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	<title>Ispettorato nazionale del Lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
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	<title>Ispettorato nazionale del Lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<item>
		<title>Nota n. 9326/2024 : Patente a crediti &#8211; chiarimenti sul regime sanzionatorio.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 07:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[patente a crediti.]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/12/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-30-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Con la nota n. 9326/2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti operativi sul sistema della patente a crediti, disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008. Questa nuova misura è stata introdotta per qualificare le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, promuovendo standard più elevati di sicurezza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/nota-n-9326-2024-patente-a-crediti-chiarimenti-sul-regime-sanzionatorio/">Nota n. 9326/2024 : Patente a crediti &#8211; chiarimenti sul regime sanzionatorio.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/12/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-30-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Con la <strong>nota n. 9326/2024</strong>, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti operativi sul sistema della <strong>patente a crediti</strong>, disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.</p>
<p>Questa nuova misura è stata introdotta per qualificare le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, promuovendo standard più elevati di sicurezza e legalità nel settore edilizio.</p>
<h3><strong>Patente a crediti: funzionamento</strong></h3>
<ul>
<li><strong>Punteggio iniziale</strong>: Tutti i soggetti qualificati ricevono 30 crediti al momento della registrazione.</li>
<li><strong>Decurtazioni e incrementi</strong>: Il punteggio può variare fino a un massimo di 100 punti, in base al rispetto o meno delle normative.</li>
<li><strong>Soglia minima</strong>: Un punteggio inferiore a 15 crediti implica l’impossibilità di operare nei cantieri temporanei o mobili.</li>
<li><strong>Eccezioni</strong>: Se i lavori in corso superano il 30% del valore contrattuale, è consentita l’ultimazione degli stessi anche in caso di perdita della patente.</li>
</ul>
<h3><strong>Sanzioni per violazioni</strong></h3>
<h4><strong>1. Imprese e lavoratori autonomi senza patente o con meno di 15 punti</strong></h4>
<p>Le sanzioni previste includono:</p>
<ul>
<li><strong>Sanzione amministrativa</strong>:
<ul>
<li>Pari al <strong>10% del valore dei lavori</strong>, al netto dell’IVA.</li>
<li>Sanzione minima: <strong>6.000 euro</strong>, applicata se il valore non è determinabile.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Esclusione dai lavori pubblici</strong>: Inibizione alla partecipazione ad appalti per 6 mesi.</li>
<li><strong>Blocco dei lavori</strong>: L’ispettore può ordinare l’interruzione delle attività, con possibile denuncia penale ai sensi dell’art. 650 c.p.</li>
<li><strong>Calcolo della sanzione</strong>:
<ul>
<li>Si considera il valore indicato nel contratto o nei preventivi approvati.</li>
<li>In assenza di documentazione, si applica la soglia minima di 6.000 euro.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h4><strong>2. Committenti e responsabili dei lavori</strong></h4>
<p>In base all’art. 90, comma 9, lett. b-bis del D.Lgs. n. 81/2008:</p>
<ul>
<li><strong>Obbligo di verifica</strong>: I committenti devono accertarsi che imprese e lavoratori autonomi possiedano la patente o attestazioni equivalenti (es. qualificazione SOA).</li>
<li><strong>Sanzioni per omessa verifica</strong>:
<ul>
<li>Ammenda compresa tra <strong>711,92 euro e 2.562,91 euro</strong>.</li>
<li>Applicazione di una diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Esenzioni</strong>:
<ul>
<li>Nessuna sanzione è prevista se la patente viene sospesa o revocata, o se il punteggio scende sotto i 15 crediti <strong>dopo l’affidamento dei lavori</strong>.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3><strong>Appalti pubblici: provvedimenti interdittivi</strong></h3>
<p>In caso di irregolarità, l’<strong>esclusione da gare e appalti pubblici</strong> per 6 mesi è di competenza del <strong>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</strong>. L’Ispettore del Lavoro deve:</p>
<ul>
<li>Informare l’ANAC e il Ministero per l’adozione del provvedimento.</li>
<li>Ordinare l’allontanamento immediato del soggetto non qualificato dal cantiere.</li>
</ul>
<h3><strong>Considerazioni operative</strong></h3>
<p>Il nuovo sistema della patente a crediti rappresenta un passo decisivo per la regolamentazione dei cantieri temporanei e mobili. Per evitare sanzioni, è essenziale che tutti gli attori coinvolti:</p>
<ol>
<li><strong>Committenti e responsabili</strong>: Verifichino con rigore la validità delle patenti o delle attestazioni SOA prima dell’avvio dei lavori.</li>
<li><strong>Imprese e lavoratori autonomi</strong>: Mantengano un punteggio minimo di 15 crediti, adottando comportamenti conformi alle normative.</li>
<li><strong>Adeguamento ai nuovi obblighi</strong>: Implementare procedure di controllo interne e formazione per prevenire decurtazioni di punti o altre violazioni.</li>
</ol>
<p>Questa disciplina, in vigore dal <strong>1° ottobre 2024</strong>, richiede un’attenta pianificazione e monitoraggio continuo per garantire la conformità normativa e la continuità operativa nei cantieri.</p>
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		<title>Patente a crediti e a tempo.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 06:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[patente a crediti.]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-26-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Ha validità temporanea la patente a crediti richiesta tramite pec. Scade il 31 ottobre e dal 1° novembre non consente più l’accesso ai cantieri edili ai rispettivi titolari, imprese o lavoratori autonomi. Per poter operare nei cantieri edili, pertanto, dovranno necessariamente averne fatto richiesta online. Lo precisa l’ispettorato nazionale del lavoro nelle prime risposte alle [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2024/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-26-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Ha validità <strong>temporanea</strong> la <strong>patente a crediti</strong> richiesta tramite <strong>pec</strong>.</p>
<p>Scade il <strong>31 ottobre</strong> e dal <strong>1° novembre</strong> non consente più l’accesso ai <strong>cantieri edili</strong> ai rispettivi titolari, <strong>imprese</strong> o <strong>lavoratori autonomi</strong>. Per poter operare nei cantieri edili, pertanto, dovranno necessariamente averne fatto <strong>richiesta online</strong>.</p>
<p>Lo precisa l’<strong>ispettorato nazionale del lavoro</strong> nelle prime risposte alle <strong>Faq</strong> del <strong>4 ottobre</strong>, chiarendo che chi ha fatto o farà richiesta della patente con <strong>Pec</strong> entro fine mese, dovrà replicare la richiesta sul portale dell’<strong>Inl</strong> entro lo stesso termine (<strong>31 ottobre</strong>).</p>
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		<title>Corso di formazione all&#8217;INL: assunti 800 ispettori</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 07:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Corso di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ispettori tecnici]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ministro calderone]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/09/Schermata-2023-09-29-alle-17.31.06-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Corso di formazione all&#039;INL: assunti 800 ispettori" decoding="async" />Corso di formazione all&#8217;INL: assunti 800 ispettori Inaugurato, presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, il corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per 800 ispettori tecnici. Il Ministro dopo il proprio intervento ha letto il messaggio di buon lavoro inviatole dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dichiarazioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/corso-di-formazione-all-inl-assunti-800-ispettori/">Corso di formazione all&#8217;INL: assunti 800 ispettori</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/09/Schermata-2023-09-29-alle-17.31.06-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Corso di formazione all&#039;INL: assunti 800 ispettori" decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Corso di formazione all&#8217;INL: assunti 800 ispettori</p>
<p style="font-weight: 400">Inaugurato, presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, il corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per 800 ispettori tecnici. Il Ministro dopo il proprio intervento ha letto il <u>messaggio di buon lavoro</u> inviatole dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.</p>
<h6>Dichiarazioni del Ministro Calderone</h6>
<p style="font-weight: 400">&#8220;<em>La presa in servizio degli ispettori tecnici ha una importanza fondamentale. Una presenza e una competenza di cui sentivamo fortemente bisogno. Un numero che sicuramente dovrà aumentare e per il quale stiamo lavorando con tutto il nostro impegno. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro rappresenta uno dei presidi di legalità dello Stato. E la sua attività rimane di fondamentale importanza perché è attraverso la preventiva verifica della messa a norma dei luoghi di lavoro che si possono prevenire incidenti e infortuni mortali. Occorre anche promuovere la cultura della formazione e della prevenzione a partire dai più giovani e dalle scuole</em>&#8220;.</p>
<p style="font-weight: 400">Il corso, che durerà 6 settimane in aula e successivamente vedrà un&#8217;intensa attività di affiancamento, si pone come parte fondante del presidio necessario in tema di salute e sicurezza.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Presenti all&#8217;evento</h6>
<ul>
<li style="font-weight: 400">Paolo Pennesi, Direttore dell’INL;</li>
<li style="font-weight: 400">Mauro Nori, Capo Gabinetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;</li>
<li style="font-weight: 400">Gennaro Gaddi, Direttore Generale della D.G. per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;</li>
<li style="font-weight: 400">Andrea Tardiola, Direttore Generale INAIL;</li>
<li style="font-weight: 400">Giovanni Conzo, Procuratore della Repubblica;</li>
<li style="font-weight: 400">Renato Pingue, Coordinatore scientifico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.</li>
</ul>
<p style="font-weight: 400">
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/corso-di-formazione-all-inl-assunti-800-ispettori/">Corso di formazione all&#8217;INL: assunti 800 ispettori</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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		<item>
		<title>Tavolo sulla sicurezza sul lavoro. In arrivo 983 ispettori tecnici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 07:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni datoriali e sindacali]]></category>
		<category><![CDATA[attività di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri ispettori del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ispettori tecnici]]></category>
		<category><![CDATA[ispezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro Marina Calderone]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[tavolo sulla sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Viceministro Maria Teresa Bellucci]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-23-alle-09.26.55-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Tavolo sulla sicurezza sul lavoro. In arrivo 983 ispettori tecnici" decoding="async" />Nuovo tavolo sulla sicurezza sul lavoro. In arrivo 983 ispettori tecnici Si è svolto nella mattinata del 22 giugno l&#8217;incontro del tavolo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ha coinvolto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le associazioni datoriali e sindacali. L&#8217;appuntamento è stata l&#8217;occasione giusta per presentare le attività fin qui [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/tavolo-sulla-sicurezza-sul-lavoro-in-arrivo-983-ispettori-tecnici/">Tavolo sulla sicurezza sul lavoro. In arrivo 983 ispettori tecnici</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-23-alle-09.26.55-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Tavolo sulla sicurezza sul lavoro. In arrivo 983 ispettori tecnici" decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Nuovo tavolo sulla sicurezza sul lavoro. In arrivo 983 ispettori tecnici</p>
<p style="font-weight: 400">Si è svolto nella mattinata del 22 giugno l&#8217;incontro del <strong>tavolo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</strong> Ha coinvolto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le associazioni datoriali e sindacali.</p>
<p style="font-weight: 400">L&#8217;appuntamento è stata l&#8217;occasione giusta per presentare le attività fin qui svolte dal Dicastero e per pianificare gli obiettivi futuri. Come la calendarizzazione dei prossimi tavoli tematici già dalla prima settimana di luglio prossimo.</p>
<p style="font-weight: 400">Nel corso del tavolo hanno preso parte il Ministro <strong>Marina Calderone</strong> e il Viceministro <strong>Maria Teresa Bellucci. </strong>E&#8217; stato annunciato l&#8217;ingresso in forza INL di <strong>983 ispettori tecnici</strong>, vincitori di concorso, che prenderanno servizio nei primi giorni di luglio 2023. A questi si aggiungeranno <strong>42 carabinieri ispettori del lavoro</strong> al momento impegnati in attività di formazione.</p>
<p style="font-weight: 400">Nel presentare il monitoraggio sull&#8217;attività di controllo da parte dell&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro è emersa la crescita dell&#8217;8% delle ispezioni INL nel primo trimestre 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre dalle stime per i primi 6 mesi di quest&#8217;anno, gli accessi ispettivi salgono al 26,3%. Aumentata anche la capacità dell&#8217;Istituto di intercettare le irregolarità in materia di sicurezza: grazie all&#8217;attività di intelligence con cui si indirizzano i controlli nelle situazioni potenzialmente più a rischio, le ispezioni di questi primi mesi del 2023 hanno permesso di riscontrare irregolarità nell&#8217;86% dei casi (+3% rispetto al 2022).</p>
<p style="font-weight: 400">Le parole del Ministro Calderone</p>
<p>&#8220;Giornata importante che rappresenta il mettere un ulteriore tassello su un percorso di riforma circa importanti strumenti per il mondo del lavoro. E contemporaneamente rappresenta dialogo e confronto con le parti sociali che per noi sono imprescindibili&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/tavolo-sulla-sicurezza-sul-lavoro-in-arrivo-983-ispettori-tecnici/">Tavolo sulla sicurezza sul lavoro. In arrivo 983 ispettori tecnici</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Decreto flussi e lavoratori stranieri</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 07:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenti del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[decreto flussi]]></category>
		<category><![CDATA[flussi d'ingresso legali]]></category>
		<category><![CDATA[INL]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro stagionale]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro subordinato]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazioni dei datori di lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/Schermata-2023-03-28-alle-17.49.06-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="DECRETO FLUSSI" decoding="async" />DECRETO FLUSSI E LAVORATORI STRANIERI L&#8217;INL Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica la nota della Direzione Centrale per la Tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro &#8211; prot. n. 2066 del 21 marzo 2023 &#8211; sui contenuti del D.L. n. 20/2023: semplificazione delle procedure di rilascio del nulla &#8211; osta al lavoro; soggetti cui sono demandate le [&#8230;]</p>
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<div class="column">
<p>DECRETO FLUSSI E LAVORATORI STRANIERI</p>
<p>L&#8217;INL Ispettorato Nazionale del Lavoro <span style="font-size: 16px">pubblica la nota della Direzione Centrale per la Tutela, la </span><span style="font-size: 16px">vigilanza e la sicurezza del lavoro &#8211; prot. n. 2066 del 21 marzo 2023 &#8211; sui contenuti del D.L. n. 20/2023:</span></p>
</div>
</div>
<ul>
<li><span style="font-size: 16px">semplificazione delle procedure di rilascio del nulla &#8211; osta al lavoro;</span></li>
<li><span style="font-size: 16px">soggetti cui sono demandate le verifiche;</span></li>
<li><span style="font-size: 16px">capacità economica del datore di lavoro;</span></li>
<li><span style="font-size: 16px">verifica della congruità del numero di richieste presentate, asseverazione e protocolli d’intesa tra </span><span style="font-size: 16px">Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e organizzazioni dei datori di lavoro.</span></li>
</ul>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h6>Chiarificazione INL</h6>
<p>La verifica dei requisiti delle prescrizioni del <span style="font-size: 16px">contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste è demandata: </span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: 16px">ai Consulenti del Lavoro </span></li>
<li><span style="font-size: 16px">alle organizzazioni dei datori di lavoro.</span></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h6>Decreto Flussi. Flussi d’ingresso legali dei lavoratori stranieri</h6>
<p>Le quote massime di <span style="font-size: 16px">stranieri da ammettere per lavoro subordinato (</span><span style="font-size: 16px">stagionale \ lavoro autonomo), sono definite per il triennio 2023-2025.</span></p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Sulla capacità economica del datore di lavoro, l’Ispettorato specifica che la soglia economica di 30 mila <span style="font-size: 16px">euro per la presentazione di una sola istanza non deve essere automaticamente moltiplicata per il </span><span style="font-size: 16px">numero dei lavoratori da assumere. Nel settore domestico la soglia reddituale scende, invece, a 20 mila </span><span style="font-size: 16px">euro, limite che sale a 27 mila euro nel caso in cui la famiglia del datore di lavoro sia composta da più </span><span style="font-size: 16px">familiari conviventi.</span></p>
</div>
</div>
</div>
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		<item>
		<title>Nuove misure per la sicurezza dei lavoratori nel Pnrr, la campagna del Ministero</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 09:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[nuove misure per la sicurezza dei lavoratori nel Pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[nuove misure per la sicurezza nel Pnrr]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto Inail 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/corso-preposti-dirigenti-padova-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Nuove misure per la sicurezza dei lavoratori, il Ministero apre la campagna. &#8220;Sicuri, insieme, si deve: più impegno in sicurezza sul lavoro&#8221;. Questo è lo slogan scelto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la campagna di sensibilizzazione tesa a promuovere le nuove misure per la sicurezza dei lavoratori. L&#8217;obiettivo della campagna è [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/corso-preposti-dirigenti-padova-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Nuove misure per la sicurezza dei lavoratori, il Ministero apre la campagna. &#8220;Sicuri, insieme, si deve: più impegno in sicurezza sul lavoro&#8221;. Questo è lo slogan scelto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la campagna di sensibilizzazione tesa a promuovere le nuove misure per la sicurezza dei lavoratori. L&#8217;obiettivo della campagna è di favorire il coinvolgimento di tutta la collettività e di spingere per una cultura della condivisione della sicurezza. Le nuove misure per la sicurezza dei lavoratori nel Pnrr prevedono un potenziamento dell&#8217;organico e il raddoppio delle ispezioni.</p>
<h3>Nuove misure per la sicurezza dei lavoratori nel Pnrr</h3>
<p>Dallo scorso giugno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha lanciato una campagna di sensibilizzazione trasmessa su tutti gli organi di stampa nazionali come parte integrante della strategia di contrasto agli incidenti sul lavoro. E&#8217; stato divulgato un appello che richiama al senso di responsabilità di ognuno per contrastare un fenomeno che nel 2021 ha segnato una crescita. E che arriva a pochi mesi dall’approvazione di nuove norme per la sicurezza inserite nel PNRR.</p>
<h3>Nuove misure per la sicurezza dei lavoratori, l&#8217;obiettivo della campagna di sensibilizzazione</h3>
<p>Di fronte a un fenomeno che non accenna a diminuire, il senso della campagna è lanciare un appello collettivo al fine di accrescere e incoraggiare un senso diffuso di responsabilità. L’iniziativa di comunicazione del Ministero vuole</p>
<ul>
<li>evidenziare il rinnovato impegno delle istituzioni per fronteggiare l’emergenza;</li>
<li>segnalare le misure introdotte per arginare l’emergenza. Con il rafforzamento del sistema di vigilanza e delle sanzioni, interventi di formazione per lavoratori e imprese;</li>
<li>evidenziare che per superare la drammatica situazione attuale è necessario l’impegno congiunto di tutti;</li>
<li>evidenziare l’importanza della prevenzione e accrescere il senso di responsabilità di ognuno.</li>
</ul>
<h3>Lo spot sulla sicurezza richiama l&#8217;opinione pubblica sul coinvolgimento dell&#8217;intera società</h3>
<p>Rivolto principalmente ai lavoratori e ai datori di lavoro lo spot sulla sicurezza coinvolge fortemente anche opinione pubblica, parti sociali e stakeholders. Lo slogan stesso dell’iniziativa &#8220;Sicuri, insieme, si deve&#8221; si concentra sul fatto che la sicurezza sul lavoro è un obiettivo comune, che riguarda l’intera società italiana e che va raggiunto con l’impegno di tutti.</p>
<p>“Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro“, è l&#8217;appello dello spot. E che richiama alla consapevolezza che le regole da sole non bastano e che il contributo di ognuno è indispensabile per accrescere e incoraggiare un diffuso senso di responsabilità. Oltre a rappresentare un’occasione per riflettere e arginare le morti bianche, la campagna ricorda anche l’impegno istituzionale che ha portato il Governo a varare nuove norme sulla sicurezza. In particolare prevedendo più attività di formazione, maggiori controlli e sanzioni.</p>
<h3>Nuove misure per la sicurezza nel PNRR</h3>
<p>Ad aprile 2022 il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto con misure urgenti di attuazione del Pnrr. Tra queste la norma proposta dal Ministro  Orlando tesa ad assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti il decreto prevede che l’Inail promuova appositi protocolli d’intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Pnrr.</p>
<p>L&#8217;obiettivo è attivare:</p>
<ul>
<li>programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza. Per qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;</li>
<li>progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro. Ma anche materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;</li>
<li>sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;</li>
<li>iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in logica di coerenza con quanto espresso nella Strategia europea 2021-2027;</li>
<li>Organico INL potenziato e raddoppio delle ispezioni</li>
</ul>
<h3>Potenziamento dell&#8217;organico dell&#8217;Ispettorato del Lavoro</h3>
<p>Una delle strategie adottate per diminuire gli eventi infortunistici sul luogo di lavoro è potenziare l’organico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 65%. Lo stesso Ministro Orlando in occasione della presentazione annuale del rapporto Inail a Montecitorio ha evidenziato che “Dal 1° aprile scorso sono stati assunti 177 funzionari amministrativi. Da settembre prenderanno servizio 691 nuovi ispettori del lavoro e 301 funzionari amministrativi. Inoltre in seguito verranno assunte ulteriori 900 risorse.</p>
<p>“Il Rapporto 2021 registra una crescita degli infortuni, con una individuazione delle cause che non ci consentono più di parlare di morti bianche, tantomeno di fatalità. Sappiamo quali sono le cause e abbiamo il dovere di combatterle”.</p>
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		<title>Rischi ondate calore, l&#8217;INL tutela agricoltori e lavoratori edili</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 08:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[attività di vigilanza su salute e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[rischi caldo estremo per agricoltori e lavoratori edili]]></category>
		<category><![CDATA[rischi ondate calore]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[tutela agricoltori da caldo estremo]]></category>
		<category><![CDATA[tutela lavoratori edili da caldo estremo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/07/lavoratorisoleuv_thumb_720_480-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Rischi ondate calore, l&#8217;INL tutela agricoltori e lavoratori edili. L&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro diffonde una circolare a tutela dei lavoratori in edilizia, agricoltura e ambienti non ventilati. Alla luce delle temperature roventi che stanno interessando il Paese, l&#8217;Ispettorato sottolinea i rischi legati all&#8217;esposizione dei lavoratori. A tal proposito si ricorda l&#8217;episodio accaduto l&#8217;estate scorsa del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/rischi-ondate-calore-linl-tutela-agricoltori-e-lavoratori-edili/">Rischi ondate calore, l&#8217;INL tutela agricoltori e lavoratori edili</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/07/lavoratorisoleuv_thumb_720_480-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Rischi ondate calore, l&#8217;INL tutela agricoltori e lavoratori edili. L&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro diffonde una circolare a tutela dei lavoratori in edilizia, agricoltura e ambienti non ventilati. Alla luce delle temperature roventi che stanno interessando il Paese, l&#8217;Ispettorato sottolinea i rischi legati all&#8217;esposizione dei lavoratori. A tal proposito si ricorda l&#8217;episodio accaduto l&#8217;estate scorsa del giovane morto in Puglia, dopo avere lavorato per un&#8217;intera giornata nei campi, con una temperatura vicina ai 40 gradi. Quella vicenda ha comportato che la Regione Puglia adottasse il divieto di lavoro nelle ore più calde, per tutelare agricoltori e lavoratori edili in particolare.</p>
<h3>Rischi ondate calore, la circolare emanata dalla Direzione Centrale INL</h3>
<p>Ad oggi in relazione a questo genere di rischio, l&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda che già lo scorso 22 giugno la Direzione Centrale per la Tutela, la vigilanza e la sicurezza ha emanato una circolare avente ad oggetto la tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Nella circolare vengono richiamati i contenuti della nota prot. n. 4639 del 2 luglio 2021. Ovvero in attuazione della quale gli Uffici territoriali dell&#8217;INL sono invitati a dedicare particolare attenzione, sotto il profilo ispettivo, alla prevenzione dei rischi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. E che sono determinati dall&#8217;aumento di intensità e durata delle ondate di calore.</p>
<h3>L&#8217;obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro</h3>
<p>Il provvedimento emanato recita testualmente che &#8220;L&#8217;art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l&#8217;obbligo, in capo al datore di lavoro, di valutare &#8220;tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori&#8221;, compresi quelli riguardanti &#8220;gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari&#8221;. Come noto, le elevate temperature in assenza di misure idonee, specie nel caso di lavorazioni faticose e in assenza di adeguate pause di recupero, oltre a essere causa di malori possono ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni.</p>
<p>Particolarmente esposti al rischio in questione risultano coloro che svolgono l&#8217;attività lavorativa all&#8217;aperto, in particolare edilizia e agricoltura, unitamente a coloro che sono impegnati in ambienti chiusi senza ventilazione adeguata. In tali settori e ambienti di lavoro si ritiene opportuno intensificare le attività di sensibilizzazione. E verificare nel corso dell&#8217;attività di vigilanza, quali misure di prevenzione siano state previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo&#8221;.</p>
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		<title>Sicurezza sul lavoro a scuola: c&#8217;è l&#8217;intesa sulla formazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 09:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cultura della prevenzione e della sicurezza a scuola]]></category>
		<category><![CDATA[gestione della sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero dell'Istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Percorsi Pcto a scuola]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza a scuola]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro a scuola]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/12/sicurezza-sul-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Sicurezza sul lavoro a scuola: c&#8217;è l&#8217;intesa sulla formazione. L&#8217;Inail rende nota la sottoscrizione di un protocollo d&#8217;intesa tra con l&#8217;Inl e i Ministeri del Lavoro e Istruzione per la realizzazione di azioni congiunte alla sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro a scuola. In particolare l&#8217;intesa è stata siglata per aumentare la consapevolezza del rischio nelle [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/12/sicurezza-sul-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Sicurezza sul lavoro a scuola: c&#8217;è l&#8217;intesa sulla formazione. L&#8217;Inail rende nota la sottoscrizione di un protocollo d&#8217;intesa tra con l&#8217;Inl e i Ministeri del Lavoro e Istruzione per la realizzazione di azioni congiunte alla sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro a scuola. In particolare l&#8217;intesa è stata siglata per aumentare la consapevolezza del rischio nelle istituzioni scolastiche, coinvolgendo insegnanti e studenti. Infatti le attività saranno destinate in primo luogo ai giovani impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Rafforzare la cultura della prevenzione è l&#8217;obiettivo del partenariato, che guarda alla scuola come agenzia educativa primaria per la formazione della cittadinanza attiva.</p>
<h3>Sicurezza sul lavoro a scuola</h3>
<p>Il protocollo sulla sicurezza sul lavoro a scuola ha durata triennale e prevede la realizzazione di azioni di sensibilizzazione. Ovvero attività tese a sensibilizzare e supportare i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti sulla consapevolezza del rischio, attraverso interventi formativi e informativi. Il protocollo d&#8217;intesa prevede anche un aggiornamento per il mantenimento della qualifica formatore-docente. Quindi corsi di formazione rivolti ai docenti in possesso dei requisiti richiesti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<p>Invece le attività rivolte agli studenti, di formazione e informazione coinvolgeranno in primo luogo quelli che sono prossimi all’inserimento nel mondo del lavoro. Oppure coloro che sono impegnati nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto). Anche attraverso la messa a disposizione di strumenti volti ad affiancare le istituzioni scolastiche nell’assolvimento dei propri obblighi formativi nei confronti degli allievi equiparati a lavoratori in ambito scolastico e coinvolti nell’alternanza scuola-lavoro.</p>
<h3>Sicurezza sul lavoro a scuola, &#8220;Studiare il lavoro&#8221;</h3>
<p>L’Inail si impegna ad adeguare anche sotto il profilo normativo il corso di formazione generale “Studiare il lavoro”. Inoltre l’Istituto realizzerà azioni di supporto sull’applicazione dei criteri previsti per l’individuazione dei docenti in possesso dei requisiti per l’erogazione della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di appartenenza. Ed effettuerà gli interventi di aggiornamento rivolti ai docenti-formatori ed erogherà corsi di formazione in modalità di apprendimento a distanza.</p>
<p>L&#8217;istituto annuncia inoltre che “Le metodologie didattiche sono diversificate in relazione ai destinatari”. Come ha spiegato il presidente dell&#8217;Inail Franco Bettoni, l&#8217;iniziativa contribuisce in maniera significativa al rafforzamento del legame tra il contesto scolastico e quello lavorativo. E consente di valorizzare le strategie di intervento dell’Istituto, in attuazione dei compiti attribuiti all’Inail dal Testo Unico del 2008. Ovvero favorire la diffusione della cultura della sicurezza anche nel mondo della scuola, mediante progetti, metodologie didattiche e percorsi formativi diversificati. Tutto in relazione ai destinatari e avvalendosi di strumenti di comunicazione innovativi.</p>
<h3>La sinergia istituzionale per rafforzare la cultura della sicurezza</h3>
<p>La sinergia istituzionale messa in campo dai Ministeri, Inl e Inail si rivela uno strumento efficace per raggiungere gli obiettivi prefissati. La convergenza di intenti che guardano alla scuola come luogo primario della cultura della prevenzione consente di veicolare il tema della sicurezza. La platea di riferimento non sono soltanto gli insegnanti e i discenti, ma i cittadini di oggi e del futuro, che si preparano ad entrare nel mondo del lavoro. Infine, la programmazione delle attività sarà affidata a un Comitato di coordinamento. La pianificazione, programmazione e organizzazione generale dei piani di attività da realizzare saranno svolte attraverso un Comitato di coordinamento composto da cinque rappresentanti. Ovvero due per il Ministero dell’Istruzione e uno a testa per il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Inail e l’Inl.</p>
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		<item>
		<title>Maxisanzione lavoro nero, il vademecum dell&#8217;INL</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 12:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[importi maxisanzione lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro sommerso]]></category>
		<category><![CDATA[maxisanzione lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[vademecum INL lavoro sommerso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/10/logo-INL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Maxisanzione lavoro nero, il vademecum dell&#8217;INL. L&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota pubblicata il 20 aprile scorso ha aggiornato il vademecum sull&#8217;applicazione delle sanzioni in materia di lavoro irregolare. Ovvero sanzioni che possono essere applicate da tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di previdenza, lavoro e fisco. La maxisanzione sanzione lavoro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/maxisanzione-lavoro-nero-il-vademecum-dellinl/">Maxisanzione lavoro nero, il vademecum dell&#8217;INL</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/10/logo-INL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Maxisanzione lavoro nero, il vademecum dell&#8217;INL. L&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota pubblicata il 20 aprile scorso ha aggiornato il vademecum sull&#8217;applicazione delle sanzioni in materia di lavoro irregolare. Ovvero sanzioni che possono essere applicate da tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di previdenza, lavoro e fisco. La maxisanzione sanzione lavoro nero si applica in caso di utilizzo di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva di assunzione, che deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno precedente. Ma anche al lavoro occasionale con libretto famiglia.</p>
<h3>Maxisanzione lavoro nero, a chi si applica</h3>
<p>Con la nota 856/2022  del 20 aprile 2022  l&#8217;INL fornisce un vademecum aggiornato  sull&#8217;applicazione delle sanzioni in materia di lavoro irregolare. L&#8217;Ispettorato chiarisce anche l&#8217;applicazione nei casi di prestazioni autonome occasionali soggette al nuovo obbligo di comunicazione preventiva previsto dal DL 146 2021. La maxisanzione lavoro nero o sommerso si applica a tutti i datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa e agli enti pubblici economici. Ovvero alle persone fisiche in caso di utilizzo di lavoratori impiegati con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle previste dall&#8217;articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Decreto Legge n. 50/2017. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.</p>
<h3>Maxisanzione lavoro nero, gli importi previsti</h3>
<p>L&#8217;importo della sanzione varia a seconda dei casi. Il datore che occupa personale “in nero” è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria variabile:</p>
<ul>
<li>Da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;</li>
<li>3.600 / 24.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;</li>
<li>7.200 / 43.2000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.</li>
</ul>
<p>Inoltre sono previste maggiorazioni del 20% in caso di recidiva per le stesse irregolarità nei tre anni precedenti. E in caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Per minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni). E infine per i percettori del reddito di cittadinanza. La sanzione non si applica se il datore di lavoro regolarizza spontaneamente il rapporto senza la preventiva comunicazione obbligatoria. Ciò può accadere prima dell’ispezione, dell’accertamento o di un’eventuale convocazione per un tentativo di conciliazione. Inoltre si può accedere alla diffida obbligatoria ed avere la sanzione in misura minima.</p>
<h3>I codici da utilizzare</h3>
<p>A seguito dell’introduzione delle maggiorazioni  è stato istituito il nuovo codice tributo “VAET”. Per il versamento tramite F23 dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative previsto dalla citata norma è da utilizzare il codice “VAET”. Denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1,comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.</p>
<p>Mentre per effettuare l’iscrizione a ruolo delle sole somme dovute ai sensi dell’art. 1, comma 445 lett. d) ed e) e contraddistinte dal codice tributo VAET si utilizzano i codici:</p>
<p>&#8211; 3U56 “Sanzione in materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”;</p>
<p>&#8211; 3U57 “Maggiorazione materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”.</p>
<p>Per le altre quote relative alle medesime sanzioni si utilizzano rispettivamente i codici:</p>
<p>&#8211; per il 741T: 5030 e 5031 per le maggiorazioni;</p>
<p>&#8211; per il 79AT: 2Y25 e 2Y26 per le maggiorazioni.</p>
<h3>I casi di esclusione</h3>
<p>La maxisanzione lavoro nero si applica per l&#8217;utilizzo di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva di assunzione. E&#8217; necessario il requisito della subordinazione previsto dall&#8217;art.2094 c.c. Sono escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare. E in particolare la maxisanzione non può trovare diretta applicazione per la sola omissione di detta comunicazione.</p>
<p>L&#8217;Ispettorato chiarisce la novità della comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale. La maxisanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali &#8220;che non siano state oggetto di preventiva comunicazione. Sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e  previdenziale. E dove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione&#8221;. In caso di  impiego irregolare di personale solitamente retribuito in contanti, sono applicabili sia la maxi sanzione per lavoro nero. E sia quella per non aver usato sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 913, della legge 205/2017).</p>
<h3>Maxisanzione e diffida</h3>
<p>La novella del 2015 ha reintrodotto la diffidabilità della maxisanzione al fine di promuovere la regolarizzazione dei rapporti sommersi. Al riguardo, si prevedono 3 ipotesi per cui assolvendo alla diffida si evita la maxisanzione. Ovvero in caso di regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza  nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, e a certe condizioni. Tra cui l&#8217;instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con</p>
<ul>
<li>contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%;</li>
<li><span style="font-size: 16px;">contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi. </span></li>
<li><span style="font-size: 16px;">mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè  non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale periodo va computato “al netto” del periodo di lavoro prestato in “nero” che dovrà essere regolarizzato. Il contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro “nero” mentre il periodo di 3 mesi utile a configurare l’adempimento alla diffida andrà “conteggiato” dalla data dell’accesso ispettivo.</span></li>
</ul>
<h3>Altri casi per evitare la maxisanzione</h3>
<p>Inoltre è possibile evitare la maxisanzione attraverso la regolarizzazione del rapporto per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in nero. In tal caso il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla diffida, dovrà rettificare la data di inizio del rapporto di lavoro, pagare contributi e premi e le sanzioni in misura minima.</p>
<p>E infine attraverso la regolarizzazione dei lavoratori in nero non in forza all&#8217;atto dell&#8217;accesso ispettivo. Non trova applicazione l&#8217;obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi.</p>
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		<title>Formazione di base e trasversale in apprendistato: è ammissibile in Fad</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 09:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Accordo Stato-Regioni su formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Apprendisti con contratto professionalizzante in Cig]]></category>
		<category><![CDATA[e- learning]]></category>
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		<category><![CDATA[Formazione di base e trasversale in apprendistato: è ammissibile in Fad]]></category>
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		<category><![CDATA[formazione in modalità sincrona]]></category>
		<category><![CDATA[Ispettorato nazionale del Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/02/bg-04-free-img-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Background Image" decoding="async" />Formazione di base e trasversale in apprendistato: è ammissibile in Fad. La circolare pubblicata dall&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro esplica il provvedimento sull&#8217;erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato. Infatti il direttore Bruno Giordano corrisponde alle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Ispettorati territoriali e chiarisce quanto annunciato in precedenza. Il provvedimento spiega che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/formazione-di-base-e-trasversale-in-apprendistato-e-ammissibile-in-fad/">Formazione di base e trasversale in apprendistato: è ammissibile in Fad</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/02/bg-04-free-img-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Background Image" decoding="async" /><p>Formazione di base e trasversale in apprendistato: è ammissibile in Fad. La circolare pubblicata dall&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro esplica il provvedimento sull&#8217;erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato. Infatti il direttore Bruno Giordano corrisponde alle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Ispettorati territoriali e chiarisce quanto annunciato in precedenza. Il provvedimento spiega che &#8220;si ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning. Laddove per e-learning si intende una specifica ed evoluta forma di formazione a distanza consistente in un modello di formazione in remoto. E caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona&#8221;.</p>
<h3>Formazione di base e trasversale in apprendistato</h3>
<p>La circolare argomenta che attraverso tali sistemi si assicura la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni e della partecipazione dei discenti. E introduce inoltre il principio del ricorso alla formazione in modalità sincrona. Che sarà potenzialmente applicabile anche al di fuori dell&#8217;istituto dell&#8217;apprendistato. Inoltre nelle ipotesi in cui la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione, è possibile ricorrere alla formazione a distanza in modalità asincrona.</p>
<p>Al riguardo è stato acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infatti sulla scorta delle linee guida della Conferenza Stato-regioni, è rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l’apprendistato. E che si intende finalizzata all’acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi.</p>
<h3>Formazione in Fad</h3>
<p>In forza delle linee guida, la formazione può realizzarsi in FAD con le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di regolamentazione regionale, si ritiene applicabile quanto previsto dall’Accordo Stato –Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza. Dunque si ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning. E laddove per “e-learning” si intenda una specifica ed evoluta forma di FAD<br />
consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti. Ma anche tra tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona. Infatti attraverso questi sistemi si assicura la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della<br />
partecipazione degli apprendisti.</p>
<h3>Apprendisti con contratto professionalizzante in Cig</h3>
<p>Infine si consente la modalità e-learning o Fad con specifico riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto professionalizzante in CIG nel periodo emergenziale. L&#8217;Ispettorato conferma la possibilità di utilizzare questa modalità, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente nella sola modalità sincrona prevista. E nel caso di specie, “dal Decreto della Giunta della Regione Lombardia n. 4148 del 3 aprile 2020”. In tal senso, la formazione deve essere effettuata attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti. E con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti. Queste modalità dovranno essere rispettate anche laddove la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati. E anche se finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/formazione-di-base-e-trasversale-in-apprendistato-e-ammissibile-in-fad/">Formazione di base e trasversale in apprendistato: è ammissibile in Fad</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
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