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	<title>Testo Unico sicurezza sui luoghi di lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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	<title>Testo Unico sicurezza sui luoghi di lavoro Archivi - O.P.N. Italform</title>
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		<title>Valutazione del rischio di incendio e formazione antincendio, aggiornamenti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 10:27:28 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Aggiornamento formazione antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[D.M. 2/09/2021 antincendio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/valutazione-del-rischio-incendi-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Valutazione del rischio di incendio e formazione antincendio, aggiornamenti. I Decreti Ministeriali del 2 e 3 settembre 2021 sostituiscono il D.M. del &#8217;98. Sia per la gestione dell&#8217;emergenza che per la formazione antincendio e valutazione del rischio di incendio. Ma l&#8217;adeguamento comporta dei tempi che consentono di lavorare per raggiungere questi obiettivi. Infatti i decreti [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/valutazione-del-rischio-incendi-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Valutazione del rischio di incendio e formazione antincendio, aggiornamenti. I Decreti Ministeriali del 2 e 3 settembre 2021 sostituiscono il D.M. del &#8217;98. Sia per la gestione dell&#8217;emergenza che per la formazione antincendio e valutazione del rischio di incendio. Ma l&#8217;adeguamento comporta dei tempi che consentono di lavorare per raggiungere questi obiettivi. Infatti i decreti del 2021 non sono ancora entrati in vigore in quanto bisognerà attendere un anno a partire dalla data di pubblicazione.</p>
<h3>Valutazione del rischio di incendio, l&#8217;entrata in vigore dei Decreti</h3>
<p>Il D.M. 02/09/2021 contiene &#8220;modifiche ai contenuti del piano di emergenza, prove di evacuazione anche per luoghi aperti al pubblico con affollamento superiore a 50 persone. Oltre all&#8217; aggiornamento formazione antincendio, prova pratica per rischio basso, requisiti dei docenti. Questo decreto è stato pubblicato il 4/10/2021 e quindi entrerà in vigore il 4/10/2022.  Mentre il D.M. 03/09/2021 aggiorna la &#8220;valutazione dei rischi e prescrizioni antincendio in attività non soggette al D.P.R. 151/11. Questo decreto è stato pubblicato il 29/10/2021 e quindi entrerà in vigore il 29/10/2022.</p>
<h3>Valutazione del rischio di incendio, il periodo transitorio</h3>
<p>Il Decreto Ministeriale 2/09/2021 per la formazione antincendio prevede un periodo transitorio. Ovvero tutti i corsi pianificati prima del 4/10/2022- e programmati con i contenuti del Decreto del &#8217;98 con docenti qualificati- possono essere svolti anche dopo il 4/10/2022. Ma non oltre il 4/04/2023. E&#8217; sempre utile pianificare con traccia oggettiva la pianificazione antecedente il 4/10/2022. Inoltre per gli incaricati antincendio che alla data del 04/10/2022 hanno il corso scaduto in base alla nuova norma hanno un anno di tempo per partecipare all&#8217;aggiornamento. Invece i corsi che scadranno dopo il 04/10/2022 dovranno provvedere all&#8217;aggiornamento pena una potenziale sanzione.</p>
<h3>L&#8217;aggiornamento</h3>
<p>L&#8217;aggiornamento della valutazione dei rischi di incendio e l&#8217;allineamento alle prescrizioni secondo il minicodice (allegato I D.M. 03/09/2021) si dovrà applicare solo in caso di modifiche come previsto dall&#8217;art.29 del D.Lgsl. 81/08. E ciò vale per le attività a rischio basso, o codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) e per il resto delle attività non soggette al D.P.R. 151/11. Inoltre sono previste modifiche del processo produttivo, con l&#8217;implementazione di impianti, la creazione di nuovi reparti ed altre che andranno a modificare le condizioni antincendio dell&#8217;edificio.</p>
<p>A questo si aggiunge un aggiornamento dell&#8217;organizzazione del lavoro. Ovvero attivazione di turni notturni e modifiche sostanziali che possano impattare sull&#8217;organizzazione della sicurezza antincendio. Oltre al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione. Infatti sarà possibile valutare in base alle disponibilità del mercato, i dispositivi e i mezzi opportuni per la gestione antincendio nell&#8217;azienda. La scelta ovviamente sarà condizionata dalle nuove prescrizioni. Altro aggiornamento concerne la verifica di infortuni significativi. Ovvero in caso di incendi o principi di incendio quando risulti necessario capire se le misure attualmente in vigore sono ancora funzionali alla nostra attività.</p>
<h3>Le scadenze temporali</h3>
<p>Entro il 4/10/2022 bisogna provvedere all&#8217;integrazione del piano di emergenza per le attività già soggette all&#8217;obbligo in base al D.M. 10/03/1998. Sempre entro il 4/10/2022 bisogna provvedere alla redazione del piano di emergenza e pianificazione della prova di evacuazione per le attività aperte al pubblico. Ovvero quelle con oltre 50 persone di affollamento, precedentemente non soggette. E sempre entro il 4/10/2022 si dovrà provvedere all&#8217;applicazione delle prescrizioni sui corsi di formazione antincendio, inclusi i requisiti dei docenti. E per tutti i corsi che non sono già stati pianificati prima di questa data.</p>
<p>Invece entro il 29/10/2022 bisognerà effettuare la valutazione del rischio antincendio con le nuove norme. Il 04/04/2023 scade il termine entro cui terminare eventuali attività di formazione antincendio secondo il D.M. 10/03/1998. A patto che siano state pianificate prima del 04/04/2022. E infine entro il 04/10/2023 sarà necessario sottoporre ad aggiornamento gli incaricati antincendio la cui formazione era stata svolta prima del 04/10/2017.</p>
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		<title>Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 10:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiornamento al decreto 81/08]]></category>
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		<category><![CDATA[Decreto 20 dicembre 2021]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi di protezione individuale]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero della Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero dello Sviluppo Economico]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico sicurezza sui luoghi di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione del rischio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/dispositivi-di-protezione-individuale-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08. ​È stato adottato il Decreto del 20 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2022/02/dispositivi-di-protezione-individuale-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Dispositivi di protezione individuale, gli aggiornamenti al D.Lgs. 81/08. ​È stato adottato il Decreto del 20 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Che recepisce la Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio.  E concerne adeguamenti di carattere strettamente tecnico. In particolare il provvedimento prevede la sostituzione dell’Allegato VIII al Decreto legislativo n. 81 del 2008. Ovvero un aggiornamento del contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2019/1832/UE.</p>
<h3>Dispositivi di protezione individuale, indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari</h3>
<p>L&#8217;allegato VIII prevede indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari. A partire dalla <strong>protezione dei capelli</strong> e che riguarda i lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli. Oppure presso fiamme o materiali incandescenti, e devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale. Ad esempio la cuffia di protezione, resistente e lavabile che racchiuda i capelli in modo completo. A seguire troviamo la <strong>protezione della testa</strong> e riguarda i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi pericolosi. Questi devono essere provvisti di appropriato dispositivo di protezione individuale per la protezione della testa. Parimenti, devono essere provvisti di appropriato dispositivo coloro che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione prolungata dei raggi del sole.</p>
<h4>Protezione degli occhi o del viso</h4>
<p>Gli aggiornamenti al Decreto si pronunciano sui lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi. Ma anche caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di appropriati dispositivi di protezione individuale. Come ad esempio occhiali, visiere o schermi appropriati. Inoltre troviamo la <strong>protezione degli arti superiori </strong>nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani o alle braccia. Qui i lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale come guanti o altri appropriati mezzi dispositivi di protezione.</p>
<h4>Protezione degli arti inferiori</h4>
<p>Sono previsti dispositivi di protezione individuale per la protezione degli arti inferiori nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni. Oltre che di causticazione, di punture o di schiacciamento. L&#8217;aggiornamento prevede che i lavoratori devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuali resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente. Invece la <strong>protezione delle altre parti del corpo</strong> prevede la protezione da rischi particolari. In questo caso i lavoratori devono avere a disposizione idonei dispositivi di protezione individuale. Come ad esempio schermi adeguati, tute, scafandri, grembiuli, pettorali, gambali o ghette, etc.</p>
<h4>Protezione dalle cadute dall’alto o in spazi confinati</h4>
<p>In caso di cadute dall&#8217;alto o in spazi confinati sono previsti specifici dispositivi di protezione individuale. Ovvero per i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo. Questi devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuale adatti, quali ad esempio imbracatura di sicurezza. Infine troviamo la<strong> protezione delle vie respiratorie</strong>. Quindi quei lavoratori esposti a specifici rischi di inalazione di agenti pericolosi sotto forma di gas. Ma anche vapori, polveri, fibre, nebbie, fumi che devono avere a disposizione appropriati dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie. Come ad esempio maschere intere con filtro adeguato o altri dispositivi idonei. Dispositivi di protezione individuale idonei devono essere anche indossati in caso di presenza di atmosfere sotto-ossigenate o asfissianti.</p>
<p>Il Decreto del 20 dicembre 2021 fornisce la specifica sullo schema indicativo per l&#8217;inventario dei rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere. Ma l&#8217;uso di dispositivi di protezione individuale viene effettuato in base alla valutazione dei rischi stessi. Sarà infatti la valutazione del rischio a disporre le caratteristiche che debbano avere tali dispositivi, conformemente alle disposizioni del presente decreto.</p>
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		<title>Sicurezza sul lavoro, violazioni punite con la sospensione dell&#8217;attività e sanzioni severe</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 15:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[sanzioni per le aziende inadempienti alla sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/12/sicurezza-sul-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Sicurezza sul lavoro, violazioni punite con la sospensione dell&#8217;attività e sanzioni severe. E&#8217; il caso di impiego di personale in nero o in presenza di gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza. Il Decreto Fiscale approvato lo scorso ottobre introduce misure sanzionatorie per il lavoro nero. Ma anche per le omissioni in [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://opnitalform.it/wp-content/uploads/2021/12/sicurezza-sul-lavoro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Sicurezza sul lavoro, violazioni punite con la sospensione dell&#8217;attività e sanzioni severe. E&#8217; il caso di impiego di personale in nero o in presenza di gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza. Il Decreto Fiscale approvato lo scorso ottobre introduce misure sanzionatorie per il lavoro nero. Ma anche per le omissioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Infatti si prevede la automatica sospensione dell’attività e sanzioni pecuniarie più incisive per le Aziende non in regola.</p>
<p>L&#8217;articolo 14 del nuovo Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs n. 81/2008) inasprisce la vigilanza. Infatti la sospensione non è più un fatto discrezionale, ma scatta automaticamente in presenza di gravi violazioni. Non è necessario che ci sia la reiterazione del reato. Le violazioni per cui è prevista la sospensione non costituiscono ipotesi remote o eccezionali. Ma è pur vero che molte aziende che ancora non hanno provveduto a questi adempimenti.</p>
<p>Infatti la sospensione scatta anche in caso di mancata redazione o adozione del DVR. Del Piano operativo di sicurezza (Pos) o del Piano di emergenza ed evacuazione. Oltre che per la mancata formazione e addestramento o aggiornamento del personale in materia di salute e sicurezza. La mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) e nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). Infine per la omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. Oltre a queste sono previsti casi più specifici. Ovvero l’impiego di operai in situazioni di pericolo in mancanza delle dovute cautele. Ad esempio come l’omessa adozione delle protezioni contro la caduta dall’alto, contro il seppellimento, contro la folgorazione.</p>
<p>In caso di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro la sospensione colpisce solo la parte interessata dell&#8217;azienda. Se le irregolarità sono generalizzate sarà colpita l&#8217;azienda intera. Le regolari condizioni di lavoro saranno ripristinate solo a seguito di accertamento da parte di organi di vigilanza. Oltre che del pagamento delle sanzioni che vanno dai 2.500 ai 3 mila euro a seconda della irregolarità riscontrata. Inoltre per l&#8217;intera durata di sospensione resta l&#8217;obbligo di retribuzione per i lavoratori. Quindi si conferma la contribuzione fugurativa ai lavoratori in quanto l&#8217;impedimento al lavoro non è a loro imputabile.</p>
<p>Altra questione riguarda il lavoro nero. La sospensione dell&#8217;attività scatta automaticamente se il personale senza un ufficiale rapporto di lavoro pari o superiore al 10% risulta presente in azienda al momento dell&#8217;ispezione. In tal caso oltre alla sospensione dell&#8217;attività sono previste maxi sanzioni. Da 1.800 a 10.800 euro se il rapporto di lavoro in nero è in essere da non più di 30 gg. Da 3.600 a 21.600 euro se il rapporto di lavoro in nero è in essere da un periodo compreso tra 31 e 60 gg. Da 7.200 a 43.200 euro se il rapporto di lavoro in nero è in essere da un periodo superiore a 60 gg.</p>
<p>La sospensione comporta non pochi disagi per un&#8217;azienda anche di piccole dimensioni. Per questo la nuova normativa  impone alle aziende una attenta analisi della propria situazione. La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere trascurata. Grazie al supporto di un consulente del lavoro o responsabile della sicurezza è possibile individuare le debolezze e rimediare in tempo.</p>
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