<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dipendenti Archivi - O.P.N. Italform</title>
	<atom:link href="https://opnitalform.it/tag/dipendenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opnitalform.it/tag/dipendenti/</link>
	<description>Organismo Paritetico Nazionale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Oct 2023 05:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2020/12/cropped-icona-OPN-Conapi-senza-bordo-32x32.png</url>
	<title>dipendenti Archivi - O.P.N. Italform</title>
	<link>https://opnitalform.it/tag/dipendenti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stress da lavoro correlato: cos&#8217;è e in che modo gestirlo.</title>
		<link>https://opnitalform.it/stress-da-lavoro-correlato-cose-e-in-che-modo-gestirlo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stress-da-lavoro-correlato-cose-e-in-che-modo-gestirlo</link>
					<comments>https://opnitalform.it/stress-da-lavoro-correlato-cose-e-in-che-modo-gestirlo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 07:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=3858</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-4-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />In questo articolo parleremo dello stress lavoro correlato, uno stress dovuto al lavoro che, se non gestito correttamente, può portare a manifestazioni di disturbi psichici di diversa entità. Insieme vedremo nel dettaglio: come si può definire lo stress lavoro correlato quali conseguenze comporta il rischio da stress lavoro correlato come curare lo stress da lavoro. Cos’è lo stress [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/stress-da-lavoro-correlato-cose-e-in-che-modo-gestirlo/">Stress da lavoro correlato: cos&#8217;è e in che modo gestirlo.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/10/LOCANDINE-OPN-ARTICOLI-4-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3858" class="elementor elementor-3858">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-171f6985 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="171f6985" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-63cb2718" data-id="63cb2718" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-1676040 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1676040" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>In questo articolo parleremo dello&nbsp;<strong>stress lavoro correlato</strong>, uno stress dovuto al lavoro che, se non gestito correttamente, può portare a manifestazioni di&nbsp;<a class="link-ub" href="https://www.unobravo.com/focus/disturbi-psichici">disturbi psichici</a>&nbsp;di diversa entità.</p>
<p>Insieme vedremo nel dettaglio:</p>
<ul role="list">
<li>come si può definire lo stress lavoro correlato</li>
<li>quali conseguenze comporta il rischio da stress lavoro correlato</li>
<li>come curare lo stress da lavoro.</li>
</ul>
<h4 id="strongcos’è-lo-stress-lavoro-correlatostrong"><strong>Cos’è lo stress lavoro correlato</strong></h4>
<p>Cosa si intende per stress lavoro correlato? Il&nbsp;<a class="link-ub" href="https://www.cdc.gov/niosh/index.htm" target="_blank" rel="noopener"><em>National Institute for Occupational Safety and Health</em></a>&nbsp;(NIOSH) lo definisce come “<strong>un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore</strong>”.</p>
<p>Lo stress lavorativo viene anche definito dall’<a class="link-ub" href="https://www.inail.it/cs/internet/docs/stress-lavoro-accordo-interconfederale_6443111488618.pdf?section=attivita" target="_blank" rel="noopener">accordo quadro europeo</a>&nbsp;sullo stress lavoro correlato, come &#8220;una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.&#8221;</p>
<p>Da questa definizione appare evidente come lo stress dovuto al lavoro può essere descritto come<strong>&nbsp;un rischio per la salute psicofisica</strong>&nbsp;dell’individuo che può causare diverse patologie da stress lavoro correlato.</p><p><br></p>
<p></p>
<h4 id="strongstress-da-lavoro-i-sintomi-principalistrong"><strong>Stress da lavoro: i sintomi principali</strong></h4>
<p><strong>Quali sono i principali sintomi da stress lavoro correlato?</strong></p>
<p>I sintomi da stress da lavoro possono essere sia fisici che psicologici. Partiamo dai principali: si percepisce una grande stanchezza, sia fisica che mentale, non direttamente collegata all&#8217;attività appena svolta.</p>
<p>Spesso infatti, nei casi di stress da lavoro ci si sente stanchi ancora prima di iniziare le attività.</p>
<p>Tra gli altri sintomi da stress da lavoro può poi esserci una forte demotivazione, che può iniziare già dal mattino o subentrare nel corso della giornata.</p>
<p>Può emergere il&nbsp;<a class="link-ub" href="https://www.unobravo.com/post/la-sindrome-dellimpostore-e-il-mondo-del-lavoro-quando-un-bugiardo-fa-carriera">sentirsi incapaci sul lavoro</a>&nbsp;o il&nbsp;<a class="link-ub" href="https://www.unobravo.com/post/non-sentirsi-all-altezza">non sentirsi all’altezza</a> del proprio compito, pensieri di irrilevanza del lavoro svolto, oppure di non riuscire mai a fare abbastanza per portare a termine un progetto.</p>
<p>Inoltre, possono esserci casi in cui il clima organizzativo dell’azienda può aumentare il rischio di&nbsp;<em>workaholism</em>, ovvero la&nbsp;<a class="link-ub" href="https://www.unobravo.com/post/non-riesci-a-staccare-mai-dal-lavoro-potrebbe-trattarsi-di-dipendenza-da-lavoro">dipendenza dal lavoro</a>.</p>
<h4 id="strongi-rischi-da-stress-lavoro-correlatostrong"><strong>I rischi da stress lavoro correlato</strong></h4>
<p><strong>Che rischi può correre un lavoratore stressato</strong>:</p>
<p>I principali rischi legati allo stress da lavoro vanno in <strong>2 direzioni</strong>: innanzitutto&nbsp;<strong>sulla persona</strong>&nbsp;che direttamente lo sperimenta, comportando nella forma più lieve uno stato di malessere, stanchezza, difficoltà cognitive fino ad arrivare all’emergere di veri e propri disturbi come disturbi del sonno,&nbsp;<a class="link-ub" href="https://www.unobravo.com/focus/disturbi-alimentari">disturbi alimentari</a>&nbsp;e&nbsp;<a class="link-ub" href="https://www.unobravo.com/focus/ansia">disturbi d’ansia</a>.</p>
<p>Dall’altro lato, gli effetti dello stress lavoro correlato ricadono anche&nbsp;<strong>sul contesto e sull’azienda</strong>: uno o più dipendenti esposti a stress lavoro correlato, porteranno nel tempo a maggiori difficoltà di comunicazione, di relazione, di gestione dei progetti, andando a innescare un circolo che continua ad alimentare lo stress.</p>
<p>Conseguenza di ciò è ovviamente un calo della produttività generale dell’azienda.</p>
<h4 id="strongcome-gestire-lo-stress-da-lavorostrong"><strong>Come gestire lo stress da lavoro</strong></h4>
<p>Affrontare e combattere lo stress lavorativo può non essere semplice.</p>
<p>Ci sono diverse possibilità e fronti su cui poter lavorare perchè, come già accennato, <strong>gli effetti dello stress lavorativo</strong>&nbsp;non ricadono solo sulla persona, ma&nbsp;<strong>riguardano tutto il contesto aziendale</strong>.</p>
<p>Un&nbsp;<strong>lavoro di rete</strong>&nbsp;risulta fondamentale per ridurre il carico generato dallo stress. Si potrà infatti:</p>
<ul role="list">
<li>lavorare sulle&nbsp;<strong>risorse personali</strong>&nbsp;di ogni individuo per conoscere i segnali di stress e trovare le risorse interne per fronteggiarlo</li>
<li>creare una&nbsp;<strong>rete esterna</strong>, tra i colleghi innanzitutto ma anche una extra-lavorativa, come supporto ulteriore</li>
<li>l’azienda stessa può intervenire monitorando il&nbsp;<strong>clima lavorativo</strong>, supportando i propri dipendenti non solo nelle fasi più critiche, ma anche in maniera preventiva, così da fornire gli strumenti necessari prima che lo stress infici il benessere della persona.</li>
</ul>
<h4 id="strongperché-uno-psicologo-a-servizio-delle-aziende-può-fare-la-differenzastrong"><strong>Perché uno psicologo a servizio delle aziende può fare la differenza?</strong></h4>
<p>Avere un professionista che monitora il clima organizzativo, progetta piani formativi così come <strong>interventi mirati sulle esigenze emergenti</strong>&nbsp;è un elevato valore aggiunto a tutela e cura del benessere aziendale.</p>
<p>Le attività lavorative quotidiane, le fasi intensive di progetto o sviluppo possono assorbire quasi completamente l’attenzione e celare a un occhio meno attento quei segnali di malessere, stress e disagio che possono inficiare con il tempo la qualità dell’ambiente aziendale.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/stress-da-lavoro-correlato-cose-e-in-che-modo-gestirlo/">Stress da lavoro correlato: cos&#8217;è e in che modo gestirlo.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/stress-da-lavoro-correlato-cose-e-in-che-modo-gestirlo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicato INAIL: denunce di infortunio</title>
		<link>https://opnitalform.it/comunicato-inail-denunce-di-infortunio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicato-inail-denunce-di-infortunio</link>
					<comments>https://opnitalform.it/comunicato-inail-denunce-di-infortunio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 07:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicato INAIL]]></category>
		<category><![CDATA[denunce di infortunio]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni mortali]]></category>
		<category><![CDATA[Infortuni sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[luogo di lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=3686</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/07/Schermata-2023-07-25-alle-16.19.35-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Comunicato INAIL: denunce di infortunio" decoding="async" />Comunicato INAIL: denunce di infortunio Nella sezione “Open data” del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio, nel complesso e con esito mortale, presentate all’Istituto entro il mese di maggio. DENUNCE DI INFORTUNIO Le denunce di infortunio presentate all’Inail entro il mese di maggio 2023 sono state 245.857. Risultano essere in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/comunicato-inail-denunce-di-infortunio/">Comunicato INAIL: denunce di infortunio</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/07/Schermata-2023-07-25-alle-16.19.35-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Comunicato INAIL: denunce di infortunio" decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Comunicato INAIL: denunce di infortunio</p>
<p style="font-weight: 400">Nella sezione “Open data” del sito Inail sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio, nel complesso e con esito mortale, presentate all’Istituto entro il mese di maggio.</p>
<h6 style="font-weight: 400">
DENUNCE DI INFORTUNIO</h6>
<h6></h6>
<p style="font-weight: 400">Le denunce di infortunio presentate all’Inail entro il mese di maggio 2023 sono state 245.857. Risultano essere in calo rispetto al 2022 (-24,1%) e al 2019 (-8,7%). Mentre in aumento rispetto alle 219.262 del 2021 (+12,1%) e alle 207.472 del 2020 (+18,5%).</p>
<p style="font-weight: 400">
I dati evidenziano, nei primi cinque mesi del 2023 rispetto all’analogo periodo del 2022, un decremento dei casi avvenuti in occasione di lavoro (-27,6%). Mentre quelli in itinere, cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, hanno registrato un aumento del 6,3%, da 33.523 a 35.623.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Settori</h6>
<p style="font-weight: 400">
Nel maggio di quest’anno il numero degli infortuni sul lavoro denunciati ha segnato un -29,9% nella gestione Industria e servizi (dai 263.242 casi del 2022 ai 184.445 del 2023), un -0,6% in Agricoltura (da 10.276 a 10.216) e un +1,8% nel Conto Stato (da 50.288 a 51.196).</p>
<p style="font-weight: 400">Si osservano decrementi degli infortuni in occasione di lavoro in quasi tutti i settori produttivi, in particolare la Sanità e assistenza sociale (-75,2%). L&#8217;Amministrazione pubblica, comprende l’attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e gli amministratori regionali, provinciali e comunali (-65,2%).                                                                                                                            Per quanto riguarda il Trasporto e il magazzinaggio si evidenza un -57,8%.                                                                                                   In controtendenza alcuni settori del comparto manifatturiero, come quelli delle bevande (+15,2%), dell’abbigliamento (+5,0%) e dei prodotti chimici (+4,5%).</p>
<h6>Regioni</h6>
<p style="font-weight: 400">
L’analisi territoriale evidenzia un calo delle denunce di infortunio in tutte le aree del Paese: la riduzione è più consistente al Sud (-30,9%), che precede Isole (-30,1%), Nord-Ovest (-27,2%), Centro (-23,7%) e Nord-Est (-16,0%).</p>
<p style="font-weight: 400">Tra le regioni con i maggiori decrementi percentuali si segnalano la Campania, la Liguria, il Molise e l’Abruzzo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Genere ed età</h6>
<p style="font-weight: 400">
Il calo che emerge dal confronto dei primi cinque mesi del 2022 e del 2023 è legato sia alla componente femminile, che registra un -37,6% (da 143.274 a 89.425 casi denunciati), sia a quella maschile, che presenta un -13,3% (da 180.532 a 156.432). Il decremento ha interessato sia i lavoratori italiani (-27,0%) sia quelli comunitari (-21,5%) ed extracomunitari (-4,5%). Dall’analisi per classi di età emergono diminuzioni in tutte le fasce, tranne tra gli under 20 (+13,4%) e, in minor misura, tra gli over 74 anni (+1,4%).</p>
<p style="font-weight: 400">
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/comunicato-inail-denunce-di-infortunio/">Comunicato INAIL: denunce di infortunio</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/comunicato-inail-denunce-di-infortunio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forum Prevenzione “Made in Inail”: appuntamento a l&#8217;Aquila</title>
		<link>https://opnitalform.it/forum-prevenzione-made-in-inail-appuntamento-a-l-aquila/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forum-prevenzione-made-in-inail-appuntamento-a-l-aquila</link>
					<comments>https://opnitalform.it/forum-prevenzione-made-in-inail-appuntamento-a-l-aquila/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 07:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Commissario Straordinario dell’Inail Fabrizio D’Ascenzo]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Direttore Generale dell'Inail Andrea Tardiola]]></category>
		<category><![CDATA[enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Prevenzione “Made in Inail”]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[luogo di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[parti sociali]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=3665</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/07/Schermata-2023-07-16-alle-10.29.34-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="FORUM PREVENZIONE “MADE IN INAIL”" decoding="async" />Forum Prevenzione “Made in Inail”: appuntamento a l&#8217;Aquila Si è tenuto a l’Aquila ultimo appuntamento delForum Prevenzione “Made in Inail” prima della pausa estiva. Tale forum è composto di una serie di incontri organizzati a partire da marzo nelle Regioni italiane per far dialogare sul territorio Istituzioni, enti locali e parti sociali. Il tutto avente l&#8217;obiettivo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/forum-prevenzione-made-in-inail-appuntamento-a-l-aquila/">Forum Prevenzione “Made in Inail”: appuntamento a l&#8217;Aquila</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/07/Schermata-2023-07-16-alle-10.29.34-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="FORUM PREVENZIONE “MADE IN INAIL”" decoding="async" /><p>Forum Prevenzione “Made in Inail”: appuntamento a l&#8217;Aquila</p>
<p style="font-weight: 400">Si è tenuto a l’Aquila ultimo appuntamento delForum Prevenzione “Made in <a href="https://www.inail.it/cs/internet/home.html">Inail</a>” prima della pausa estiva.</p>
<p style="font-weight: 400">Tale forum è composto di una serie di incontri organizzati a partire da marzo nelle Regioni italiane per far dialogare sul territorio Istituzioni, enti locali e parti sociali. Il tutto avente l&#8217;obiettivo di discutere circa le strategie di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali.</p>
<p style="font-weight: 400">“<em>Dialogo sociale, prevenzione partecipata, mutazioni dei processi produttivi e robotizzazione. Transizione verde e digitale, evoluzione demografica e invecchiamento della popolazione lavorativa. Cultura della sicurezza quale valore condiviso della vita collettiva e civile del Paese</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400">Sono intervenuti in particolar modo a questo ultimo evento il Commissario Straordinario dell’Inail Fabrizio D’Ascenzo e il Direttore Generale dell&#8217;Inail Andrea Tardiola.</p>
<h6>Le parole del Commissario Straordinario dell’Inail Fabrizio D’Ascenzo</h6>
<p style="font-weight: 400"><strong>Una buona formazione è un veicolo fondamentale per fare una buona prevenzione con tutte le conseguenze positive che ne possono derivare. </strong>Il Commissario ha ribadito anche l&#8217;importanza di investire nella cultura della prevenzione e di valorizzare la collaborazione tra le diverse realtà istituzionali per contrastare infortuni e malattie professionali.</p>
<p style="font-weight: 400">In ogni incontro Made in Inail sono stati affrontati temi legati alla specificità del luogo dal punto di vista della salute e della sicurezza sul lavoro. Con l’obiettivo di individuare le azioni di prevenzione efficaci in base alle esigenze di ciascun territorio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/forum-prevenzione-made-in-inail-appuntamento-a-l-aquila/">Forum Prevenzione “Made in Inail”: appuntamento a l&#8217;Aquila</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/forum-prevenzione-made-in-inail-appuntamento-a-l-aquila/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interpello: la nomina degli RLS nelle autonome unità produttive</title>
		<link>https://opnitalform.it/interpello-la-nomina-degli-rls-nelle-autonome-unita-produttive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interpello-la-nomina-degli-rls-nelle-autonome-unita-produttive</link>
					<comments>https://opnitalform.it/interpello-la-nomina-degli-rls-nelle-autonome-unita-produttive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 08:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 47 del D.Lgs. 81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Nazionale dei Comitati di Base]]></category>
		<category><![CDATA[commissione interpelli]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Interpello]]></category>
		<category><![CDATA[interpello 4/2023]]></category>
		<category><![CDATA[istanza di interpello]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro privato]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi di lavoro pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[quesito dei COBAS]]></category>
		<category><![CDATA[salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=3646</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/07/Schermata-2023-07-05-alle-13.52.46-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Interpello: la nomina degli RLS nelle autonome unità produttive" decoding="async" />Interpello: la nomina degli RLS nelle autonome unità produttive La Commissione interpelli risponde ad un quesito relativo all’interpretazione dell’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 in relazione alla nomina degli RLS nelle unità produttive. Il bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna si era già soffermato in passato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/interpello-la-nomina-degli-rls-nelle-autonome-unita-produttive/">Interpello: la nomina degli RLS nelle autonome unità produttive</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/07/Schermata-2023-07-05-alle-13.52.46-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Interpello: la nomina degli RLS nelle autonome unità produttive" decoding="async" /><p style="font-weight: 400"><strong>Interpello: la nomina degli RLS nelle autonome unità produttive</strong></p>
<p>La Commissione interpelli risponde ad un quesito relativo all’interpretazione dell’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 in relazione alla nomina degli RLS nelle unità produttive.</p>
<p><span style="font-weight: 400">Il bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna si era già soffermato in passato sul tema degli “</span><span style="font-weight: 400"> </span><span style="font-weight: 400">RLS nelle aziende con più strutture operative</span><span style="font-weight: 400">”.</span></p>
<p style="font-weight: 400">Nel bollettino si raccontava, infatti, che al Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (SIRS) erano stati posti alcuni quesiti sul particolare problema della <strong>nomina dei RLS</strong> e delle loro relazioni con l’azienda in <strong>situazioni complesse</strong>, con diverse dislocazioni dei lavoratori dell’azienda.</p>
<p style="font-weight: 400">Un tema difficile da affrontare perché la normativa “da un lato non affronta in nessun modo il problema, dall’altro rimanda alla contrattazione collettiva”.</p>
<p style="font-weight: 400">E si concludeva, che i quesiti posti sollevavano un tipico problema a cui avrebbe potuto rispondere, per fornire una interpretazione,  la <strong>Commissione per gli interpelli</strong> in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>
<p style="font-weight: 400">A distanza di diversi anni la Commissione interpelli, intervenuta più volte sulla figura del <strong>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</strong><strong> </strong>(RLS) – recentemente, sul tema della formazione, con l’ Interpello n. 03/2023 – ha pubblicato un nuovo interpello che prova ad affrontare il tema.</p>
<p style="font-weight: 400">Stiamo parlando dell’<strong>Interpello n. 4/2023</strong> che, pubblicato il <strong>26 giugno</strong><strong> </strong>2023, è stato approvato dalla Commissione e ha per oggetto “<strong><em>Interpello ai sensi dell&#8217;articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito “all’interpretazione art.  47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008”.  Seduta della Commissione del 22 giugno 2023</em></strong>”.</p>
<h6 style="font-weight: 400">L’interpello 4/2023 e il quesito dei COBAS lavoro privato</h6>
<p style="font-weight: 400">A inviare il nuovo quesito alla Commissione Interpelli è stata l’Associazione Nazionale dei Comitati di Base delle categorie del lavoro privato ( COBAS del lavoro privato).</p>
<p style="font-weight: 400">L’associazione, aderente alla Confederazione COBAS, ha avanzato <strong>istanza di interpello</strong> per conoscere il parere della Commissione in merito: ‘<em>all’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro</em>” dell’<strong>articolo 47 </strong>(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).</p>
<h6 style="font-weight: 400">L’interpello riprende, in particolare, i quesiti posti:</h6>
<p style="font-weight: 400">‘<em>Il comma 2 prevede che [ndr. in] tutte le aziende o unità produttive, [ndr. sia] eletto o designato il</em><em> </em><em>rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</em><em>. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati,</em><em> </em><strong><em>è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma?</em></strong><em>Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte</em><em> </em><strong><em>tra i trenta ed i cento dipendenti</em></strong><em> </em><em>per ogni sede?</em><em> </em></p>
<p style="font-weight: 400">‘<em>Nel caso in cui la stessa azienda ‘supermercato’, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre, con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda</em>’.</p>
<h4 style="font-weight: 400">Le premesse della Commissione Interpelli</h4>
<p style="font-weight: 400">Nelle premesse della Commissione si fa riferimento a vari articoli del<strong> </strong>decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.</p>
<h5 style="font-weight: 400">Esempi</h5>
<h6>L<strong>’articolo 2</strong> (<strong>Definizioni</strong>)</h6>
<p>del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, lettera i) definisce il “<em>rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</em>” come: ‘<em>persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro</em>” e alla successiva lettera t) definisce “<em>unità produttiva</em>” lo “<em>stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all&#8217;erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale</em>”.</p>
<h6><span style="font-size: 16px">L’</span><strong style="font-size: 16px">articolo 12</strong><span style="font-size: 16px"> (</span><strong style="font-size: 16px">Interpello</strong><span style="font-size: 16px">)</span></h6>
<p><span style="font-size: 16px"> del D.Lgs. 81/2008 al comma 1, prevede che: “</span><em style="font-size: 16px">Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull&#8217;applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro</em><span style="font-size: 16px">”.</span></p>
<h6><span style="font-size: 16px">L’articolo 47 (</span><strong style="font-size: 16px">Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</strong><span style="font-size: 16px">) </span></h6>
<p><span style="font-size: 16px">del D.Lgs. 81/2008 al </span><strong style="font-size: 16px">comma 2</strong><span style="font-size: 16px"> dispone che: “</span><em style="font-size: 16px">In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</em><span style="font-size: 16px">” e il successivo </span><strong style="font-size: 16px">comma 5</strong><span style="font-size: 16px"> precisa che: “</span><em style="font-size: 16px">Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l&#8217;espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva</em><span style="font-size: 16px">”.</span></p>
<h6><span style="font-size: 16px">L’</span><strong style="font-size: 16px">articolo 47</strong><span style="font-size: 16px"> </span></h6>
<p><span style="font-size: 16px">del D.Lgs. 81/2008 al </span><strong style="font-size: 16px">comma 7</strong><span style="font-size: 16px"> prevede poi che: “</span><em style="font-size: 16px">In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:</em><em style="font-size: 16px"> </em></p>
<ol>
<li><em style="font-size: 16px">un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;</em><em style="font-size: 16px"> </em></li>
<li><em style="font-size: 16px">tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;</em><em style="font-size: 16px"> </em></li>
<li><em style="font-size: 16px">sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.</em></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400"><em>In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva</em>”.</p>
<h6 style="font-weight: 400">L’interpello 4/2023: la risposta della Commissione Interpelli</h6>
<p style="font-weight: 400">Prima di rispondere la Commissione Interpelli “ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a ‘<strong>quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro</strong>’ e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche”.</p>
<p style="font-weight: 400">In ogni caso, con riferimento alle premesse fatte, la Commissione “ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che <strong>in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione</strong> <strong>del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</strong>”.</p>
<p style="font-weight: 400">E la stessa normativa precisa una serie di elementi che devono essere <strong>fissati</strong> <strong>in sede di contrattazione collettiva:</strong></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400">il <strong>numero</strong>,</li>
<li style="font-weight: 400">le <strong>modalità di designazione o di elezione</strong> del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,</li>
<li style="font-weight: 400">il tempo di lavoro retribuito</li>
<li style="font-weight: 400">gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni.</li>
</ul>
<p>Fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un <strong>numero minimo di rappresentanti</strong>, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, <strong>a seconda del numero dei lavoratori impiegati</strong>”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/interpello-la-nomina-degli-rls-nelle-autonome-unita-produttive/">Interpello: la nomina degli RLS nelle autonome unità produttive</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/interpello-la-nomina-degli-rls-nelle-autonome-unita-produttive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi</title>
		<link>https://opnitalform.it/licenziamento-per-chi-si-rifiuta-di-svolgere-obblighi-formativi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=licenziamento-per-chi-si-rifiuta-di-svolgere-obblighi-formativi</link>
					<comments>https://opnitalform.it/licenziamento-per-chi-si-rifiuta-di-svolgere-obblighi-formativi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 07:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[attività formative]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[corte d'appello]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione obbligatoria]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi formativi]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza n. 12241 del 09.05.2023]]></category>
		<category><![CDATA[ordini datoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Suprema Corte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=3579</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-06-alle-09.38.02-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi" decoding="async" />Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi. Con l’ordinanza n. 12241 del 09.05.2023, la Cassazione ha affermato che la condotta di un lavoratore che si rifiuta di partecipare alle attività formative organizzate dal datore risulta come un&#8217;insubordinazione tale da legittimare il licenziamento. Il fatto affrontato Un lavoratore ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/licenziamento-per-chi-si-rifiuta-di-svolgere-obblighi-formativi/">Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/06/Schermata-2023-06-06-alle-09.38.02-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi" decoding="async" /><p style="font-weight: 400">Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi.</p>
<p style="font-weight: 400">Con l’<a href="http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2023/Cass.-sent.-n.-12241-2023.pdf"><strong>ordinanza n. 12241 del 09.05.2023</strong></a>, la Cassazione ha affermato che la condotta di un lavoratore che si rifiuta di partecipare alle attività formative organizzate dal datore risulta come un&#8217;insubordinazione tale da legittimare il licenziamento.</p>
<h6 style="font-weight: 400">Il fatto affrontato</h6>
<p style="font-weight: 400">Un lavoratore ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli per non essersi sottoposto alla formazione obbligatoria richiestagli dal datore. Ma la Corte d’Appello ha rigettato la domanda, anche per via del fatto che la formazione sollecitata non avrebbe comportato spese a carico del dipendente, né la necessità di richiedere permessi o di sacrificare il proprio tempo libero.</p>
<h6 style="font-weight: 400">L’ordinanza</h6>
<p style="font-weight: 400">La Cassazione rileva, preliminarmente, che la condotta del dipendente che si rifiuta di svolgere la formazione obbligatoria richiestagli da parte datoriale integra una grave insubordinazione.</p>
<p style="font-weight: 400">In particolare una tale condotta va inquadrata come un comportamento passivo, privo di spirito di collaborazione e in contrasto con i generali obblighi di diligenza e di esecuzione degli ordini datoriali.</p>
<p style="font-weight: 400">Secondo i Giudici di legittimità, dunque, una simile mancanza risulta sufficiente per giustificare un recesso disciplinare.</p>
<p style="font-weight: 400">Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore e conferma la legittimità del licenziamento.</p>
<p style="font-weight: 400">
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/licenziamento-per-chi-si-rifiuta-di-svolgere-obblighi-formativi/">Licenziamento per chi si rifiuta di svolgere obblighi formativi</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/licenziamento-per-chi-si-rifiuta-di-svolgere-obblighi-formativi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sospensione per un cantiere edile a Porto Mantovano</title>
		<link>https://opnitalform.it/sospensione-per-un-cantiere-edile-a-porto-mantovano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sospensione-per-un-cantiere-edile-a-porto-mantovano</link>
					<comments>https://opnitalform.it/sospensione-per-un-cantiere-edile-a-porto-mantovano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 07:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[cantiere edile]]></category>
		<category><![CDATA[cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[datori di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ispezione dei cantieri]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratrici]]></category>
		<category><![CDATA[personale]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=3486</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-24-alle-19.33.11-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Sospensione per un cantiere edile a Porto Mantovano" decoding="async" />Sospensione per un cantiere edile a Porto Mantovano. &#160; Lavoratore in nero, gravi mancanze di misure igieniche e di sicurezza, operai all’opera senza nessuna formazione specifica. Sospensione per un cantiere edile a Porto Mantovano. Il cantiere rimarrà chiuso fino a quando verranno ripristinate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Questo quanto accaduto al termine di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sospensione-per-un-cantiere-edile-a-porto-mantovano/">Sospensione per un cantiere edile a Porto Mantovano</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/04/Schermata-2023-04-24-alle-19.33.11-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Sospensione per un cantiere edile a Porto Mantovano" decoding="async" /><p>Sospensione per un cantiere edile a Porto Mantovano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lavoratore in nero, gravi mancanze di misure igieniche e di sicurezza, operai all’opera senza nessuna formazione specifica. Sospensione per un cantiere edile a Porto Mantovano. Il cantiere rimarrà chiuso fino a quando verranno ripristinate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge.</p>
<p style="font-weight: 400">Questo quanto accaduto al termine di un sopralluogo dei tecnici dell’Ats Val Padana con i militari della guardia di Finanza, l’ispettorato dl lavoro e i carabinieri. Il tutto coordinato dal tavolo della Prefettura per la prevenzione sui luoghi di lavoro e la lotta al lavoro nero.</p>
<p style="font-weight: 400">La ditta mantovana aveva affidato i lavori a tre imprese in subappalto, che avevano prestato 5 lavoratori, tutti stranieri, uno dei quali, di nazionalità tunisina, operava in nero.</p>
<p style="font-weight: 400">In questi mesi diverse le violazioni riscontrate dagli operatori della Prefettura in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Soprattutto inerenti</p>
<ul>
<li style="font-weight: 400">la mancanza del documento di valutazione dei rischi,</li>
<li style="font-weight: 400">l’omessa sorveglianza sanitaria,</li>
<li style="font-weight: 400">l’insufficiente informazione e formazione dei lavoratori,</li>
<li style="font-weight: 400">l’inosservanza delle misure di tutela dei lavoratori all’interno dei cantieri.</li>
</ul>
<p style="font-weight: 400">È stata anche riscontrata la presenza di lavoratori in nero e sono state accertate trasgressioni di rilievo ambientale con denunce per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, anche pericolosi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/sospensione-per-un-cantiere-edile-a-porto-mantovano/">Sospensione per un cantiere edile a Porto Mantovano</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/sospensione-per-un-cantiere-edile-a-porto-mantovano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fornitura dispositivi correzione visiva ai dipendenti</title>
		<link>https://opnitalform.it/fornitura-dispositivi-correzione-visiva-ai-dipendenti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fornitura-dispositivi-correzione-visiva-ai-dipendenti</link>
					<comments>https://opnitalform.it/fornitura-dispositivi-correzione-visiva-ai-dipendenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 07:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature munite di videoterminali]]></category>
		<category><![CDATA[Circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi correzione visiva]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi visivi]]></category>
		<category><![CDATA[DPI]]></category>
		<category><![CDATA[DSCV]]></category>
		<category><![CDATA[Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[VDT]]></category>
		<category><![CDATA[videoterminali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=3429</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/optometrista-che-tiene-un-oculista-e-che-da-all-esame-della-giovane-donna-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Fornitura dispositivi correzione visiva ai dipendenti" decoding="async" />Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali. Circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023 l datore di lavoro, a sue spese, deve fornire gli occhiali ai lavoratori che soffrono di astenopia (c.d. affaticamento o stanchezza oculare). Anche se il disturbo è transitorio, reversibile e senza rischi per la salute visiva, il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/fornitura-dispositivi-correzione-visiva-ai-dipendenti/">Fornitura dispositivi correzione visiva ai dipendenti</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/03/optometrista-che-tiene-un-oculista-e-che-da-all-esame-della-giovane-donna-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Fornitura dispositivi correzione visiva ai dipendenti" decoding="async" /><div class="page" title="Page 1">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali.</p>
<p>Circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023</p>
<p><span style="font-size: 16px">l datore di lavoro, a sue spese, deve fornire gli occhiali ai lavoratori che soffrono di astenopia (c.d. </span><span style="font-size: 16px">affaticamento o stanchezza oculare). Anche se il disturbo è transitorio, reversibile e senza rischi per la </span><span style="font-size: 16px">salute visiva, il medico competente può prescrivere, ai lavoratori che utilizzano un videoterminali per </span><span style="font-size: 16px">almeno 20 ore settimanali, l’uso di un “dispositivo speciale di correzione visiva” (Dscv) che è a carico del </span><span style="font-size: 16px">datore di lavoro. A precisarlo è l’Inail nella circolare 11/2023 a seguito della sentenza 392/2022 della </span><span style="font-size: 16px">corte di giustizia UE.</span></p>
</div>
</div>
</div>
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Ai sensi dell’articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause , sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato decreto , con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico. [&#8230;]</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column"></div>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h6>Sorveglianza sanitaria</h6>
<p>Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:</p>
<ul>
<li>in via preventiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica3;</li>
<li>in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e quinquennale negli altri casi;</li>
</ul>
<p>nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso quando sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente 4.</p>
<p>Nel corso della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia e l’esame visivo con le normali lenti correttive, se in uso; nel caso di riscontro positivo di astenopia ne valuta la significatività.</p>
<p>Al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti condizioni, in presenza delle quali il medico competente adotta i provvedimenti specificati nella tabella allegata alla presente Circolare:</p>
<ul>
<li>normale acuità visiva e assenza di astenopia;</li>
<li>normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa;</li>
<li><span style="font-size: 16px">normale </span><span style="font-size: 16px">acuità visiva e presenza di astenopia significativa;</span></li>
<li><span style="font-size: 16px">acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa.</span></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Si precisa che le evidenze scientifiche ed epidemiologiche sostengono che l’impiego di videoterminali (VDT) non comporta rischi per la salute visiva dell’operatore e, allo stato attuale, gli studi del settore sono orientati nel ritenere l’astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile.</p>
<h6>Distinzione tra occhiali da vista e dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV)</h6>
<p>I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) e, pertanto, la prescrizione, da parte dell’oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.</p>
<p>Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un&#8217;attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana. Di conseguenza, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione.</p>
<p>Pertanto, ove a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria di cui al paragrafo 1 lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, perché di concreto beneficio a lungo termine, ne informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale.</p>
<p>Al verificarsi di tali ultime condizioni, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 176, co. 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a fornire a sue spese il DSVC5, secondo le modalità specificate al successivo paragrafo 3.</p>
<h6>Disposizioni organizzative e limiti di spesa</h6>
<p>In esito ai descritti adempimenti, il datore di lavoro competente per plesso autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, inviata per conoscenza al medico competente e alla Struttura competente per la liquidazione della spesa.</p>
<p>Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.</p>
<p>Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta alla Struttura di appartenenza la relativa fattura, unitamente al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo. La fattura deve specificare le singole voci di spesa con il relativo importo, nonché la tipologia delle lenti: positive, negative, toriche o cilindriche e diottrie.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="page" title="Page 3">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>La Struttura di appartenenza invia la documentazione alla Struttura competente per la liquidazione della spesa, la quale verifica la regolarità della documentazione ricevuta e, ove ne ricorrano i presupposti, procede al rimborso della spesa effettuata, nei limiti sotto specificati.</p>
<p>Per il personale della Direzione generale provvede la Direzione centrale risorse umane. L&#8217;Istituto rimborsa la spesa, I.V.A. compresa, e decurtate le spese di bollo.</p>
<p>Il rimborso è comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.</p>
<h6>Disposizioni contabili</h6>
<p>La spesa per l’acquisto dei “dispositivi speciali di correzione” deve essere imputata alla seguente voce di bilancio: IV Livello U.1.03.02.18.000 servizi sanitari &#8211; V livello 001 spese per accertamenti sanitari resi necessari dall&#8217;attività lavorativa VI livello 01 &#8211; accertamenti e presidi sanitari d.lgs. n. 81/2008.</p>
</div>
</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/fornitura-dispositivi-correzione-visiva-ai-dipendenti/">Fornitura dispositivi correzione visiva ai dipendenti</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/fornitura-dispositivi-correzione-visiva-ai-dipendenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart working: cosa cambia nel 2023.</title>
		<link>https://opnitalform.it/smart-working-cosa-cambia-nel-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smart-working-cosa-cambia-nel-2023</link>
					<comments>https://opnitalform.it/smart-working-cosa-cambia-nel-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 08:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[datori di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore in smart working]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro agile]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro da casa]]></category>
		<category><![CDATA[legge di bilancio 2023]]></category>
		<category><![CDATA[regole]]></category>
		<category><![CDATA[regole emergenziali]]></category>
		<category><![CDATA[smart working]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=3220</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/businessman-hands-using-cell-phone-with-laptop-at-office-desk-e1674550141250-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="smart working" decoding="async" />Smart working: cosa cambia nel 2023. L’anno 2023 si apre con alcune novità che riguardano la disciplina dello smart working. Dal 1°gennaio il lavoro agile ha abbandonato le regole emergenziali ed è tornato a quelle ordinarie. Chi subisce cambiamenti? La legge di Bilancio 2023 proroga fino al 31 marzo 2023 il diritto di accesso al lavoro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/smart-working-cosa-cambia-nel-2023/">Smart working: cosa cambia nel 2023.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/businessman-hands-using-cell-phone-with-laptop-at-office-desk-e1674550141250-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="smart working" decoding="async" /><p>Smart working: cosa cambia nel 2023.</p>
<p>L’anno 2023 si apre con alcune novità che riguardano la disciplina dello smart working.</p>
<p>Dal 1°gennaio il lavoro agile ha abbandonato le regole emergenziali ed è tornato a quelle ordinarie.</p>
<h4>Chi subisce cambiamenti?</h4>
<p>La legge di Bilancio 2023 proroga fino al 31 marzo 2023 il diritto di accesso al lavoro agile ad un’unica categoria, quella dei lavoratori fragili, cioè persone affette da gravi forme di disabilità, i pazienti oncologici e gli immunodepressi.</p>
<p>Il datore di lavoro deve consentire lo smart working, anche assegnando mansioni diverse, senza però una decurtazione dello stipendio.</p>
<p>Chi fa un passo indietro sono i genitori con figli di età fino ai 14 anni che, nel corso del 2022, hanno beneficiato sia del regime semplificato previsto per tutti, sia della norma che assegna il diritto a svolgere il lavoro agile, purché sia compatibile con l&#8217;organizzazione aziendale.</p>
<p>I lavoratori che hanno ancora la possibilità di svolgere l’attività di smart working dovranno stipulare un accordo individuale scritto con il datore di lavoro.</p>
<ul>
<li><strong>il datore di lavoro deve chiedere al dipendente</strong> se è disposto a prestare la propria attività in modalità agile. Una richiesta che, in base alle esigenze, può arrivare anche dallo stesso lavoratore;</li>
<li>entrambe le parti sono tenute a sottoscrivere obbligatoriamente l’<strong>accordo individuale.</strong></li>
</ul>
<p>L’accordo individuale dovrà indicare:</p>
<ul>
<li>la durata dell’accordo, se a termine o a tempo indeterminato;</li>
<li>l’alternanza tra i periodi di lavoro dentro e fuori i locali aziendali;</li>
<li>i luoghi in cui svolgere l’attività di lavoro in modalità agile;</li>
<li>termini dello smart working, tra diritti e doveri dei lavoratori;</li>
<li>gli strumenti di lavoro;</li>
<li>i tempi di riposo e “diritto alla disconnessione;”</li>
<li>forme e modalità di controllo, per garantire il diritto alla privacy;</li>
<li>l’attività formativa;</li>
<li>diritti sindacali.</li>
</ul>
<p>Le imprese che vogliono mantenere la forma flessibile di lavoro dovranno attrezzarsi rapidamente ed inoltrare le seguenti informazioni attraverso il <strong>Portale lavoro.gov.it: </strong></p>
<ul>
<li><strong>i nominativi</strong> dei lavoratori posti in modalità agile;</li>
<li><strong>il loro codice fiscale</strong>;</li>
<li><strong>la menzione del contratto con cui sono impiegati</strong> (contratto a tempo indeterminato, a termine o apprendistato)</li>
<li><strong>le date di inizio e di fine</strong> dello smart working.</li>
</ul>
<p>Qualora, invece, l’impresa non volesse mantenere questa tipologia di lavoro, non è richiesta alcuna comunicazione formale, se non ai dipendenti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/smart-working-cosa-cambia-nel-2023/">Smart working: cosa cambia nel 2023.</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/smart-working-cosa-cambia-nel-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quali sono i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro?</title>
		<link>https://opnitalform.it/quali-sono-i-requisiti-di-sicurezza-delle-attrezzature-di-lavoro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quali-sono-i-requisiti-di-sicurezza-delle-attrezzature-di-lavoro</link>
					<comments>https://opnitalform.it/quali-sono-i-requisiti-di-sicurezza-delle-attrezzature-di-lavoro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 16:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[attrezzature]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[datore di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[istruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[libretto di uso]]></category>
		<category><![CDATA[macchine]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[norme di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=3201</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/BD9D6B62-0A20-495A-B95A-84673D4CB7F2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="requisiti sicurezza" decoding="async" />Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro. &#160; Definizione di attrezzatura di lavoro. Per comprendere quali sono i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro, è opportuno partire dalla definizione di “attrezzatura di lavoro”. Il testo unico sulla sicurezza del lavoro D.Lgs 81/08 la definisce: una qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/quali-sono-i-requisiti-di-sicurezza-delle-attrezzature-di-lavoro/">Quali sono i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro?</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2023/01/BD9D6B62-0A20-495A-B95A-84673D4CB7F2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="requisiti sicurezza" decoding="async" /><h1>Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro.</h1>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Definizione di attrezzatura di lavoro.</h2>
<p>Per comprendere quali sono i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro, è opportuno partire dalla definizione di “attrezzatura di lavoro”. Il testo unico sulla sicurezza del lavoro D.Lgs 81/08 la definisce: una <strong>qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.</strong></p>
<h2><strong>Caratteristiche essenziali macchine\attrezzature.</strong></h2>
<p>Una macchina e/o di una attrezzatura di lavoro, però, deve avere alcune caratteristiche essenziali per poter essere messa a disposizione dei lavoratori. Devono rispondere alle norme applicabili in base alla loro tipologia. Ad esempio, la maggioranza delle attrezzature sarà soggetta alla <strong>&#8220;Direttiva Macchine&#8221;, </strong>il cui rispetto comporta che una macchina\attrezzatura deve essere dotata della <strong>&#8220;marcatura CE&#8221;</strong> ed accompagnata dalla <strong>&#8220;dichiarazione di conformità&#8221;</strong> rilasciata dal produttore.</p>
<p>Per <strong>&#8220;marcatura CE&#8221;</strong> si intende l&#8217;apposizione del <strong>marchio &#8220;CE&#8221;</strong> sulla macchina/attrezzatura in modo visibile ma soprattutto indelebile. Mentre, la <strong>&#8220;dichiarazione di conformità&#8221;, </strong>che deve sempre accompagnare la macchina\attrezzatura, attesta la rispondenza di quest’ultima a tutte le disposizioni pertinenti alla &#8220;Direttiva Macchine&#8221;.</p>
<h2>Rischi e sicurezza.</h2>
<p>Il datore di lavoro, prima di consegnare una qualsiasi macchina e\o attrezzatura ad un dipendente, deve valutare i rischi e verificare se essa è &#8220;sicura&#8221;, nelle modalità di utilizzo che caratterizzano il luogo di lavoro.</p>
<p>Il testo unico, infatti, prevede che la presa in considerazione di alcuni elementi, prima di poter effettuare la scelta delle attrezzature di lavoro da adottare:</p>
<p>a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;</p>
<p>b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;</p>
<p>c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;</p>
<p>d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.</p>
<p>Da questa tipologia di analisi, ci si ritrova difronte ad una di queste tre situazioni:</p>
<p>1)la macchina / attrezzatura è conforme alla Direttiva Macchine e allo stesso tempo sufficientemente sicura ed idonea allo specifico impiego richiesto;</p>
<p>2) la macchina / attrezzatura è conforme è conforme alla Direttiva Macchine ma non sufficientemente sicura ed idonea allo specifico impiego richiesto;</p>
<p>3) la macchina / attrezzatura non è conforme alla Direttiva Macchine pur in presenza di marcatura ce e dichiarazione di conformità.</p>
<p>Ma per il datore di lavoro non è finita qui. Egli deve assicurare il <strong>mantenimento</strong> di conformità e sicurezza delle attrezzature nell’arco della loro intera vita utile, accertandosi che:</p>
<p>&#8211; siano adottate di adeguate misure tecniche ed organizzative;</p>
<p>&#8211; siano installate ed utilizzate seguendo le istruzioni d&#8217;uso;</p>
<p>&#8211; siano oggetto di idonea manutenzione;</p>
<p>&#8211; dotate del libretto di uso e manutenzione;</p>
<p>-che i requisiti minimi di sicurezza siano costantemente aggiornati allo stato delle norme;</p>
<p>-che il registro di controllo sia presente e costantemente aggiornato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/quali-sono-i-requisiti-di-sicurezza-delle-attrezzature-di-lavoro/">Quali sono i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro?</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/quali-sono-i-requisiti-di-sicurezza-delle-attrezzature-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INAIL &#8211; Assicurazione</title>
		<link>https://opnitalform.it/inail-assicurazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inail-assicurazione</link>
					<comments>https://opnitalform.it/inail-assicurazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 09:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[artigiani]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[attività rischiose]]></category>
		<category><![CDATA[danni fisici]]></category>
		<category><![CDATA[datori di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Inail]]></category>
		<category><![CDATA[Infortuni sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori autonomi]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori parasubordinati]]></category>
		<category><![CDATA[malattie professionali]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo assicurativo]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza e salute]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico]]></category>
		<category><![CDATA[tutela dei lavoratori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opnitalform.it/?p=3187</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/12/INAIL-assicurazione-lavorativa-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />L&#8217; INAIL tutela i lavoratori contro i danni fisici ed economici causati dagli infortuni di lavoro e dalle malattie professionali. Con l&#8217;assicurazione il datore di lavoro  è esonerato dalla responsabilità civile  per eventi dannosi subiti dal lavoratore, salvo i casi in cui, in sede penale o in sede civile (se occorre), sia riconosciuta la sua responsabilità per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/inail-assicurazione/">INAIL &#8211; Assicurazione</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/12/INAIL-assicurazione-lavorativa-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>L&#8217; INAIL tutela i lavoratori contro i danni fisici ed economici causati dagli <strong>infortuni</strong> di lavoro e dalle <strong>malattie professionali</strong>. Con l&#8217;assicurazione il datore di lavoro  è <strong>esonerato dalla</strong><strong> responsabilità civile</strong>  per eventi dannosi subiti dal lavoratore, salvo i casi in cui, in sede penale o in sede civile (se occorre), sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.</p>
<p>Tutti i datori di lavoro che impiegano lavoratori <strong>dipendenti</strong> e <strong>lavoratori parasubordinati </strong>per svolgere attività ritenute rischiose dalla legge sono tenuti ad avere un&#8217;assicurazione. <strong>Gli artigiani e i lavoratori autonomi </strong>dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.</p>
<p>Vi è obbligo assicurativo se sono compresenti <strong>due requisiti</strong>:</p>
<ul>
<li>oggettivi, ossia le attività rischiose previste dall&#8217;art. 1 del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965);</li>
<li>soggettivi, ossia i soggetti assicurati richiamati nell&#8217;art. 4 dello stesso testo unico.</li>
</ul>
<p>Sono tutelate dall&#8217; INAIL tutte le persone coinvolte in attività rischiose, che  svolgono <strong>un lavoro comunque retribuito</strong> alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa e  anche i soggetti appartenenti all&#8217;area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.</p>
<p>Sono tutelati anche gli artigiani e i lavoratori autonomi agricoli nonché i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.</p>
<p>Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell&#8217;assicurazione i componenti dell&#8217;equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercitati a scopo di diporto.</p>
<p>L&#8217;evoluzione dei processi lavorativi e la continua introduzione di tecnologie sempre più avanzate hanno esteso gli obblighi assicurativi INAIL a quasi tutte le attività produttive e di servizio.</p>
<h6>Le tipologie di <strong>attività rischiose</strong> sono suddivise in due grandi gruppi:</h6>
<ul>
<li>le attività svolte attraverso l’utilizzo di macchine, apparecchi e impianti a pressione, elettrici e termici oppure svolte in laboratori e ambienti organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizi che comportino l’impiego di dette macchine, apparecchi o impianti. L’obbligo sussiste anche se l’uso di macchine, apparecchi o impianti avviene in via transitoria, per dimostrazione, per esperimento o non è attinente all’attività esercitata e permane indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza delle macchine stesse. <span style="font-size: 16px;">Nell’assicurazione sono comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie, anche se svolte in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.</span></li>
</ul>
<ul>
<li> le attività elencate dall&#8217;art. 1 del testo unico che, per loro natura, presentano un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l’ausilio di macchine, apparecchi e impianti per le quali c&#8217;è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, etc..</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://opnitalform.it/inail-assicurazione/">INAIL &#8211; Assicurazione</a> proviene da <a href="https://opnitalform.it">O.P.N. Italform</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://opnitalform.it/inail-assicurazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
