere tutti i datori di lavoro.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">I <strong>tre decreti ministeriali</strong> di settembre 2021 hanno portato, al definitivo e graduale superamento del <strong>Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.</strong></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> I tre decreti:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">il </span><b>Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021</b><span style="font-weight: 400;"> rende obbligatorio il registro dei controlli antincendio per tutte le attività con almeno un lavoratore (di fatto tutte); inoltre, la manutenzione dovrà essere effettuata da un tecnico manutentore antincendio qualificato (Allegato 2);</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">il </span><b>Decreto del Ministero dell’Interno  2 settembre 2021</b><span style="font-weight: 400;"> definisce le nuove regole su piano di emergenza obbligatorio, formazione addetti antincendio, gestione della sicurezza antincendio;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">il </span><b>Decreto del Ministero dell’Interno  3 settembre 2021</b><span style="font-weight: 400;"> introduce i nuovi criteri generali per la valutazione del rischio incendio con il nuovo “mini codice di prevenzione incendi” per le attività a basso rischio incendio prive di regola tecnica.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">L’ articolo 1 del decreto 15 settembre 2022 ha disposto </span><b>la proroga di un anno, </b><span style="font-weight: 400;">quindi al</span><b> 25 settembre 2023</b><span style="font-weight: 400;"> riguardante, esclusivamente, le sole disposizioni previste all’art. 4 del dm 1° settembre 2021 ossia in riferimento </span><span style="font-weight: 400;">alla </span><b>qualificazione </b><b style="font-style: inherit;">dei tecnici manutentori</b><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il chiarimento principale è stato fornito dai Vigili del Fuoco con la </span><b>circolare n. 16579/2022 del 7 novembre 2022 </b><span style="font-weight: 400;">a seguito della pubblicazione del decreto Controlli e la proroga di parte di esso mediante </span><b>decreto 15 settembre 2022</b><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<h4><b>Circolare del 7 novembre 2022 e i chiarimenti sul DM 15 settembre 2022</b></h4>
<p><span style="font-weight: 400;">La circolare intende fornire i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del provvedimento di proroga, ossia il </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">decreto 15 settembre 2022, a seguito di alcuni dubbi avanzati in merito.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La Direzione come prima cosa chiarisce che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del dm 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori; confermata, invece, l’obbligatorietà</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> (a partire dal 25 settembre 2022) delle altre disposizioni stabiliti dal decreto Controlli.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Dunque, a partire dalla data 25 settembre 2022 si fa riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza </span><span style="font-size: 16px; font-weight: 400;">di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (stabiliti nell’Allegato I del decreto 1° settembre 2021) e quindi, </span><span style="font-size: 16px; font-weight: 400;">dovrà essere predisposto il registro dei controlli, obbligo in capo al datore di lavoro.</span></p>
<h3><b>Decreto 1° settembre 2021: nuovi obblighi dal 25 settembre 2022</b></h3>
<p><span style="font-weight: 400;">Il decreto Controlli, </span><strong>decreto 1° settembre 2021</strong><span style="font-weight: 400;">, recante “</span><i><span style="font-weight: 400;">Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</span></i><span style="font-weight: 400;">” attua quanto previsto dall’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del </span><strong>decreto legislativo n. 81/2008</strong><span style="font-weight: 400;"> (Testo unico sicurezza), fornendo i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">L’art. 1 del decreto introduce le seguenti definizioni:</span></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>manutenzione</b><span style="font-weight: 400;">: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>tecnico manutentore qualificato</b><span style="font-weight: 400;">: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>qualifica</b><span style="font-weight: 400;">: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>controllo periodico</b><span style="font-weight: 400;">: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;</span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>sorveglianza</b><span style="font-weight: 400;">: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e </span></li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo </span><span style="font-weight: 400;">aver ricevuto adeguate istruzioni.</span></li>
</ul>
<p><span style="font-weight: 400;">L’art. 3 fa riferimento ai </span><b>controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio</b><span style="font-weight: 400;">. Nel dettaglio, il decreto prevede che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> siano eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo le regole, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I del decreto.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Inoltre, il decreto prevede che il datore di lavoro deve predisporre</span><b> un registro dei controlli</b><span style="font-weight: 400;"> dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Dal 25 settembre 2022 il registro antincendio è obbligatorio per ogni attività lavorativa con almeno un lavoratore! Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La </span><b>qualificazione dei tecnici manutentori,</b><span style="font-weight: 400;"> trattata nell’art. 4, dispone che gli interventi di manutenzione e di controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati. </span></p>
<p><strong>In allegato circolare VVF del 7 novembre 2022</strong></p>
<p><a href="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/11/circolareVVF_7_11_2022.pdf">circolareVVF_7_11_2022</a></p>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: la figura del Lavoratore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 08:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico 81/08]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/10/sicurezza-cantieri-1024x683-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Chi è il lavoratore? DEFINIZIONE SECONDO D.Lgs 81/08: Il D.Lgs 81/08 denominato &#8220;Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro&#8221; da una specifica definizione di lavoratore: &#8220;«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-la-figura-del-lavoratore/">Sicurezza sul lavoro: la figura del Lavoratore</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/10/sicurezza-cantieri-1024x683-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3>Chi è il lavoratore?</h3>
<h4><strong>DEFINIZIONE SECONDO D.Lgs 81/08:</strong></h4>
<p>Il D.Lgs 81/08 denominato <strong>&#8220;Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro&#8221;</strong> da una specifica definizione di lavoratore:</p>
<p>&#8220;«lavoratore»: persona che, <strong>indipendentemente dalla tipologia contrattuale</strong>, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro <strong>pubblico o privato</strong>,</p>
<p>con o senza retribuzione, anche al solo fine di <strong>apprendere un mestiere</strong>, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.</p>
<p>Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;</p>
<p>l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N) , e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di <strong>tirocini formativi</strong> e di orientamento di cui all’articolo 18</p>
<p>della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N) , e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le</p>
<p>scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; <strong>l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari</strong> e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi</p>
<p>in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;</p>
<p>il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N) , e successive modificazioni.&#8221;</p>
<p>Questo si traduce nel fatto che vengano comparati a Lavoratori i <strong>soci lavoratori, gli stagisti, gli apprendisti, i volontari, i lavoratori socialmente utili</strong>.</p>
<h5>Come si traduce questa definizione?</h5>
<h6>Che molte attività che prima non ricadevano nel DPR 462 in quanto non avevano al proprio interno un lavoratore adesso ci ricadono in pieno.</h6>
<h6>Alcuni esempi:</h6>
<ul>
<li><strong>I bar</strong> che durante le stagioni estive assumono anche come apprendisti personale &#8220;a tempo&#8221;.</li>
<li><strong>Gli studi professionali</strong> che prendono gli stagisti dalle scuole per brevi periodi durante l&#8217;anno.</li>
<li><strong>Le società con due soci</strong>, in cui un socio viene considerato un lavoratore.</li>
</ul>
<p>Gli esempi sono tantissimi, quindi prima di dire che la propria attività non ricade negli obblighi del <strong>DPR 462</strong> è sempre meglio consultarsi  ed informarsi  onde evitare spiacevoli ammende amministrative e penali.<strong> </strong></p>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: la figura del Preposto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 09:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[la figura del Preposto]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza e salute nei luoghi di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/10/Sicurezza_sul-_lavoro_la_figura_del_Preposto-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Chi è il preposto? Il preposto secondo l’art 2 del D.Lgs. 81/2008, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sicurezza-sul-lavoro-la-figura-del-preposto/">Sicurezza sul lavoro: la figura del Preposto</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/10/Sicurezza_sul-_lavoro_la_figura_del_Preposto-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3>Chi è il preposto?</h3>
<p>Il preposto secondo l’art 2 del <strong>D.Lgs. 81/2008</strong>, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, <strong>sovrintende l’attività lavorativa</strong> e <strong>garantisce l’attuazione delle direttive ricevute</strong>, <strong>controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori</strong> ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 1, comma 2, lett. d).<br />
Il preposto rappresenta, nell’ambito della concreta organizzazione aziendale, il soggetto che si trova a diretto contatto con il <strong>lavoratore </strong>e che, dotato di un potere di supremazia sullo stesso che gli deriva dalla strutturazione gerarchica dell’attività aziendale, è tenuto a vigilare sulla concreta esecuzione in sicurezza della mansione lavorativa affidata al dipendente.</p>
<h3>Quali sono i suoi gli obblighi e le sue responsabilità?</h3>
<ul>
<li>Il preposto ha obblighi e responsabilità minori del datore di lavoro e del <strong>dirigente</strong>, non dovendo occuparsi di compiti organizzativi, né di predisposizione delle misure preventive. L’art. 19 “Obblighi del preposto” dispone che questi soggetti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano:</li>
<li><strong>sovrintendere e vigilare</strong> sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;</li>
<li>verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un <strong>rischio grave e specifico</strong>;</li>
<li>richiedere l’<strong>osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio</strong> in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</li>
<li>informare il più presto possibile i lavoratori esposti al <strong>rischio di un pericolo grave e immediato</strong> circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;</li>
<li>astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste <strong>un pericolo grave ed immediato</strong>;</li>
<li><strong>segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente</strong> sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;</li>
<li>frequentare appositi <strong>corsi di formazione.</strong></li>
</ul>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: la figura del medico competente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 08:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto legislativo 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[medico competente]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sorveglianza sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico 81/08]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/Medico-competente-immagine-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />In questo articolo ci concentreremo sul tema della sorveglianza sanitaria in azienda, in particolare sul ruolo del medico designato dal datore di lavoro e su tutto ciò che c&#8217;è da sapere su questo professionista. &#160; Chi è il medico competente? Il medico competente in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, è una figura professionale che, avendone titolo e requisiti [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/09/Medico-competente-immagine-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><h3>In questo articolo ci concentreremo sul tema della sorveglianza sanitaria in azienda, in particolare sul ruolo del <strong>medico </strong>designato dal datore di lavoro e su tutto ciò che c&#8217;è da sapere su questo professionista.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Chi è il medico competente?</strong></h2>
<p>Il medico competente in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, è una figura professionale <strong>che, avendone titolo e requisiti professionali, si occupa di svolgere attività di sorveglianza e visite mediche</strong> per assicurarsi che i lavoratori godano di buona salute.</p>
<p>È solitamente un libero professionista o dipendente di struttura sanitaria, che ha conseguito una specializzazione in medicina del lavoro oppure in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, che deve risultare iscritto ad un elenco nazionale dei medici competenti, reperibile da ogni datore di lavoro sul sito del ministero ed iscritto all&#8217;ordine dei medici nazionale.</p>
<h2><strong> </strong></h2>
<h2><strong>Quale formazione deve avere il Medico Competente aziendale?</strong></h2>
<p>In base a quanto previsto prima dal D.Lgs. 626/94 poi dal D.Lgs. 277/91 ed infine dal decreto legislativo 81/08 chi fa il medico competente deve:</p>
<ul>
<li>essere <strong>specializzato in medicina del lavoro</strong> o in igiene e medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell&#8217;Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;</li>
<li>aver <strong>effettuato docenza o libera docenza in medicina del lavoro</strong> o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;</li>
<li>possedere l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , il cosiddetto <strong>medico autorizzato ai sensi della 277</strong>.</li>
</ul>
<h3><strong> </strong></h3>
<h3><strong>Differenza tra medico competente e medico di base</strong></h3>
<p>Il medico Competente effettua visite mediche per assicurarsi che all&#8217;interno dell&#8217;attività lavorativa non vi sia il rischio di malattie causate dalle mansioni ricoperte dal lavoratore. Possiede quindi delle <strong>competenze differenti</strong>, volte a individuare i probabili rischi per la sicurezza nell&#8217; ambiente di lavoro.</p>
<p>Il medico di famiglia, invece, si limita a stabilire le buone condizioni di benessere dell&#8217;individuo.</p>
<h2><strong>Quali sono i suoi compiti?</strong></h2>
<p>Quindi vediamo in pratica cosa fa il medico competente in azienda.</p>
<p>In primo luogo dopo aver visionato la valutazione dei rischi, ed aver effettuato il sopralluogo nei luoghi di lavoro, il medico competente deve programmare ed effettuare la <strong>sorveglianza sanitaria</strong> attraverso l&#8217;esecuzione della visita medica preventiva e periodica dei lavoratori, con relativa redazione della documentazione sanitaria, cioè di una <strong>cartella sanitaria di rischio</strong>, al fine di escludere la possibilità di inabilità alle mansioni lavorative dello stesso.</p>
<h2><strong>Quando effettua la sorveglianza sanitaria sui lavoratori?</strong></h2>
<p>Nell&#8217;ambito della sorveglianza sanitaria il medico competente ha alcuni altri obblighi disciplinati dall&#8217;art. 25 del D.Lgs 81/08.</p>
<p>Pertanto il medico competente:</p>
<ul>
<li>collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;</li>
<li>programma ed effettua la <strong>visita medica periodica</strong> dei lavoratori al fine di esprimere <strong>giudizio di idoneità</strong> alle mansioni svolte</li>
<li>fornisce informazioni al datore di lavoro ed ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;</li>
<li>informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;</li>
<li>visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l&#8217;anno;</li>
<li>trasmettere entro il primo trimestre dell&#8217;anno successivo all&#8217;anno di riferimento, le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio,</li>
<li> verificare l&#8217;esistenza di un servizio di primo soccorso</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Quali visite deve effettuare il medico competente?</strong></h2>
<p>Le visite mediche inerenti la medicina del lavoro previste dal ministero della salute possono essere:</p>
<ul>
<li>visite periodiche</li>
<li><strong>preventive in fase di preassunzione, </strong></li>
<li><strong>preassuntive</strong>,</li>
<li>su richiesta del lavoratore,</li>
<li>in occasione del cambio della mansione,</li>
<li>dopo infortunio,</li>
<li>per congedo maternità,</li>
<li>alla cessazione del rapporto di lavoro</li>
</ul>
<h2><strong>Chi esprime il giudizio di idoneità del lavoratore?</strong></h2>
<p>Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:</p>
<ol>
<li>a) idoneità;</li>
<li>b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;</li>
<li>c) inidoneità temporanea, di cui vanno precisati i limiti temporali di validità;</li>
<li>d) inidoneità permanente.</li>
</ol>
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		<title>Valutazione del rischio di incendio e formazione antincendio, aggiornamenti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 10:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamento formazione antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[D.M. 2/09/2021 antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[D.M. 3/09/2021]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico 81/08]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico sicurezza sui luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Valutazione del rischio di incendio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/valutazione-del-rischio-incendi-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Valutazione del rischio di incendio e formazione antincendio, aggiornamenti. I Decreti Ministeriali del 2 e 3 settembre 2021 sostituiscono il D.M. del &#8217;98. Sia per la gestione dell&#8217;emergenza che per la formazione antincendio e valutazione del rischio di incendio. Ma l&#8217;adeguamento comporta dei tempi che consentono di lavorare per raggiungere questi obiettivi. Infatti i decreti [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/valutazione-del-rischio-incendi-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Valutazione del rischio di incendio e formazione antincendio, aggiornamenti. I Decreti Ministeriali del 2 e 3 settembre 2021 sostituiscono il D.M. del &#8217;98. Sia per la gestione dell&#8217;emergenza che per la formazione antincendio e valutazione del rischio di incendio. Ma l&#8217;adeguamento comporta dei tempi che consentono di lavorare per raggiungere questi obiettivi. Infatti i decreti del 2021 non sono ancora entrati in vigore in quanto bisognerà attendere un anno a partire dalla data di pubblicazione.</p>
<h3>Valutazione del rischio di incendio, l&#8217;entrata in vigore dei Decreti</h3>
<p>Il D.M. 02/09/2021 contiene &#8220;modifiche ai contenuti del piano di emergenza, prove di evacuazione anche per luoghi aperti al pubblico con affollamento superiore a 50 persone. Oltre all&#8217; aggiornamento formazione antincendio, prova pratica per rischio basso, requisiti dei docenti. Questo decreto è stato pubblicato il 4/10/2021 e quindi entrerà in vigore il 4/10/2022.  Mentre il D.M. 03/09/2021 aggiorna la &#8220;valutazione dei rischi e prescrizioni antincendio in attività non soggette al D.P.R. 151/11. Questo decreto è stato pubblicato il 29/10/2021 e quindi entrerà in vigore il 29/10/2022.</p>
<h3>Valutazione del rischio di incendio, il periodo transitorio</h3>
<p>Il Decreto Ministeriale 2/09/2021 per la formazione antincendio prevede un periodo transitorio. Ovvero tutti i corsi pianificati prima del 4/10/2022- e programmati con i contenuti del Decreto del &#8217;98 con docenti qualificati- possono essere svolti anche dopo il 4/10/2022. Ma non oltre il 4/04/2023. E&#8217; sempre utile pianificare con traccia oggettiva la pianificazione antecedente il 4/10/2022. Inoltre per gli incaricati antincendio che alla data del 04/10/2022 hanno il corso scaduto in base alla nuova norma hanno un anno di tempo per partecipare all&#8217;aggiornamento. Invece i corsi che scadranno dopo il 04/10/2022 dovranno provvedere all&#8217;aggiornamento pena una potenziale sanzione.</p>
<h3>L&#8217;aggiornamento</h3>
<p>L&#8217;aggiornamento della valutazione dei rischi di incendio e l&#8217;allineamento alle prescrizioni secondo il minicodice (allegato I D.M. 03/09/2021) si dovrà applicare solo in caso di modifiche come previsto dall&#8217;art.29 del D.Lgsl. 81/08. E ciò vale per le attività a rischio basso, o codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) e per il resto delle attività non soggette al D.P.R. 151/11. Inoltre sono previste modifiche del processo produttivo, con l&#8217;implementazione di impianti, la creazione di nuovi reparti ed altre che andranno a modificare le condizioni antincendio dell&#8217;edificio.</p>
<p>A questo si aggiunge un aggiornamento dell&#8217;organizzazione del lavoro. Ovvero attivazione di turni notturni e modifiche sostanziali che possano impattare sull&#8217;organizzazione della sicurezza antincendio. Oltre al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione. Infatti sarà possibile valutare in base alle disponibilità del mercato, i dispositivi e i mezzi opportuni per la gestione antincendio nell&#8217;azienda. La scelta ovviamente sarà condizionata dalle nuove prescrizioni. Altro aggiornamento concerne la verifica di infortuni significativi. Ovvero in caso di incendi o principi di incendio quando risulti necessario capire se le misure attualmente in vigore sono ancora funzionali alla nostra attività.</p>
<h3>Le scadenze temporali</h3>
<p>Entro il 4/10/2022 bisogna provvedere all&#8217;integrazione del piano di emergenza per le attività già soggette all&#8217;obbligo in base al D.M. 10/03/1998. Sempre entro il 4/10/2022 bisogna provvedere alla redazione del piano di emergenza e pianificazione della prova di evacuazione per le attività aperte al pubblico. Ovvero quelle con oltre 50 persone di affollamento, precedentemente non soggette. E sempre entro il 4/10/2022 si dovrà provvedere all&#8217;applicazione delle prescrizioni sui corsi di formazione antincendio, inclusi i requisiti dei docenti. E per tutti i corsi che non sono già stati pianificati prima di questa data.</p>
<p>Invece entro il 29/10/2022 bisognerà effettuare la valutazione del rischio antincendio con le nuove norme. Il 04/04/2023 scade il termine entro cui terminare eventuali attività di formazione antincendio secondo il D.M. 10/03/1998. A patto che siano state pianificate prima del 04/04/2022. E infine entro il 04/10/2023 sarà necessario sottoporre ad aggiornamento gli incaricati antincendio la cui formazione era stata svolta prima del 04/10/2017.</p>
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